Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 23 dicembre 2004

Direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004

Ingresso per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

Il Consiglio dell’Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, il trattato prevede l’adozione di misure
in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei
diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia
di politica dell’immigrazione relative alle condizioni
d’ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il
rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine
e di permessi di soggiorno.

(3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e
16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto
la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali
relative alle condizioni di ammissione e soggiorno
dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al
Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte
della Commissione.

(4) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera
ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.

(5) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni
della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate
su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza
ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita,
disabilità, età o orientamento sessuale.

(6) Uno degli obiettivi dell’azione della Comunità nel settore
dell’istruzione è promuovere l’immagine dell’Europa intera
in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi
e per la formazione professionale.
Favorire la mobilità dei
cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di
studio è un elemento chiave di questa strategia.
Il ravvicinamento
delle legislazioni nazionali degli Stati membri
relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è
parte integrante.

(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva,
che sono temporanee per definizione e non dipendono
dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato
ospitante, costituiscono una forma di arricchimento reciproco
per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo
Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore
comprensione fra culture.

(8) Il termine ammissione copre l’ingresso e il soggiorno di
cittadini di paesi terzi ai fini previsti dalla presente direttiva.

(9) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione
delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento,
volontari già in uso nel diritto comunitario, specie
nei vari programmi comunitari diretti a promuovere
la mobilità delle persone interessate (Socrate, Servizio
volontario europeo, ecc.).

(10) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici
per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero
essere determinate dagli Stati membri in conformità
delle legislazioni nazionali.

(11) I cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria dei
tirocinanti non retribuiti o dei volontari e che sono considerati,
in funzione della loro attività o del tipo di compensazione
o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi
della legislazione nazionale, non rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva. L’ammissione di cittadini
di paesi terzi che intendono compiere studi di
specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa dagli
Stati membri.

(12) La prova dell’accettazione dello studente da parte di un
istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere,
ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.

(13) Nella valutazione delle risorse sufficienti si può tener
conto delle fellowships.

(14) L’ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può
essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare
l’ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo
Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale,
che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca
una potenziale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza
pubblica.
La nozione di ordine pubblico può abbracciare
una condanna per aver commesso un reato
grave.
In tale contesto va rilevato che nel concetto di
ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i
casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto
parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo,
sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o
nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche.

(15) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione,
gli Stati membri possono esigere tutte le prove
necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in
base agli studi prescelti dal richiedente, al fine di lottare
contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita
dalla presente direttiva.

(16) Si deve agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di
paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri,
sia l’ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano
a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità,
all’interno o in direzione della Comunità per gli
scopi stabiliti nella presente direttiva.

(17) Per permettere il primo ingresso nel loro territorio gli
Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito
un permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di
soggiorno unicamente nel loro territorio, un visto.

(18) Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi
terzi di coprire in parte il costo dei loro studi, dovrebbe
essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro
alle condizioni fissate dalla presente direttiva.
Il principio
dell’accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle condizioni
di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire
la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli
Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del
mercato nazionale del lavoro.

(19) La nozione di autorizzazione preliminare comprende anche
la concessione di permessi di lavoro agli studenti che
intendono esercitare un’attività economica.

(20) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni
nazionali in materia di lavoro a tempo parziale.

(21) È opportuno che le procedure di ammissione per motivi
di studio, ovvero nell’ambito di programmi di scambio di
alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati
membri, possano essere accelerate.

(22) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano
messe a disposizione del grande pubblico, in particolare
su Internet, informazioni quanto più complete possibile e
regolarmente aggiornate sugli istituti di cui alla presente
direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i
cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure
in materia di ingresso e soggiorno nel territorio a questi
fini.

(23) La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata
l’applicazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce
un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi (4).

(24) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare
le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi,
per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato non può essere realizzato in
maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a
motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato.
La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato
sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità
europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto
protocollo, questi Stati membri non partecipano all’adozione
della presente direttiva, non sono vincolati da essa
né sono tenuti ad applicarla.

(26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea, la
Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva,
non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla.

Ha adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto
Oggetto della presente direttiva è definire:
a) le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si
rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo
superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato;
b) le norme sulle procedure per l’ammissione dei cittadini di
paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.

Articolo 2

Definizioni
Ai fini della presente direttiva, s’intende per:
a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1,
del trattato;
b) «studente», il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato
da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato
ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire,
quale attività principale, un programma di studi a tempo
pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione
superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i
diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di
insegnamento superiore, che può comprendere un corso
propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità
della legislazione nazionale;
c) «alunno», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso
nel territorio di uno Stato membro per frequentare
un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell’ambito
di un programma di scambio fra scuole messo in
atto da un’organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato
membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
d) «tirocinante non retribuito», il cittadino di un paese terzo che
sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per
effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità
della legislazione nazionale;
e) «istituto», un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo
Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia
riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi
amministrativa per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;
f) «programma di volontariato», un programma di iniziative
solidali concrete, basato su un programma nazionale o comunitario
che persegua obiettivi di interesse generale;
g) «permesso di soggiorno», un’autorizzazione rilasciata dalle
autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino
di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio
territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera
a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Articolo 3

Campo d’applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi
che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato
membro per motivi di studio.
Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente
direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere
ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito
o volontariato.

2. La presente direttiva non si applica:
a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro
in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme
di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;
b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa
per motivi di diritto o di fatto;
c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell’Unione
i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione
all’interno della Comunità;
d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di
lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva
del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa
allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo (5), qualora esercitino il diritto di soggiorno
in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di
formazione professionale.
e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori
o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale
dello Stato membro interessato.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
più favorevoli vigenti in forza:
a) di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la
Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più
Stati terzi dall’altra; oppure
b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri
e uno o più Stati terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli
Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali
più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

Capo II

Condizioni di ammissione

Articolo 5

Principio
L’ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della
presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione
comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all’articolo 6
e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7
a 11.

Articolo 6

Requisiti generali

1. Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso
per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve
rispondere ai seguenti requisiti:
a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione
nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il
periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla
durata del soggiorno previsto;
b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione
nazionale dello Stato membro ospitante, presentare
l’autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;
c) essere coperto da un’assicurazione malattia per tutti i rischi
di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato
membro in questione;
d) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la
sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento
delle tasse dovute per l’esame della domanda in base
all’articolo 20 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione
per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che
partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la
mobilità verso o dentro la Comunità.

Articolo 7

Requisiti specifici per gli studenti

1. Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino
di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio,
deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:
a) essere accettato da un istituto di insegnamento superiore per
seguire un programma di studi;
b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare
che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per
provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno.
Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse
minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione,
indipendentemente dall’esame individuale della situazione di
ciascun richiedente;
c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza
sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di
studi prescelto;
d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento
della tassa di iscrizione all’istituto.

2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per
i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi
iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 8

Mobilità degli studenti
1. Senza pregiudizio dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo
16 e dell’articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese
terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti
domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli
studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi
ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è
ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da
non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci
alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda,
qualora:
a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a
tale Stato membro;
b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo
che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che
il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare
al programma di studi già completato, e
c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale,
ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato
membro per almeno due anni.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si
applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di
studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in
un istituto di un altro Stato membro.

3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono,
su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato
membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente
nel territorio del primo Stato membro.

Articolo 9

Requisiti specifici per gli alunni
1. Fatto salvo l’articolo 3, un cittadino di un paese terzo che
chieda di essere ammesso ad un programma di scambio di
alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo
6, ai seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l’età minima e non aver superato l’età massima
fissate dallo Stato membro in questione;
b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto
di istruzione secondaria;
c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di
scambio fra scuole messo in atto da un’organizzazione riconosciuta
a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione
o prassi amministrativa;
d) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma
di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per
quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel
territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto
concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese
sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;
e) alloggiare durante l’intero soggiorno in una famiglia che
risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato
e che sia selezionata conformemente alle regole del
programma di scambio cui partecipa l’alunno.

2. Gli Stati membri possono limitare l’immissione di alunni
che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di
paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

Articolo 10

Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti
Fatto salvo l’articolo 3, un cittadino di un paese terzo che
chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito
deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 6,
anche ai seguenti requisiti:
a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente
approvata dall’autorità competente dello Stato membro
interessato in conformità della sua legislazione o prassi
amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito
presso un’impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto
di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto
dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione
o prassi amministrativa;
b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare
che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per
provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno.
Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle
risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione,
senza pregiudizio dell’esame individuale della situazione
di ciascun richiedente;
c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione
linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie
per lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 11

Requisiti specifici per i volontari
Fatto salvo l’articolo 3, un cittadino di un paese terzo che
chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre
ai requisiti generali di cui all’articolo 6, ai seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l’età minima e non avere superato l’età massima
fissate dallo Stato membro interessato;
b) esibire una convenzione stipulata con l’organizzazione promotrice
del programma di volontariato prescelto nello Stato
membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del
volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà
per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse
stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio
e denaro per le piccole spese per tutta la durata del
soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà
quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;
c) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma
di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità
civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per
quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio
dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne
le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;
d) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente,
ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le
strutture politiche e sociali di tale Stato membro.

Capo III

Permessi di soggiorno

Articolo 12

Permessi di soggiorno rilasciati a studenti

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un
periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono
le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di
studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di
soggiorno dura quanto il programma.

2. Senza pregiudizio dell’articolo 16, il rinnovo del permesso
di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere
revocato nei seguenti casi:
a) il titolare non osserva i limiti all’accesso alle attività economiche
contemplati dall’articolo 17 della presente direttiva;
b) il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile
in conformità della legislazione o della prassi amministrativa
nazionale.

Articolo 13

Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni

Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una
durata massima di un anno.

Articolo 14

Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti
Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad
un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio
o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali,
può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il
tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale
riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua
regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare
continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.

Articolo 15

Permesso di soggiorno rilasciato a volontari

Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo
per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali,
se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la
validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo
in questione.

Articolo 16

Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno

1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare
un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva
se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il
titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per
l’ingresso e il soggiorno di cui all’articolo 6, nonché, a seconda
della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare
un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Capo IV

Trattamento riservato ai cittadini di paesi terzi interessati

Articolo 17

Attività economiche degli studenti

1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte
salve le norme e le condizioni applicabili all’attività prescelta
nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di
esercitare un’attività economica in quanto lavoratore subordinato
e possono avere il diritto di esercitare un’attività economica
autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione
del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.
Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai
datori di lavoro un’autorizzazione preliminare in conformità
della legislazione nazionale.

2. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per
settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare
una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per
settimana, o l’equivalente in giorni o mesi per anno.

3. Lo Stato membro ospitante può limitare l’accesso alle
attività economiche nel primo anno di soggiorno.

4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente
come requisito preliminare, l’obbligo di dichiarare l’esercizio
di un’attività economica a un’autorità designata dallo Stato
membro interessato
. Questa dichiarazione può essere imposta,
eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori
di lavoro.

Capo V

Procedura e trasparenza

Articolo 18

Garanzie procedurali e trasparenza

1. La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente
entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli
studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo
sufficiente per trattare la domanda.

2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda
siano insufficienti, l’esame della domanda può essere sospeso
e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni
ritenute necessarie.

3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno
è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in
conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente
legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali
mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre
l’azione.

4. Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno
rilasciato in conformità della presente direttiva sia revocato,
l’interessato ha diritto di proporre un’impugnazione legale
dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

Articolo 19

Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di
soggiorno o dei visti a studenti ed alunni

Può essere stipulata una convenzione per l’istituzione di una
procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato
il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un
paese terzo interessato tra l’autorità di uno Stato membro competente
per l’ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini
di paesi terzi, da un lato, e, dall’altro, un istituto di insegnamento
superiore o un’organizzazione che mette in atto programmi
di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal
fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione
o prassi amministrativa.

Articolo 20

Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di
una tassa per l’esame delle domande presentate in conformità
della presente direttiva.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta entro il 12 gennaio 2010
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati
membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 22

Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 12 gennaio 2007.
Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale
. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23

Disposizioni transitorie
In deroga alle disposizioni di cui al Capo III, gli Stati membri
non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente
direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo
fino a due anni, dopo la data stabilita nell’articolo 22.

Articolo 24

Limiti temporali
Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva
2003/109/CE gli Stati membri non sono tenuti a tener
conto del periodo durante il quale lo studente, l’alunno che
partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito
o il volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro
territorio, al fine della concessione di ulteriori diritti ai sensi
della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi in questione.

Articolo 25

Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente
al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

(1) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 107.
(2) GU C 133 del 6.6.2003, pag. 29.
(3) GU C 244 del 10.10.2003, pag. 5.
(4) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(5) GU L 16, del 23.1.2004, pag. 44.