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Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia consente di lavorare?

Ci viene posto il caso di un cittadino indiano, il quale a seguito della proposizione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, ha ottenuto la cosiddetta ordinanza di sospensione da parte del TAR ottenendo il rilascio da parte della questura di un permesso temporaneo di 6 mesi per “motivi di giustizia”.
Infatti nel permesso rilasciato c’è indicata l’annotazione che lo straniero è in attesa di determinazione ovvero di decisione definitiva da parte dello stesso TAR. L’interessato lavora presso un’agenzia di lavoro interinale che ora – visto che il suo precedente contratto di lavoro era scaduto – non lo vuole rinnovare sostenendo che sulla base di una circolare della questura, il tipo di permesso di soggiorno per motivi di giustizia non consente l’assunzione, il rinnovo o il mantenimento del contratto di lavoro.
Ci viene chiesto come in questo caso si potrebbe tutelare il cittadino straniero e soprattutto se è vero che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia non consente di accedere al lavoro.

Risposta – E’ giusto chiarire che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nella nostra legislazione, è previsto soltanto per consentire l’esercizio del diritto di difesa a uno straniero che si trova all’estero e che per poter partecipare ad un processo ha il diritto di ottenere un visto d’ingresso, per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al processo stesso.
È possibile anche per una parte offesa (per una vittima di un crimine, che debba in questa veste partecipare ad un processo in Italia) ottenere analogo visto d’ingresso e permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
Non è invece previsto da nessuna legge dello Stato italiano (e non è mai stato previsto) un permesso di soggiorno per motivi di giustizia per la situazione di chi, a seguito del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, ottenga una ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento di rifiuto da parte del Tribunale Amministrativo regionale.

In questo caso il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia si può ritenere una scelta errata, per non dire addirittura arbitraria da parte del competente Ufficio di Polizia; ciò perché l’ordinanza di sospensione emanata dal TAR è un provvedimento che ha un preciso effetto giuridico: sospendere gli effetti del provvedimento che è stato impugnato di fronte allo stesso Tribunale.

Nel caso di un provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, il provvedimento di sospensione degli effetti dello stesso adottato dal TAR, crea una situazione che in buona sostanza elimina – sia pure temporaneamente fino a quando non ci sarà una decisione vera e propria adottata con sentenza – ogni effetto conseguente, causato dal provvedimento di rifiuto del rinnovo.
In altre parole lo straniero che ottiene un’ordinanza di sospensione da parte del TAR del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere considerato come se si trovasse ancora nella situazione antecedente al rifiuto e, quindi, deve essere considerato come uno straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro, che può proseguire il rapporto di lavoro che era già in corso, come pure costituire un nuovo rapporto di lavoro.

Ne discende che, nel caso prospettatoci, l’agenzia di lavoro interinale sbaglia (probabilmente in buona fede perché male informata dalla questura stessa), come pure sbaglia il datore di lavoro nel sostenere che non è possibile proseguire il rapporto e stipulare un nuovo contratto di lavoro. E ciò per il semplice motivo che la persona, beneficiando degli effetti di una ordinanza di sospensione adottata dal Tribunale Amministrativo, si trova esattamente nella condizione dello straniero che è ancora in attesa di perfezionare il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro.