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La situazione degli infermieri professionali “neocomunitari”

La legge Bossi-Fini ha modificato l’art. 27 del T.U. sull’immigrazione, che è l’articolo dedicato alle tipologie particolari di lavoro che sono collocate al di fuori del regime delle quote; per l’assunzione di infermieri professionali la legge Bossi-Fini ha introdotto all’art. 27, comma 1, il paragrafo r bis), stabilendo che è possibile effettuare l’assunzione dall’estero senza dover attendere il decreto flussi e, quindi, a prescindere dalla disponibilità di quote. Ne consegue che, senza che vi siano limiti numerici e in qualsiasi momento dell’anno, il datore di lavoro può effettuare la richiesta di autorizzazione all’assunzione – sempre che sia avvenuto il riconoscimento del titolo di studio – e, quindi, far entrare il lavoratore, che ottiene un permesso di soggiorno condizionato allo svolgimento di quello specifico tipo di attività lavorativa presso il datore di lavoro che ha fatto la richiesta relativa.
Effettivamente, quindi, il datore di lavoro attuale potrebbe sostenere che l’interessata ha la possibilità di lavorare soltanto con lui e che non può cambiare datore di lavoro. Ciò che in questo caso permette una soluzione diversa è la condizione di cittadina neo-comunitaria di questa infermiera professionale: essendo polacca beneficia, infatti, del diverso regime oggi riconosciuto ai cittadini appartenenti ai Paesi che hanno appena fatto ingresso nell’Unione europea.
La scorsa primavera, per i soli lavoratori provenienti dai paesi neo comunitari, è stato adottato un apposito decreto flussi (D.P.C.M. 20 aprile 2004) che mette a disposizione delle quote riservate (20.000 unità) per i lavoratori subordinati provenienti dai nuovi paesi membri. Da quanto è dato sapere, queste quote non sono state dappertutto completamente utilizzate, perché da parte dei paesi neo comunitari, come noto, non c’è una forte pressione migratoria verso l’Italia.
Peraltro, in base allo stesso “decreto flussi per i neocomunitari”, si specifica che non è necessario munirsi preventivamente del visto d’ingresso, ma è possibile ottenere, direttamente in Italia, da parte del nuovo datore di lavoro, l’autorizzazione all’assunzione nell’ambito delle quote riservate. Di conseguenza, il nuovo datore di lavoro, verificata la disponibilità delle stesse, ha la possibilità di ottenere direttamente l’autorizzazione all’assunzione di questa nuova persona, promuovendo la conversione del permesso di soggiorno da permesso di soggiorno rilasciato in base all’art 27 (che invece condiziona l’attività di lavoro alle sole dipendenze del datore di lavoro che ha ottenuto l’autorizzazione) in normale permesso di soggiorno per lavoro.
È da tener presente che, per quanto riguarda i neo comunitari, le disposizioni transitorie prevedono delle limitazioni per i soli rapporti di lavoro subordinato, mentre per i lavoratori autonomi è fin d’ora operante la piena libertà di circolazione e stabilimento nei paesi dell’UE (si veda, tra gli altri, l’art. 18 del Trattato Istitutivo della Comunità europea).
Se, quindi, la stessa persona, in quanto infermiera professionale, volesse avviare un’attività in regime autonomo, concordando la prestazione di servizi presso privati o enti pubblici, non avrebbe bisogno di chiedere il permesso a nessuno e potrebbe arrivare direttamente dall’estero, come pure, visto che è già legalmente soggiornante, chiedere la carta di soggiorno in funzione dell’esercizio di un’attività professionale autonoma.