Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ricorso presso il Tribunale di Venezia

Ex art 30 Decreto Legislativo 286/98 e Legge 189/2002

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

RICORSO

ex art 30 Decreto Legislativo 286/98 e Legge 189/2002

L’avv. yyy yyy, proc. e dom, in virtù di mandato a margine del presente atto, del signor ZZZ ZZZ ZZZ nato a Yaounde (Camerun) il 14.05.1975, residente in … (…) Via ….., …/…,

espone:

in data 11.05.2004 veniva notificato all’odierno ricorrente il decreto 07.07.2003 (!!) , emesso dal Questore della Provincia di Venezia, con cui veniva respinta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia formulata dal signor ZZZ ZZZ ZZZ;

evidenziava il provvedimento che qui si impugna, che il ricorrente aveva formulato l’istanza dopo che era già entrato nel territorio nazionale in data 13.08.1999 per motivi di turismo, che al fine di ottenere il titolo di soggiorno per famiglia ebbe a produrre documentazione da cui si evinceva che il richiedente ed il cittadino italiano AAA AAA, nato in Camerun 28.07.1964 erano parenti;

rilevava che dagli accertamenti esperiti dal Comando dei Carabinieri competente sarebbe emerso che il ricorrente non conviveva con il fratello, né all’indirizzo di …, Via … n. …, né a quello dì …, Via …. N. …, residenza del cittadino italiano, e per l’effetto rilevava come l’art. 19 II° Co. lett. C. del d.lgs 286/98, prevedeva come condizione necessaria l’accertamento dell’effettiva convivenza con il parente entro il quarto grado di nazionalità italiana;

richiamato, pertanto, l’art. 5 Co. V° del predetto d.lgs, così come modificato dalla Legge 189/2002, considerato che mancava il requisito della convivenza con il parente di nazionalità italiana, respingeva l’istanza di permesso di soggiorno cosi come formulata, invitando il ricorrente a lasciare volontariamente il territorio dello Stato con l’avvertimento che, ricorrendone i presupposti, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 13 del richiamato decreto legislativo.

Intende opporsi al provvedimento il signor ZZZ ZZZ ZZZ, ut supra rappresentato e difeso, ritenendolo ingiusto e gravatorio, chiedendone quindi l’annullamento e, comunque, venga disposto il rilascio del permesso di soggiorno ricorrendone i presupposti, anche per motivi di lavoro, sottolinea peraltro di essere. in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Venezia in.data 23 maggio 2001.
Preliminarmente si chiede venga sospesa ogni efficacia esecutiva del decreto, peraltro privo di efficacia.

• Circa la vicenda familiare

il ricorrente è cugino del signor AAA AAA, come già detto ora cittadino italiano, e fa parte del nucleo familiare composto anche dal fratello del primo XXX XXX.
La madre dei signori AAA AAA e XXX XXX già dal 1994 risiedeva in Italia presso il figlio AAA AAA, sempre in … nell’abitazione di via … ….
Le vicende familiari avevano dunque portato alla riunificazione, quantomeno parziale, dell’originaria famiglia camerunense in Italia e presso la residenza del signor AAA AAA.
In quest’ottica, si pone l’istanza formulata dal ricorrente.
Va evidenziato che il ricorrente in Italia lavora regolarmente presso la G. S.p.a. con sede in Noale (VE) Via … n. …, in virtù di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. doc. 2). In ogni caso, alla data della produzione dell’istanza il ricorrente risiedeva presso l’abitazione del cugino AAA AAA sita in … (…) Via … … n. ….
In tale abitazione ha vissuto sino al mese di aprile 2002 quando ha trasferito la sua abitazione, unitamente al cugino XXX XXX, in …. (…) Via …. …/.. in virtù di regolare contratto di locazione (cfr. doc. 3), registrato all’Ufficio delle Entrate di Mestre in data 2 aprile 2002. E’ opportuno segnalare che le ragioni ditale modifica di residenza, al di là del fatto che il cugino AAA AAA si era venuto a trovare in difficoltà logistiche per l’avvenuto accrescimento del nucleo familiare, sono state determinate dalla necessità del ricorrente di disporre di una propria residenza anche in virtù del fatto che aveva reperito una propria autonoma fonte dì reddito.
Tuttavia, i rapporti sono rimasti costanti.
Si è quindi sicuramente costituita o meglio ricostituita l’unità familiare dell’originaria famiglia …….
Questa vicenda familiare è sicuramente simile, se non speculare, a moltissime altre situazioni di ricongiungimento o, comunque, di riunificazione familiare tra i componenti di un nucleo di cittadini stranieri originariamente residenti in uno Stato estero non comunitario.
Sotto questo profilo, dunque, alcun dubbio che sussistano i requisiti per la concessione del permesso di soggiorno.

• Circa il provvedimento

Riteniamo che il provvedimento sia illegittimo e, comunque, ingiusto in quanto erronea e non supportata giuridicamente appare l’interpretazione normativa formulata dalla Autorità di pubblica sicurezza.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Organo Amministrativo, evidentemente, condizione necessaria per il rilascio del permesso sarebbe l’effettiva convivenza del familiare straniero con il parente di nazionalità italiana
Invero, l’art. 19 del d.lgs 286/98 richiamato nel testo del provvedimento non si attaglia all’ipotesi in esame.
La ricordata norma si trova ricompresa nel titolo II° capo III° del decreto legislativo menzionato, il quale tratta delle disposizioni di carattere umanitario ed in particolare dei divieti di espulsione e di respingimento.
La lettera C specificamente prevede che non sia consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il IV° grado o con il coniuge di nazionalità italiana.
Tale disciplina è sicuramente dettata quale sbarramento all’ipotesi di espulsione dello straniero che potrebbe essere colpito da un siffatto provvedimento in presenza di determinate condizioni. Ebbene, l’art. 30 del richiamato decreto legislativo è ricompreso nel titolo IV° dello stesso che tratta del diritto all’unità familiare e della tutela dei minori.
Non ci sembra che sia ricompresa all’interno di tale titolo alcuna norma che preveda, quale condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, la situazione di convivenza con il parente cittadino italiano.
Devesi considerare infatti che la ratio della normativa, peraltro non chiarissima c di non trasparente ermeneutica, deve essere individuata nel diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò perché indubitabilmente la Repubblica riconosca i diritti della famiglia e garantisce l’unità familiare anche agevolando la formazione della famiglia, secondo un principio che vale sia per il cittadino che per lo straniero.
Ebbene, non crediamo che il concetto di famiglia debba restringersi all’ipotesi meccanicistica della sola convivenza, soprattutto in considerazione della peculiarità dei rapporti che possono contraddistinguere le più diverse etnie, ma non solo.
Riteniamo che unità familiare voglia dire possibilità per gli stranieri “sparsi nel mondo” di riunirsi intorno ad un nucleo originario, unitario, comunque, principale di quella che era o che è la famiglia originaria dello straniero o comunque di quella venutasi a formare.
In questo quadro di riferimento riteniamo che il concetto di convivenza, intesa come coabitazione o meglio come “compresenza continuativa al medesimo indirizzo”, non costituisca requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno o, comunque, del provvedimento di ricongiungimento familiare (cfr. TAR Piemonte 25.05.2002 n., 1092 in Foro Amm. Tar 2002 1498).
In tal senso si è anche espressa recentemente la Corte d’Appello di Venezia, con la decisione 113/03 del 27 ottobre 2003 in analoga procedura, (quella che vedeva interessato il cugino del ricorrente XXX XXX) la quale ha ribadito, tra l’altro, che la ricostituzione dell’unità familiare, tanto più in relazione alla richiesta di un semplice permesso di soggiorno, appare possibile anche senza che i soggetti convivano in un’unica abitazione.
Devesi, invero, considerare la volontà dei soggetti e l’affectio familiaris che li ha indotti alle scelte riunificatrici.
La doverosa vigilanza, in ordine al fatto che le richieste di permesso di soggiorno per motivi familiari, deve senz’altro essere tesa ad impedire forme simulate od elusive, ma è anche vero che laddove sussiste e sia verificabile una effettiva e seria volontà di mantenere una communio familiaris questo dato deve essere considerato determinante ai fini del rilascio di permesso di soggiorno.
In quest’ottica andrà dunque considerata la situazione del ricorrente e per l’effetto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato ed ordinato il rilascio del nulla osta o del permesso di soggiorno.

Circa la persona del ricorrente

Il ricorrente non appena entrato nel territorio dello Stato ha da subito cercato un lavoro che ha trovato attraverso le Organizzazioni di lavoro temporaneo sin dal giugno 2001.(cfr. doc.ti 4,5, 6).
Attualmente, come già detto, è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la G. S.p.a., con la qualifica di operaio.
Si tratta in sostanza di pers4na molto stimata ed apprezzata come, peraltro, risulta dalla dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro.

Circa il permesso di soggiorno 23.05.2001

Il ricorrente, come abbiamo già segnalato, è tuttavia titolare del permesso di soggiorno rilasciato in data 23.05.2001 dalla Questura di Venezia, con validità sino al 23.05.2006, ed alla indicazione referenze in Italia risulta l’indicazione “coesione con il cugino cit. italiano AAA AAA 28.07.1964”(Cfr. doc. 7)
Lo stesso è dunque titolare attualmente di un permesso di soggiorno avente validità sino al 23.05.2006, permesso non revocato e, quindi, tutt’ora in vigore.
Come già detto, lo stesso ha una residenza idonea alla sua abitazione, della medesima corrisponde regolarmente il canone di locazione ed è titolare di uno stabile rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che gli consente di provvedere compiutamente e con decoro alle proprie esigenze.
Si trova, pertanto, il ricorrente nelle condizioni legittime di essere in possesso di un regolare permesso per risiedere nel territorio dello Stato o, semmai, di potere vedere convertito il legittimo permesso di soggiorno di cui è titolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ciò sussistendone tutti i presupposti.
In quest’ottica, dunque, il ricorrente legittimamente soggiorno in Italia.

Circa la sospensione

Si verte, nel caso che ne occupa, in ipotesi di diniego del rilascio di permesso di soggiorno e, quindi, è discutibile se tale provvedimento possa considerarsi immediatamente esecutivo, in ogni caso rilevante ai nostri fini è l’invito a lasciare spontaneamente lo Stato entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
Attesa la assunta fondatezza, riteniamo da parte nostra, delle ragioni del presente ricorso e, comunque, in considerazione delle gravi ripercussioni che potrebbe avere il rimpatrio del ricorrente in Camerun ove manca da diverso tempo , ritenuta la sussistenza dei gravi motivi determinati dal fatto che lo scrivente ha uno stabile rapporto di lavoro che verrebbe senz’altro colpito dall’esecuzione del provvedimento, comunque, è titolare di un permesso di soggiorno che riteniamo valido ed in vigore, si chiede che il Giudicante voglia sospendere l’esecutiività, ad ogni effetto, del provvedimento impugnato.

Circa le indicazioni contenute nel decreto

E’ innanzitutto carente l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria alla quale è possibile fare ricorso, non tastando quale indicazione la generica “Giudice Monocratico (vale la pena di sottolineare che anche il Giudice di Pace è Giudice Monocratico, ordinario anche se onorario).
Va considerato che il provvedimento è dato nei confronti dello straniero che deve quindi essere ancor di più informato di quale sia il Giudice al quale presentare ricorso, entro quali termini e con quali modalità.
Anche sotto questo profilo il decreto deve ritenersi illegittimo e per l’effetto andrà annullato con ogni conseguenza.

Tanto esposto, il sottoscritto difensore

ricorre

affinché il Tribunale adito, in composizione monocratica, voglia fissare l’udienza in Camera di Consiglio, onde sentire il ricorrente che chiede espressamente di essere sentito cd in quella sede accogliere le seguenti

conclusioni:

in via preliminare: sospendere l’efficacia ad ogni effetto del decreto impugnato, anche al fine di consentire l’audizione dell’interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi;

in via principale: annullarsi il decreto 07.07.2003 del Questore della Provincia di Venezia per le ragioni di cui in esposizione; contestualmente disporsi il rilascio del visto e/o del permesso di soggiorno, per motivi familiari, in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l’emissione del medesimo all’Autorità Amministrativa;

in via subordinata: disporre la conversione del permesso di soggiorno attualmente in possesso del ricorrente in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sussistendo i presupposti legittimanti, ordinando all’Autorità Amministrativa competente il relativo rilascio;

in via ulteriormente: accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Venezia in data 23 maggio 2001 con scadenza 23 maggio 2006;

in via istruttoria: ammettersi prove per testimoni o comunque assumere informatori, disponendo eventuale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale dell’interessato sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il ricorrente dal momento dell’entrata in Italia e sino all’aprile 2002, ha risieduto in …, Via … … n. … presso l’abitazione del cugino AAA AAA”.
2) “Vero che la madre del signor AAA AAA, cugino del ricorrente, signora BBB BBB, ha risieduto sino al momento della sua morte avvenuta a Parigi in data 28 novembre 2002 nell’abitazione di …, Via … … … “.
3) “Vero che il signor ZZZ ZZZ ZZZ nell’aprile 2002 ha ottenuto in locazione l’immobile di …, Via …, il quale si trova a pochissima distanza da quello di …, Via … …”.
4)‘Vero che il ricorrente sin dal giugno 2001 presta la propria attività lavorativa presso G. S.p.a. dì Noale, dapprima in base a lavoro interinale temporaneo e successivamente a seguito di contratto a tempo indeterminato ed esegue le mansioni affidategli con diligenza, puntualità e determinazione”.
5) “ Vero che il ricorrente figura in regola con le iscrizioni contributive, assicurative e lavorative presso i competenti istituti”.
Riservata la formulazione di altri capitoli.
Si indicano quali testi e/o comunque quali informatori:

1) signora M. C. F., residente in …. (…) Via … … n. …;

2) don G. J., …, Via …. n. ….

3) Sig. G. M. procuratore di G. s.p.a. di Noale.

Riservati altri.

Si producono:

1) copia provvedimento notificato;

2) copia lettera di assunzione G. S.p.a.;

3) copia contratto di locazione;

4-5-6) copia buste paga;

7) copia permesso di soggiorno;

8) copia dichiarazione G. S.p.a.;

9) – 19) copia assunzioni lavoro temporaneo.

Riservata ogni altra produzione.

La presente procedura è esente dal pagamento di qualsivoglia contributo,

versamento, tassa od imposto.

Venezia – Chirignago, 24 maggio 2004
– Avv. YYY YYY –