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Scadenza pds e lavoro – Il caso di una cittadina neocomunitaria

Un chiarimento dovrebbe essere relativamente semplice perché si tratta di una cittadina neocomunitaria che non è interessata ad un nuovo ingresso in Italia, ma che qui vive già da molto tempo.
A questo riguardo, contestualmente alla pubblicazione del primo decreto flussi per i lavoratori neo comunitari (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004, – Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l’anno 2004, GU n. 269 del 16-11-2004), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito anche chiarimenti sullo status giuridico dei cittadini neo comunitari già legalmente soggiornanti in Italia.
Con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2004 è stato specificato che dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini dei nuovi paesi membri dell’UE, troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli art. da 1 a 6 del Regolamento 1612/1968. In particolare si precisa che “I cittadini degli stati di nuova adesione già presenti sul territorio dello stato e in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a vario titolo e di durata superiore a 3 mesi possono richiedere la carta di soggiorno dal 1 maggio 2004 ”. Per poterla ottenere devono essere in possesso dei requisiti previsti in via generale dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (DPR 54/2002), che disciplina la condizione del cittadino comunitario in Italia. Questa norma prevede che i cittadini dell’UE abbiano diritto di ottenere la carta di soggiorno a fronte della dimostrazione della sussistenza di mezzi di sostentamento sufficienti. Nel caso dell’interessata ciò dovrebbe essere pacificamente dimostrabile. Ne discende pertanto che, prima ancora di lasciare l’Italia per poter frequentare il tirocinio, l’interessata potrebbe chiedere direttamente il rilascio della carta di soggiorno – magari documentando che dovrà partire entro metà gennaio -, domandando che la sua istanza venga sollecitamente evasa al fine di potersi trattenere all’estero senza timori di incidenti in occasione del rientro.
Va pure considerato che, trattandosi di cittadina ungherese, al momento di rientrare in Italia dall’Ungheria nessuno dovrà richiederle un visto d’ingresso alla frontiera Schengen e, quindi, potrà transitare liberamente.
La situazione più priudente sarebbe comunque quella di perfezionare il rilascio della carta di soggiorno prima della partenza, per “stare più tranquilli”.
Tuttavia se il procedimento di rilascio della carta di soggiorno fosse ancora in corso al momento in cui l’interessata lascerà l’Italia, non dovrebbe esserci sostanziale pregiudizio per il rilascio successivo della carta di soggiorno perché la stessa dovrebbe essere libera di uscire e rientrare, senza dover esibire un visto di ingresso alla frontiera.