Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004

Decreto del Ministero degli Interni del 3 agosto 2004

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno

Capo I
PRINCIPI GENERALI
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante il «testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di
attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale
e’ stato approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;
Rilevata l’esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello
del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte
dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Adotta il seguente decreto:

Regole tecniche e di sicurezza relative
al permesso ed alla carta di soggiorno

Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «documento di soggiorno»: il permesso di soggiorno o la
carta di soggiorno di cui all’art. 5, comma 8, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituito dall’insieme del
supporto fisico e del supporto informatico;
b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di
emissione dei permessi di soggiorno;
c) per «Istituto»: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per «Enti»: le amministrazioni competenti per l’attivazione
informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;
e) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di
eventuali figli minorenni;
f) per «codice cifrato»: la coppia di codici alfanumerici
contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il
documento di soggiorno;
g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche
che consentono l’autenticazione del mittente e la cifratura delle
informazioni durante una sessione di lavoro;
h) per «chiave biometrica»: la trasformazione in sequenza
numerica dell’immagine dell’impronta digitale o altro dato
biometrico;
i) per «copia elettronica»: la trasposizione in formato digitale
del documento di soggiorno;
l) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario
all’utilizzo telematico del documento di soggiorno;
m) per «CIE»: la carta d’identita’ elettronica o il documento
d’identita’ elettronico di cui all’art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n) per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n.
106, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 e con la legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 2.
Documento di soggiorno
1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle
condizioni previste degliarticoli 5 e 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come modificati dalla legge del
30 luglio 2002, n. 189, e’ rilasciato su modelli conformi a quelli
individuati nell’allegato A, che fa parte integrante del presente
decreto.
2. Il documento di soggiorno e’ prodotto con le caratteristiche
individuate nell’allegato B che ne stabilisce le modalita’ di
compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.
3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall’Azione
Comune del 97/11/GAI del Consiglio dell’Unione europea del
16 dicembre 1996 nonche’, in formato digitale, per l’accesso da parte
dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione
dell’art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, cosi’ come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189. Lo stesso puo’ altresi’ contenere, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalita’ di cui all’art. 4.

Art. 3.
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell’aggiornamento e del
rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali
e’ effettuato nel rispetto dell’art. 31 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 nonche’ delle ulteriori prescrizioni tecniche
descritte nell’allegato B.
2. Il documento di soggiorno puo’ contenere dati, anche biometrici,
in conformita’ al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del
13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i
dati occorrenti per le funzionalita’ di cui all’art. 4.

Art. 4.
Interoperabilita’ con CIE
1. La compatibilita’ e l’interoperabilita’ del documento di
soggiorno con la CIE, ai fini dell’autenticazione e dell’utilizzo in
rete, e’ assicurata con una coerente struttura fisica e logica del
microprocessore e con la condivisione delle infrastrutture di
verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni.

Capo II
REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI

Art. 5.
Supporto fisico ed informatico
1. Il supporto fisico del documento di soggiorno e’ costituito da
una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e
ISO/ID-001 ed e’ integrato da un supporto informatico.
2. Il supporto fisico e’ stampato con le tecniche tipiche della
produzione di carte valori ed e’ dotato degli elementi fisici di
sicurezza atti a consentire il controllo dell’autenticita’ del
documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e
di laboratorio.
3. Il supporto fisico e’ dotato di una banda ottica per la
memorizzazione, con modalita’ informatiche di sicurezza, dei dati
riportati graficamente sul documento, nonchedi un microprocessore per
la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni
connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di
soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo
utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche
tecniche e l’architettura logica del supporto informatico sono
conformi alle specifiche indicate nell’allegato B.

Art. 6.
Produzione, inizializzazione
e formazione del documento

1. La produzione del documento di soggiorno e’ riservata
all’Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano
la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della
Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza
previsti per l’emissione delle carte di pagamento.
2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al
presente decreto, l’Istituto, nell’ambito del proprio stabilimento,
costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti
addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di
polizia, dotato altresi’ delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei
sistemi di sorveglianza elettronici definiti d’intesa con il
Ministero dell’interno ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno,
l’Istituto provvede a strutturare il supporto fisico e quello
informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell’allegato
B.
4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l’Istituto,
ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere i documenti di
soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di
cui all’art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalita’
indicate nell’allegato B, i dati identificativi della persona e
quelli relativi ai figli minorenni nella banda ottica e nel
microprocessore, in quest’ultimo memorizza anche la chiave
biometrica. L’Istituto, garantendo l’allineamento con i dati
memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione
grafica del documento di soggiorno riportando i dati identificativi
della persona e quelli relativi ai figli minorenni.
5. L’Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al
SSCE-PSE il completamento delle attivita’ di cui ai precedenti commi.
L’Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione
e personalizzazione del documento di soggiorno.

Art. 7.
SSCE-PSE e software di sicurezza
1. Per l’attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con
l’utilizzo dell’infrastruttura informatica gia’ operante per il
sistema di sicurezza del circuito di emissione della carta
d’identita’ elettronica:
a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del
SSCE-PSE;
b) fornisce alle questure il software di sicurezza finalizzato a
garantire l’integrita’ e la riservatezza di dati durante la
trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei
documenti di soggiorno;
c) fornisce all’Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a
garantire l’integrita’ e la riservatezza dei dati durante la
trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e
durante le fasi di formazione;
d) fornisce agli enti il software di sicurezza per l’attivazione
ed il rilascio del documento di soggiorno.
2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono
all’interdizione dell’operativita’ del documento di soggiorno secondo
le modalita’ descritte nell’allegato B.

Art. 8.
Trasmissione e custodia del documento
1. La trasmissione agli Enti dei documenti di soggiorno e’
effettuata dall’Istituto in condizioni di sicurezza, mediante
affidamento dei plichi a vettori specializzati nel trasporto dei
valori.
2. L’Istituto assicura livelli di servizio che consentano la
disponibilita’ presso gli Enti dei documenti formati entro i quindici
giorni successivi alla ricezione della abilitazione di cui al comma 4
dell’art. 6.
3. L’Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti,
in attesa della consegna ai titolari, adottano ogni idonea misura per
la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9.
Procedure di sicurezza per la consegna
e l’attivazione del documento

1. L’attivazione informatica e la consegna del documento di
soggiorno avvengono nel rispetto della seguente procedura di
sicurezza:
a) l’Ente, utilizzando le funzionalita’ del software di sicurezza
di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), identificato il titolare,
secondo le modalita’ indicate nell’allegato B, e ricevuta la
necessaria abilitazione da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di
soggiorno;
b) l’Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in
grado di garantire la riservatezza dell’informazione e lo consegna,
insieme al documento di soggiorno, al titolare.

Capo III
MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Art. 10.
Avvio della fase di rilascio
1. Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalita’
per la sostituzione del permesso di cui al decreto ministeriale
3 aprile 1986 saranno stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.

Roma, 3 agosto 2004

Il Ministro dell’interno
Pisanu
Il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie
Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 215

Allegato A

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO E CARTA DI SOGGIORNO ELETTRONICA

Modelli

vedere allegato a pag. 27 della G.U.

Allegato B
REGOLE TECNICHE PER L’EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
– PSE –

vedere allegato da pag. 28 a pag. 45 della G.U.