Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Diritto di voto – Delibera della Giunta di Venezia di modifica dello Statuto Comunale

Delibera C.C. n. / 2004

Oggetto: Statuto Comunale. Modifica degli articoli 2, 5, 11, 22, 28, 28bis, 29 e 30 per il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti.

Il Consiglio Comunale

su proposta del Sindaco, di concerto con gli Assessori alla Città Metropolitana, Decentramento e Municipalità, ai Rapporti Istituzionali con lo Stato e la Regione, alle Politiche Sociali;

visto il riconoscimento dell’autonomia politica dell’Ente, contenuto nell’articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, che così recita: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione” ;

visto il capitolo C parte II della vigente Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1995, laddove all’articolo 6 si afferma: “Ogni Stato contraente si impegna, salvo quanto stabilito dalla disposizione all’art. 9 par.1, ad accordare a ogni residente straniero il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni delle autorità locali, posto che egli soddisfi i medesimi requisiti giuridici che si applicano ai cittadini e inoltre che sia legalmente e abitualmente residente in quello Stato nei cinque anni precedenti le elezioni”;

visto l’articolo 8 commi 1 e 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che affida alla competenza degli Statuti Comunali la disciplina delle forme di partecipazione della popolazione e che testualmente recita: “1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto” e “5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”;

visto l’art. 9 comma 4 punto d) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, laddove prevede espressamente il diritto a “partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992”;

visto l’articolo VIII “Diritto alla partecipazione politica” della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo nelle Città, sottoscritta dal Sindaco di Venezia a Saint Denis il 18 maggio 2000, che al comma 2 afferma: “Le città firmatarie incoraggiano l’ampliamento del diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale a tutti i cittadini maggiorenni che non sono cittadini dello Stati e che risiedono da due anni nella città”;

vista la Risoluzione P5_TA-PROV(2004)0028 approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 15 gennaio 2004, laddove al punto 33. afferma il concetto di “cittadinanza civile, che permette ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione Europea di beneficiare di uno status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il diritto di voto alle elezioni municipali ed europee”;

visto che il Consiglio di Stato, con parere del 28 luglio 2004 n. 8007, si è espresso favorevolmente in merito alla legittimità dell’iniziativa dei Comuni che volessero, attraverso apposita modifica dello Statuto, attribuire agli stranieri extracomunitari residenti il diritto di voto attivo e passivo ai fini della costituzione dei Consigli circoscrizionali, di cui all’art. 17 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

vista la Mozione unanimemente approvata il 7 ottobre 2004 dalla Commissione Immigrazione dell’ANCI, a favore della partecipazione dei residenti extracomunitari alla vita politica degli Enti Locali, con la quale l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani propone “a tutti i sindaci di considerare l’opportunità di modificare lo Statuto dei propri Comuni in modo da attribuire agli stranieri extracomunitari residenti stabilmente sul loro territorio il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali, a partire dai consigli circoscrizionali fino alle elezioni del consiglio comunale”;

preso atto dell’attività istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro coordinato dall’Assessore alle Politiche Sociali e composto dalla prof.ssa Adriana Vigneri (Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia), prof. Vittorio Angiolini (Università Statale di Milano), dott. Giovanni Palombarini (Suprema Corte di Cassazione), dott. Fabio Corvaja (Università degli studi di Padova), avv. Angelo Pozzan (Difensore Civico del Comune di Venezia) e dagli avv.ti Marco Paggi e Aurora D’Agostino (Servizio per l’Immigrazione e la promozione dei diritti di cittadinanza del Comune di Venezia), e tenuto conto dei pareri in atti da essi espressi;

visto il vigente Statuto, nel testo in vigore dal … / … / …, a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. … del … /… /… ;

ritenuto che l’allargamento dei diritti politici ai non cittadini non trovi un ostacolo nell’art. 48 della Costituzione, che individua nei cittadini gli elettori; dal momento che tale disposizione costituzionale, infatti, può essere interpretata come una garanzia minima, e non come un divieto di attribuzione agli stranieri dei relativi diritti; del resto, la lettura estensiva e non letterale è propria di molti altri articoli della Costituzione relativi ai diritti (art. 17, 18), ove si nominano solo i cittadini quali titolari delle rispettive libertà;

ritenuto inoltre che, quanto ai diritti di partecipazione in senso stretto (comprensivi dell’elezione dei consigli circoscrizionali e della partecipazione ai referendum comunali), uno specifico fondamento positivo alla competenza dello Statuto comunale vada individuato nell’art. 8, comma 5, del Testo Unico sugli enti locali, che affida a tale atto la disciplina della forme di partecipazione della popolazione, visto che il disposto – nominando la “popolazione”, anziché i cittadini – offre inoltre un solido argomento letterale per affermare che i diritti di partecipazione possono essere riconosciuti anche agli stranieri;

ritenuto, infine, opportuno enunciare dei requisiti minimi di collegamento con il territorio – individuati nella titolarità di un permesso di soggiorno, della durata non inferiore ai sei mesi e suscettibile di rinnovo, nella condizione di soggiornante sul territorio dello Stato da almeno cinque anni e di residente nel Comune da almeno due anni – per evidenziare il nesso tra principio democratico, inteso come autogoverno di una collettività, e riconoscimento del diritto di voto ai non cittadini; posto che tale nesso sarebbe irragionevolmente spezzato se il diritto di voto fosse attribuito a persone che hanno un rapporto solo occasionale con il territorio;

visto il parere espresso dal Segretario Generale in data … / … / … ;

a voti

Delibera

a) Dopo l’art. 1 dello Statuto è introdotta la seguente disposizione:

“Art. 2.

1. Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune, in possesso di carta di soggiorno o di altro titolo di soggiorno di durata non inferiore ai sei mesi e suscettibile di rinnovo, soggiornanti sul territorio dello Stato da almeno cinque anni e residenti nel Comune da almeno due anni, hanno il diritto all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato e di partecipazione politica il Comune provvede a formare e conservare una lista degli stranieri e apolidi residenti, dalla quale risulta altresì il titolo e la durata del soggiorno. La lista è continuativamente aggiornata su domanda dell’interessato. La cancellazione della lista può essere disposta d’ufficio qualora si sia verificata la carenza dei requisiti. La Giunta disciplina con regolamento le modalità di formazione e conservazione della lista.

3. Per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo dello straniero e dell’apolide residente valgono, in quanto compatibili, i requisiti e le regole e le procedure stabilite per il cittadino italiano.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più favorevoli per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o per altre categorie di stranieri.”

b) L’attuale art. 2 assume la numerazione 2-bis ed il suo secondo comma è sostituito dai seguenti:

“2. I diritti di partecipazione previsti negli articoli 8-bis, 26, 29 e 30 sono riconosciuti, purché non sussistano cause ostative previste dalla legislazione vigente:
a) ai cittadini, agli stranieri cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, agli stranieri e agli apolidi, residenti nel Comune;
b) a coloro che, pur non essendo residenti nel Comune, abbiano con esso un rapporto qualificato per ragioni di domicilio, di lavoro, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;
c) alle veneziane e ai veneziani emigrati.

2-bis. I diritti di partecipazione previsti negli articoli 28, 28-bis.e 28-ter sono riconosciuti:
a) ai cittadini e agli stranieri cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti nel Comune, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ai sei mesi e suscettibile di rinnovo.”

c) All’art. 5 dello Statuto, è aggiunto il seguente primo comma:

“1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione nonché la surrogazione, la supplenza e lo status giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

d) L’art. 11, comma 1, dello Statuto, è sostituito dal seguente:

“Il Sindaco è eletto dai/dalle cittadini/e elettori/trici e dagli altri aventi diritti al voto ai sensi dell’art. 2 del presente statuto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge”.

e) L’art. 22, comma 7, dello Statuto, è sostituito dal seguente:

“Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto dai/dalle cittadini/e elettori/trici e dagli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 2, residenti nella circoscrizione, con il sistema maggioritario che sarà stabilito dal regolamento”.

f) I commi 1, 7 e 11, dell’art. 28 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

“1. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i/le cittadini/e elettori/trici residenti nel Comune e gli altri soggetti indicati nell’art. 2.

7. Con deliberazione del Consiglio comunale, o su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori del comune, è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti a materie di competenza comunale.

11. I Consigli circoscrizionali possono indire, nelle forme indicate ai commi precedenti e tra gli elettori residenti nella circoscrizione, referendum consultivi su questioni di rilevanza circoscrizionale”.

g) L’art. 28-bis, comma 3, dello Statuto, è sostituito dal seguente:

“Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i/le cittadini/e e gli altri soggetti indicati nell’art. 2 del presente statuto iscritti nelle liste elettorali del Comune”.

h) L’art. 28-ter, comma 6, dello Statuto, è sostituito dal seguente:

“Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i/le cittadini/e e gli altri soggetti indicati nell’art. 2 del presente statuto iscritti nelle liste elettorali del Comune”.

i) L’art. 29, comma 1, dello Statuto, è sostituito dal seguente:

“Le istanze, le petizione e le proposte di tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, rivolte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi, sono indirizzate al sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l’ammissibilità e le comunica tempestivamente alle competenti Commissioni consiliari, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni”.

l) I commi 2 e 3 dell’art. 30 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’accesso di tutti gli aventi diritto ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22, comma terzo, e 24, comma 4, della stessa legge”

3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni avente diritto ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali”.

m) Tali modifiche statutarie, per essere rese operative, necessitano di norme regolamentari di dettaglio, che si fa riserva di adottare con futura deliberazione consiliare.