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Commento alle circolari emanate dai Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno relativamente alla legalizzazione di atti o certificazioni inerenti cittadini iracheni e kosovari

Si vuole dare conto di due circolari del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell’Interno, contenenti alcuni chiarimenti relativi all’attività burocratica necessaria per il rilascio e, soprattutto, per la legalizzazione di certificati e documenti provenienti da Iraq e Kosovo.

Il Ministero degli Affari Esteri con la nota n. 303 del 29 luglio 2004 – resa reperibile soltanto nei giorni scorsi – ha indicato l’Autorità consolare competente per la legalizzazione degli atti o certificazioni inerenti ai cittadini iracheni, poiché, come è noto, in Iraq non è attiva l’Ambasciata italiana e, quindi, nessun tipo di assistenza consolare può essere effettuata per quanto riguarda la legalizzazione di documenti, atti, certificati, ecc.
Con la nota sopra menzionata si comunica che, per il rilascio di documenti ai cittadini iracheni, è competente la “Sezione per la tutela degli interessi della Repubblica dell’Iraq” presso l’Ambasciata italiana del Sudan. Ne discende che un cittadino iracheno che ha bisogno di procurarsi dei documenti dall’Italia o tramite parenti che ancora fossero presenti in Iraq, dovrebbe far si che questi documenti provenienti dall’Iraq, venissero recapitati presso l’Ambasciata italiana in Sudan. La circolare non si preoccupa però di specificare come ciò possa avvenire.
Ad ogni buon conto – leggendo tra le righe – quello che è stato comunicato con questa nota, è che non c’è altro modo per poter ottenere il riconoscimento di documenti provenienti dall’Iraq, se non quello di farli riconoscere, legalizzare dall’Ambasciata italiana in Sudan, presso l’apposita sezione indicata.
Esempio pratico – Un cittadino iracheno legalmente soggiornante in Italia che ha bisogno di far valere qualsiasi documento (validità degli studi, nullaosta al matrimonio, ecc.), secondo il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe munirsi dei documenti prima – già qui non si sa come possa fare – ma, successivamente (proviamo a immaginare che sia una persona, iscritta nelle liste di nascita del comune di Fallujha, che ha bisogno di un apposito certificato abilitante al matrimonio, sempre rilasciato dalla stessa amministrazione) non ci si preoccupa di chiarire come potrebbe ottenere questi documenti in Iraq. Gli viene solo detto che, comunque, questi documenti dovrebbero essere legalizzati in Sudan, presso l’ambasciata italiana.

La circolare n. 51 del 12 novembre 2004 del Ministero dell’Interno riguarda i cittadini stranieri nati in Kosovo e, in particolare, la validità dei documenti e certificati rilasciati da UNMIK (Ufficio delle Nazioni Unite insediato dalla coalizione nella regione). Si precisa che in relazione agli atti amministrativi redatti nella regione e autenticati dall’UNMIK, l’Ambasciata italiana a Belgrado – sezione staccata di Pristina – deve acquisire il deposito delle firme dei funzionari dell’UNMIK incaricati di emettere le varie categorie di atti amministrativi, ed effettuare le opportune verifiche sulla documentazione presentata dai vari interessati, ai fini del riconoscimento della validità degli atti amministrativi emessi dall’organismo internazionale predetto. In altre parole, poiché in Kossovo non esiste una autorità statale riconosciuta (al momento è un territorio governato da un’autorità provvisoria della coalizione internazionale), il Ministero dell’Interno si è posto comunque il problema della necessità di verificare la legalità e autenticità dei documenti che a vario titolo gli interessati devono procurarsi nel paese di provenienza (es: certificato di nascita, nullaosta per il matrimonio, certificato dove risulti la paternità o la maternità in relazione alla procedura di ricongiunzioni familiari, il titolo di studio ecc).
Ebbene per verificare l’autenticità di questi documenti si è stabilita una sorta di procedura per la legalizzazione degli stessi. In realtà nella circolare del Ministero dell’Interno si specifica che, trattandosi di documenti rilasciati direttamente dall’UNMIK, non si tratterebbe di una vera e propria legalizzazione. Tuttavia potendo gli stessi essere contraffatti, si è preferito aggiungere la necessità di poter procedere a questa ulteriore verifica, che dovrebbe essere fatta dalla Sezione distaccata di Pristina della Ambasciata italiana di Belgrado; naturalmente questo non mancherà di aggiungere ulteriori tempi di attesa.

In realtà la cosiddetta legalizzazione disposta con questa circolare, non è una legalizzazione in senso vero e proprio, ma una attestazione della provenienza e della veridicità della firma apposta su tali atti dal funzionario UNMIK. A questo scopo si è previsto il preventivo deposito delle firme dei funzionari medesimi, che sono abilitati a rilasciare documenti e certificati, presso l’ufficio distaccato dell’Ambasciata di Pristina; si disporrà poi questa successiva forma di legalizzazione sui generis.
Naturalmente questo non semplifica le cose, perché significa complicare dal punto di vista burocratico la situazione, e, soprattutto, significa – anche in questo caso – ribadire e sottolineare che qualsiasi circostanza un cittadino del Kosovo voglia far valere in Italia deve, nonostante la particolare situazione di apolide in cui si trova, munirsi di una preventiva documentazione verosimilmente proveniente dagli uffici locali, verificata sia dall’UNMIK che da parte della Sezione staccata di Pristina della Ambasciata italiana di Belgrado.
Questo non aggiunge e non toglie nulla al problema che abbiamo trattato recentemente dei documenti di identità rilasciati – affinché abbiano una validità sul piano internazionale – agli sfollati del Kosovo poiché – come si diceva – attualmente non è uno Stato, ma semplicemente un territorio governato da un’autorità provvisoria.
E’ purtroppo normale che le persone provenienti dal Kosovo non possano essere munite di un passaporto; certo ci sono ancora in circolazione persone che provengono da questa regione che dispongono del vecchio passaporto jugoslavo. Nel caso però in cui – come via via sta succedendo – il passaporto stesso sia in scadenza, lo stesso non può essere rinnovato perché naturalmente l’Autorità jugoslava non rinnova i passaporti ai kosovari o, comunque, alle persone che abitavano in Kossovo. Ci si chiede pertanto come possa essere risolta tale situazione. Chi è partito dal Kosovo munito di un documento rilasciato dall’UNMIK può conservarlo; chi invece ha il passaporto originario scaduto, secondo molte questure, dovrebbe farsi rilasciare da tale organismo internazionale un apposito documento d’identità.
Peccato però che l’UNMIK non abbia uffici distaccati operanti in Italia e che il rilascio di questi documenti presupporrebbe che l’interessato si rechi personalmente in Kosovo, dove magari rischia la vita o l’incolumità. Può accadere che lo stesso si trovi costretto ad uscire dall’Italia con un permesso di soggiorno già scaduto (perché non può rinnovarlo a causa della mancanza di questo documento di identità) rischiando, o meglio avendo pressoché la certezza – nel momento in cui riesce ad ottenere il documento Umnik – di non poter più rientrare in Italia perché ha un permesso di soggiorno scaduto.
Come vedete “il cane che si morde la coda”.

Naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole, ma, personalmente, non mi sentirei di consigliare a chi si vede rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per il solo fatto che ha il passaporto scaduto, di uscire dall’Italia e tornare in Kosovo; non potrei certo garantirgli la certezza, di riuscire a rientrare in Italia con un permesso di soggiorno scaduto. Sempre più spesso si verifica che persone che hanno la necessità di tornare per motivi urgenti in patria durante la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e che poi non riescono a rientrare (perché non hanno un permesso di soggiorno in corso di validità), tentano anche di rivolgersi all’Ambasciata italiana per avere una sorta di visto di reingresso, ma, appunto, non ci riescono perché in queste situazioni ciò non è previsto né dalla legge (Testo Unico sull’Immigrazione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) , né dal regolamento di attuazione (il d.p.r. 394/99 prevede infatti all’art.8, comma 3, che possa essere concesso dal consolato italiano competente uno speciale visto di reingresso, ma solo allo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di 60 giorni, ovvero sia smarrito o scomparso in base a regolare denuncia del furto o dello smarrimento, non invece a chi abbia il soggiorno in fase di rinnovo e ciò nonostante abbia lasciato l’Italia).