Confermiamo quanto ha già precisato l’interessato nel porre il quesito.
Nel caso esposto non si applica il requisito dei sei anni di soggiorno perché c’è un trattamento di maggior favore espressamente riservato dall’articolo 9, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione nel caso di familiari di cittadino italiano o comunitario. È, comunque, necessario per il rilascio della carta di soggiorno, produrre la documentazione relativa al reddito familiare, ma non è necessario dimostrare il requisito dell’anzianità di soggiorno.
D’altra parte si arriva a tale conclusione anche in base ad un ragionamento logico.
Nel caso dello straniero che chiede la carta di soggiorno per i propri familiari, il requisito dell’anzianità di soggiorno si applica solo al richiedente, al cosiddetto capo famiglia che produce il reddito, che ha la disponibilità dell’alloggio idoneo e che vive regolarmente in Italia da sei anni; questi può chiedere la carta di soggiorno per sé e per i suoi familiari a carico, anche qualora siano giunti in Italia in base al ricongiungimento familiare solo da poco tempo.
Allo stesso modo, nel caso di matrimonio con cittadino italiano o comunitario (il richiedente non è uno straniero che verosimilmente vive in Italia da più di sei anni), si prescinde dal requisito dell’anzianità di soggiorno per il coniuge, con la conseguenza che la carta di soggiorno può essere richiesta e rilasciata immediatamente, salvo tempi burocratici di attesa.
La signora di cui al quesito potrà pertanto richiedere tempestivamente l’assegno di maternità in quanto titolare di carta di soggiorno.
Carta di soggiorno – E’ necessario il requisito dell’anzianità di soggiorno per i familiari di cittadino italiano?
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