Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 2004

Legge 12 novembre 2004, n. 271

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

testo in vigore dal: 14-11-2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 12 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Renubblica (atto n. 3107):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri (Fini) e dal Ministro dell’interno (Pisanu) il
17 settembre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il
21 settembre 2004 con parere della commissione 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di
costituzionalita’ il 22 settembre 2004.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede
referente, il 23 settembre 2004; il 5 e 6 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 6, 12, 19 ottobre 2004 ed
approvato il 20 ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5369):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 21 ottobre 2004 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni, II, III,
V, VII.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
26, 27, 28 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 27 ottobre 2004; il 2, 9,
10 novembre 2004 ed approvato l’11 novembre 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
216 del 14 settembre 2004.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, e’ pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241

All’articolo 1:
al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: ” Il
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale
e’ sospeso ” sono sostituite dalle seguenti: ” L’esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale
e’ sospesa “;. al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ” tempestivamente avvertito. L’interessato e’ anch’esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l’udienza “; dopo il terzo periodo, e’ inserito il seguente:
“Si applicano le disposizioni’ di cui al sesto e al settimo periodo
del comma 8, in quanto compatibili “; al quinto periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui e’ stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno
dei centri disponibili “; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
” il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace
deve provvedere alla convalida decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria “;
dopo il camma 2 sono inseriti i seguenti:
” 2-bis: Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6
dell’articolo 30 e del camma 3 dell’articolo 31 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In
pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i
provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso
decreto legislativo e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza
del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13, le parole: “con l’arresto da sei mesi ad un anno”
sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro
anni”;
b) al comma 13-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
“Allo straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui al comma 13
ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”;
c) il comma 13-ter e’ sostituito dal seguente:
“13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e’
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo” “;
al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ” tempestivamente avvertito. L’interessato e’
anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l’udienza “; dopo il primo periodo, e’ inserito il
seguente. ” Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13 “; al
secondo periodo, le parole: ” del centro di’ trattenimento di cui al
comma 1 sono sostituite dalle seguenti: ” del centro di permanenza
temporanea ed assistenza di cui al comma 1 “;
dopo i1 comma 5, e’ inserito il seguente:
” 5-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono
sostituiti dai seguenti:
“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis, e’ punito con la reclusione da uno
a quattro anni se l’espulsione e’ stata disposta per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se
l’espulsione e’ stata disposta perche’ il permesso di soggiorno e’
scaduto da piu’ di sessanta giorni e non ne e’ stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo
provvedimento di’ espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero gia’ espulso ai sensi del comma 5-ter,
primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del
presente testo unico, nel territorio dello Stato e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero
espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e’ la
reclusione da uno a quattro anni” “;
il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
” 6. Il camma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e’ sostituito dal
seguente:
“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al camma
1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e’
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto” “;
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
” 6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai
corsi universitari”, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di
specializzazione delle universita’”.
6-ter. Il camma 2 dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre
1991, n. 374, e’ sostituito dal seguente:
“2. Le domande di trasferimento hanno la priorita’ sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni
organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio
e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso
di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove
dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di
pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita’
non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove
dotazioni” “;
al comma 7, , lettera b), capoverso 3-quater, le parole: “del
decreto legislativo ” sono sostituite dalle seguenti. ” del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo “;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
” 7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: “e degli uffici consolari” sono sostituite dalle
seguenti: ” degli uffici consolari, degli istituti italiani di
cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero”.
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di
potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli
affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, camma 159, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, . e’ integrato, per l’anno 2004, di
ulteriori 3,9 milioni di euro “;
e’ premessa la seguente rubrica: ” (Modifiche al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche’ alla. legge 21 novembre 1991, n. 374, e
alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) “.
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
“ART. 1-bis. – (Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell’immigrazione clandestina). – 1. All’articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo
il comma 5, e’ inserito il seguente:
“5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi,
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”.
ART. 1-ter. – (Modificazioni all’articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 10 della legge 11
agosto 2003, m 228). – 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “da uno a cinque anni”;
b) al comma 3, le parole: “da quattro a dodici anni” sono
sostituite dalle seguenti: “da quattro a quindici anni” e il secondo
periodo e’ soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: “al comma 3” sono sostituite
dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e, dopo la lettera c), e’ aggiunta
la seguente:
“c-bis) il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”;
d) al comma 3-ter, le parole: “si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona”
sono sostituite dalle seguenti:. “la pena detentiva e’ aumentata da
un terzo alla meta’ e si applica la `multa di 25.000 euro per ogni
persona”;
e) dopo il comma 3-sexies, e’ inserito il seguente:
“3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti
dal comma 3, si applicano le disposizioni’ dell’articolo 10 della
legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni.
L’esecuzione delle operazioni e’ disposta d’intesa con la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia, delle frontiere”.
2. All’articolo 10. della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1
e’ sostituito dal seguente:
“1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche’
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le
disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge
18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del
medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti
delle loro competenze”.
ART. 1-quater. – (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi
di soggiorno). – 1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e
dall’articolo 6, camma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni”.
2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo quanto
previsto dall’articolo 5, commi S e 9, e dall’articolo 6, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni”.
ART. 1-quinquies. – (Modifiche all’articolo 39 della legge 16
gennaio 2003, n. 3). – 1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro
dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e
per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica
sicurezza, il Ministero dell’interno puo’ altresi’, stipulare, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con
concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per
la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno
delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai
medesimi uffici nonche’ per lo svolgimento di altre operazioni
preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per
l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti
conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno,
si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalita’ di cui al comma 4-bis, gli incaricati del
pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni,
possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli
interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni” “.
All’articolo 2:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da
1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro
22,792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 e ad euro 2.459.163 a
decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, e quanto ad euro 19.755,473 a decorrere dall’anno
2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri “;
dopo i1 comma 1 sono inseriti i seguenti:
“” 1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 1 a 7, anche
ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma
7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, – nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di
7.400.000 euro per l’anno 2005 si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo, 80, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 “.
All’articolo 3, e’ premessa la seguente rubrica: ” (Entrata in
vigore) “.