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Guidare in Italia: quale patente (02 parte)

2 – RESIDENZA E DOMICILIO

Si ritiene utile, prima di esaminare il permesso internazionale di guida, fare chiarezza sul concetto di residenza e su quello di domicilio.
Ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”.
L’indirizzo indicato nel permesso di soggiorno corrisponde al domicilio del cittadino straniero. La fissazione della residenza in un Comune Italiano, viceversa, comporta l’adempimento di una serie di formalità prescritte dal D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e dalla L. 24.12.1954 n. 1228.
L’interessato dovrà firmare una dichiarazione di trasferimento su un apposito modulo, disponibile presso gli stessi uffici dell’anagrafe del Comune ove si intende fissare la residenza, davanti ad un funzionario dell’anagrafe (Art. 13, D.P.R. 223/89). Qualora il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare la suddetta dichiarazione potrà essere controfirmata da un suo qualsiasi componente, purchè maggiorenne.
Il cittadino straniero interessato dovrà comprovare, presso gli uffici dell’anagrafe del Comune, la propria identità mediante l’esibizione di
– passaporto valido;
– permesso di soggiorno valido;
– atto di nascita tradotto in lingua italiana. Se il trasferimento riguarda l’intero nucleo familiare, l’interessato dovrà produrre anche gli atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza (art. 14, D.P.R. 223/89).
Qualora il cittadino straniero voglia abitare presso un altro nucleo familiare, occorrerà che l’intestatario di quel nucleo familiare formuli il proprio consenso all’ospitalità da fornire al cittadino straniero naturalmente presso gli uffici dell’anagrafe, eventualmente anche in momento successivo alla richiesta di cambio di residenza presentata dall’interessato.
Verrà rilasciata, quindi, una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di fissazione di residenza.
La definitiva fissazione formale della residenza sarà subordinata all’esito positivo dei controlli effettuati da parte della Polizia Municipale sull’effettiva permanenza nel nuovo comune di residenza.
Qualora nel corso degli accertamenti emergano discordanze con quanto dichiarato da richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale dell’anagrafe comunicherà quanto è emerso alla autorità di pubblica sicurezza.

3.1 – PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

E’ il documento che permette di guidare in Italia, qualora il cittadino straniero non abbia la residenza nel nostro Paese e, in ogni caso, entro 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia.
Potranno avvalersi di tale facoltà i cittadini di stati esteri firmatari di una delle convenzioni cui aderisce anche l’Italia, ovvero la convenzione di Ginevra del 1949 o quella di Vienna del 08.11.1968 (per l’elenco degli stati firmatari delle due convenzioni, cfr. sub 3.2).
I cittadini di stati che non siano firmatari di nessuna delle due convenzioni citate, potranno, in ogni caso guidare in Italia, se muniti della propria patente nazionale di guida e di una copia tradotta della stessa da effettuarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di appartenenza o, viceversa, presso la rappresentanza diplomatica del proprio paese di appartenenza in Italia.
Il permesso internazionale di guida viene rilasciato dalle Autorità dello Stato di appartenenza del cittadino straniero a condizione che quest’ultimo già possieda la patente di guida in corso di validità del proprio Stato di appartenenza.
In caso di possesso di patente di guida italiana, il permesso internazionale di guida può essere richiesto presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (nuova denominazione della MCTC).
Questo documento che, come detto, non è utilizzabile autonomamente ma accompagna la patente di guida, è di due tipi.
Ø Modello “1949”, formato 105 x 148 mm, copertina grigia con la dicitura “Convention on International Road Traffic of 19 september 1949”: ha validità 1 anno o più breve se la patente nazionale scade prima;
Ø Modello “1968”, copertina dello stesso formato e colore ma con la dicitura “Convention on International Road Traffic of 8 november 1968”: ha validità di 3 anni o più breve se la patente nazionale scade prima.
Il possesso del permesso internazionale di guida abilita a guidare in uno degli stati firmatari ed aderenti ad una delle convenzioni suddette e la differenza tra le due convenzioni attiene proprio alla diversa estensione territoriale
Attualmente, vengono rilasciati permessi internazionali di guida della validità di 3 anni (o di un periodo di tempo inferiore qualora la patente di guida ha una validità residua minore).
Per ottenere il rilascio del permesso internazionale di guida sarà necessario disporre di:
– Domanda redatta sull’apposito modello MC746 disponibile presso gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri;
– Versamenti da effettuare sul cc 9001 per € 5,16 e sul cc 4028 per € 10,33. Le ricevute dei versamenti andranno incollate all’interno del modello;
– N. 2 fotografie formato tessera, su fondo bianco a capo scoperto, e non stampate su carta termica;
– Patente di guida in corso di validità. Deve essere offerto in visione l’originale ed allegata una fotocopia fronte/retro alla domanda.
– Marca da bollo da € 10,33, da consegnare al momento del ritiro del permesso di guida internazionale

La domanda potrà essere presentata allo “sportello conducenti” dell’Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri competente da:
– Diretto interessato munito di documento di identità, in corso di validità;
– Soggetto diverso dall’intestatario della pratica, purchè munito di delega da apporre sul retro della domanda. E’ consigliabile che il delegato produca la fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario della pratica e a sua volta esibisca un proprio documento di identità in corso di validità. Inoltre, specificamente in questo caso, una delle due foto deve essere autenticata;
– Autoscuola o agenzia.

3.2 – ELENCO DEI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19.09.1949 E DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 08.11.1968

Convenzione di Ginevra del 1949:
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, Guatemala, Haiti, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Monaco, Namibia, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Romania, Rwanda, San Marino, Santa Sede, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.
(L’elenco è aggiornato al 04.04.2003)
Legge n. 1049 del 19.05.1952 – G.U. 187 DEL 13.08.1952

Convenzione di Vienna del 1968:

Austria, Bahamas, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldova, Mongolia, Niger, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Seichelles, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.

Legge n.308 del 5 luglio 1995 – G.U. n. 174 SO del 27 luglio 1995. La Convenzione è stata ratificata il 2 ottobre 1996. Comunicato in G.U. n. 104 del 7 maggio 1997.
Come è agevole notare scorrendo l’elenco dei Paesi con i quali vigono convenzioni in materia di conversione di patenti di guida, vi sono menzionati sostanzialmente tutti i Paesi che compongono l’Unione Europea.
Tale circostanza potrebbe ingenerare all’errata convinzione che, ad esempio, un cittadino tedesco debba procedere alla conversione della propria patente nazionale per guidare in Italia.
In realtà, come già esaustivamente spiegato sub 1.5), ciò non è vero poichè i cittadini comunitari possono guidare in Italia con la propria patente nazionale senza possibilità di incorrere in alcuna sanzione.

4.1 – CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALLA U.E. MA CON I QUALI VIGONO CONVENZIONI IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI

Il cittadino, di Stato non appartenente alla U.E. ma con cui vigono accordi in tema di conversione della patente, può illimitatamente guidare in Italia con al propria patente nazionale, accompagnata dal permesso internazionale di guida rilasciato dal proprio stato di appartenenza, fino a quando non decide di fissare in Italia la propria residenza (sulla differenza tra residenza e domicilio cfr. sub. 2.1). Tale possibilità permane per tutto l’anno successivo alla effettiva fissazione della residenza nel nostro Paese.
Decorso l’anno si renderà necessaria la conversione della patente estera.
Sulla base di quanto dispone la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 543/M340 del 16.02.04 gli Stati con i quali attualmente vigono convenzioni in materia di conversione delle patenti di guida sono:
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria.
Agli Stati citati, inoltre, vanno aggiunti alcuni altri con i quali vigono convenzioni per la conversione delle patenti di guida limitatamente ad alcune categorie di cittadini, ovvero:
Canada, personale diplomatico e consolare;
Cile, diplomatici e loro familiari;
Stati Uniti d’America, personale diplomatico e consolare e loro familiari;
Zambia, cittadini in missione governativa e loro familiari.

4.2 – MODALITA’ PER LA CONVERSIONE

La conversione della patente potrà essere ottenuta alla condizione che la patente estera sia in corso di validità e sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre, la patente estera potrà essere convertita solo in quella corrispondente italiana.
La domanda di conversione, da presentare presso gli Uffici Territoriali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (in altri termini la ex Motorizzazione Civile), dovrà essere redatta sul modulo TT2112 e corredata dei seguenti documenti:
– Attestazione dei versamenti di € 5,16 sul c/c postale n. 9001 e di € 20,66 sul c/c postale n. 4028;
– 2 fototessera, su fondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica;
– Certificato medico in bollo (con relativa fotocopia), rilasciato da non oltre 6 mesi da uno dei sanitari indicati nell’art. 119, comma 2 e 4, C.d.S. (Cfr. sub 1.2);
– Patente comunitaria posseduta con relativa fotocopia;
– Documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera e relativa attestazione di autenticità.
La traduzione potrà essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese che ha rilasciato la patente; dalla rappresentanza diplomatica in Italia del Paese che ha rilasciato la patente; da un traduttore che dovrà procedere alla asseverazione del testo tradotto con giuramento innanzi ad un cancelliere di Tribunale o ad un notaio. Per ciò che attiene, viceversa, all’attestazione di autenticità questa dovrà essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Tale certificazione, infine, dovrà essere convalidata dalla Prefettura competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica;
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– Permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità in esibizione, corredata dalla relativa fotocopia. Tale formalità si renderà necessaria anche in occasione del ritiro del duplicato.

La domanda, debitamente compilata, potrà essere presentata da:
– Diretto interessato munito di documento di identità, in corso di validità;
– Soggetto diverso dall’intestatario della pratica, purchè munito di delega da apporre sul retro della domanda. E’ consigliabile che il delegato produca la fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario della pratica e a sua volta esibisca un proprio documento di identità in corso di validità. Inoltre, specificamente in questo caso, una delle due foto deve essere autenticata, eventualmente anche dal medico che abbia rilasciato il certificato medico di idoneità;
– Autoscuola o agenzia.

In caso sorgano dubbi in merito all’autenticità della patente estera da convertire, gli Uffici periferici del Dipartimento trasporti Terrestri competenti dovranno trasmettere la patente di guida estera alle Autorità diplomatiche del Paese che ha rilasciato la suddetta patente, al fine di ottenere conferma dell’autenticità. Solo espletato tale accertamento si darà corso alla conversione che comporterà il ritiro della patente estera da parte degli addetti del Dipartimento Trasporti Terrestri ed il rilascio, in sua sostituzione, di un permesso provvisorio di guida, valido fino alla consegna della nuova patente convertita. Una volta effettuata la conversione, la patente di guida estera verrà consegnata a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri alle Autorità dello Stato che l’aveva rilasciata, con la specificazione della relativa motivazione.