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Minori – Nel caso di compimento della maggiore età è ancora un diritto frequentare la scuola?

Si prende in considerazione il caso di una bambina arrivata in Italia in condizione irregolare e che ha frequentato la scuola dell’obbligo, ovvero la scuola elementare e le scuole medie. All’età di quattordici anni si è iscritta, pur essendo senza il permesso di soggiorno, ad una scuola superiore. Ha frequentato regolarmente e con profitto tutti i cinque anni se non che, poco prima di concludere il 5° anno e di sostenere l’esame di maturità, ha compiuto diciotto anni.
Ci viene chiesto se nel caso di compimento della maggiore età, sussista ancora il diritto di frequentare la scuola (quindi di ottenere i relativi diplomi una volta superati i relativi esami), o se, invece, questo diritto venga a cessare
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Risposta – E’ necessario premettere che l’art. 38, comma 1, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgls. 25 luglio 1998, n. 286) prevede che “i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”.

Questa norma non è riferita espressamente nè ai minori irregolari, nè ai minori regolari, ma a tutti i minori stranieri e, in buona sostanza, si limita a dire che i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono soggetti (tanto quanto i minori italiani) allo stesso obbligo scolastico.

La legislazione sulla scuola dell’obbligo è una normativa di ordine pubblico, di inderogabile applicazione su tutto il territorio nazionale e deve e doveva intendersi (come in effetti già prima della specificazione introdotta dalla norma citata) che per il solo fatto di trovarsi sul territorio italiano, i minori sono soggetti all’obbligo scolastico senza distinzioni di cittadinanza e senza distinzioni tra chi ha un regolare permesso di soggiorno e chi non ce l’ha.
In altre parole la normativa sull’obbligo scolastico non serve per proteggere le frontiere o per difendere l’ordine pubblico dalla presenza di irregolari, ma ha la finalità di proteggere tutti i minori in quanto tali, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che abbiano o non abbiano un permesso di soggiorno.

Il fatto che l’art. 38 sopra citato preveda l’obbligo scolastico non significa che poi – una volta che questo si è esaurito – finisca anche il diritto di frequentare la scuola.
L’obbligo di frequentare la scuola e il diritto di frequentarla sono due aspetti diversi.
Una volta che cessa l’obbligo scolastico e, quindi, si sono compiuti i limiti d’età, resta comunque la possibilità di verificare se c’è o non c’è un diritto (e in questo caso prendiamo in considerazione specificamente la condizione degli irregolari) di frequentare la scuola , ottenendo i relativi attestati e diplomi.
A questo riguardo è importante ricordare che l’art. 45 del regolamento di attuazione del T.U. sull’Immigrazione (dpr 394/99), prevede espressamente che i minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
La norma poi aggiunge che “l’iscrizione di minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva”.

Tale norma, quindi, ci dice qualcosa di più dell’art. 38 di cui sopra, quando afferma che anche i minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal fatto che siano regolari o irregolari. Successivamente precisa (come già stabilisce l’art. 38 del T.U.) anche che sono soggetti all’obbligo scolastico.
E’ bene precisare che il diritto di ricevere l’istruzione (indipendentemente dalla regolarità o meno del soggiorno) non è riferito soltanto alla durata della scuola dell’obbligo, ma all’istruzione in generale e, quindi, una volta che è superato il ciclo di studi obbligatorio, permane il diritto di proseguire gli studi.

In effetti il comma 2 dell’art. 45, precisa che l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

Ne discende che, perfino nel caso di persone che non hanno titoli di studio e che dimostrino gli studi precedenti, come pure nel caso di persone che non hanno documenti d’identità idonei a consentire la loro esatta identificazione, non viene pregiudicato il proseguimento degli studi e, soprattutto, il conseguimento dei titoli di studio conclusivi dei corsi delle scuole di ogni ordine e grado (non solo della scuola dell’obbligo).

In altre parole ritengo che si possa confermare non la possibilità, ma il vero e proprio diritto di uno straniero in condizione irregolare, di completare gli studi, anche se ciò avviene dopo il compimento della maggiore età.
Il fatto che il minore non sia in condizione regolare di soggiorno e, quindi, possa anche dopo il compimento della maggiore età rischiare un provvedimento di espulsione, non influisce e non deve influire con l’esercizio di un diritto che è comunque riconosciuto e che non comporta alcun pregiudizio per gli interessi dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
D’altra parte, a riprova di ciò, basti considerare che normalmente quando viene svolta attività di istruzione all’interno degli istituti penitenziari, viene rilasciato il titolo di studio anche nei confronti di persone già maggiorenni e prive di permesso di soggiorno, condannate per delitti e, addirittura, che hanno una identità non certa (perchè privi di documenti di identità).
Proprio il contenuto delle norme sopra commentate, dovrebbe escludere che vi sia un obbligo (o anche una semplice facoltà) da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitando un loro diritto riconosciuto dalla legge.
D’altra parte le norme stesse che abbiamo citato non prescrivono l’obbligo dell’alunno di documentare la regolarità del proprio permesso di soggiorno con la conseguenza che tale circostanza può considerarsi attinente alla sua sfera privata e, quindi, priva di qualsiasi interesse per l’amministrazione scolastica che fa tutt’altro mestiere e non deve occuparsi di svolgere attività di Polizia.