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Guidare in Italia: quale patente (03 parte)

5 – CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALLA U.E. E CON CUI NON VIGONO CONVENZIONI IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI

I cittadini stranieri appartenenti a questa categoria potranno guidare in Italia solo se in possesso sia della patente di guida rilasciata dallo Stato di appartenenza che del Permesso Internazionale di Guida parimenti rilasciato dallo Stato di appartenenza.
Ciò è consentito fino ad 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia.

Decorso l’anno, non potendo procedere alla conversione della patente del proprio stato di appartenenza, il cittadino extracomunitario dovrà conseguire la patente di guida italiana sostenendo il prescritto esame abilitativo.
Tuttavia, in base a quanto dispone la circolare U.D.G. n. A/28 del 28.11.00 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora denominato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), i cittadini in questione, dimostrando di non essere in grado di comprendere la lingua italiana scritta, potranno sostenere gli esami per conseguire la patente di tipo A, A speciale, B, B speciale e della sottocategoria A1 con il metodo orale.
I suddetti esami saranno svolti dal Direttore dell’Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (la ex Motorizzazione Civile), ovvero da dipendenti abilitati alla funzione di esaminatore, designati dal Direttore stesso.
Gli esami consisteranno in un colloquio che, tenuto conto del particolare livello culturale del candidato, consente l’oggettiva valutazione della sua preparazione e maturità. L’esaminatore seguirà, come traccia, una scheda quiz (Art. 1).
I cittadini extracomunitari che chiedono di essere ammessi l’esame in forma orale devono presentare al Direttore dell’Ufficio provinciale competente, specifica domanda in bollo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui affermano di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.
Detta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere resa, dinanzi ai competenti funzionari dei Consolati dei Paesi d’Origine dei candidati.
Durante l’esame i candidati non potranno farsi assistere da un’interprete. (Art. 2).

6 – GUIDA SENZA PATENTE

Prima di esaminare le sanzioni in cui possono incorrere i cittadini stranieri che guidino in Italia con la propria patente nazionale di guida, è utile fare un breve excursus sulle modifiche legislative intervenute in tema di guida senza patente.
Tale fattispecie era prevista e sanzionata penalmente dall’originaria versione dell’art. 116, comma 13, c.d.s, [LINK] secondo cui “Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’arresto da tre a dodici mesi e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche’revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.”
Il comma 18 dello stesso articolo, inoltre, prevedeva che “con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la durata della pena principale. L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale”.
Successivamente, in conformità a quanto disposto dall’art. 5 della Legge delega 25.06.1999 n. 205, in tema di depenalizzazione dei reati minori, veniva emanato il D.Lvo n. 30.12.1999 n. 507 (in Suppl. Ord. alla G.U. del 31.12.1999 n. 306) il cui art. 19 disponeva l’abrogazione, tra gli altri dei commi 13 e 18 dell’art. 116 c.d.s., portando così alla depenalizzazione della fattispecie di guida senza patente.
In forza, pertanto, della suddetta depenalizzazione la guida senza patente comporta attualmente l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.168,25 a € 8,676,15 (art. 116, comma 13, c.d.s.). Viene, inoltre, applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi (art. 116, comma 18, c.d.s.).

7.1 – SANZIONI

Le fattispecie che possono comportare l’applicazione di sanzioni nei confronti dei cittadini stranieri che guidano in Italia con la propria patente nazionale sono previste dall’art. 136, comma 7, c.d.s. Si tratta, in particolare, dei casi in cui lo straniero guida con la propria patente nazionale di guida scaduta di validità e dei casi del cittadino straniero che, nonostante sia decorso oltre 1 anno dall’effettiva fissazione della residenza in Italia, non ha provveduto alla conversione della patente estera, laddove ciò è consentito dall’esistenza di convenzioni in materia, o a sostenere l’esame per l’ottenimento della patente italiana.
Per ciò che riguarda le sanzioni applicabili, l’art. 136, comma 7, c.d.s rimanda o a quelle previste dall’art. 116, comma 13 e comma 18, c.d.s. (guida senza patente) o a quelle previste dall’art. 126, comma 7, c.d.s. (guida con patente scaduta), nel modo che di seguito si esporrà.

7.2 – CITTADINI COMUNITARI

I cittadini comunitari possono guidare senza limiti temporali in Italia con la propria patente nazionale, che sia naturalmente in corso di validità, non soggiacendo ad alcuna sanzione in caso di mancata conversione o riconoscimento della propria patente nazionale di guida (Cfr. circolare 31 del 29.05.1999, sub 1.1).

7.3 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI, APPARTENENTI A STATI CON I QUALI VIGONO CONVENZIONI IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Si devono esaminare due ipotesi:

1) Cittadino extracomunitario che non abbia la residenza in Italia o che l’abbia fissata da meno di 1 anno. Egli potrà guidare sempre che la propria patente nazionale ed il permesso internazionale di guida siano validi. Se invece la patente o il permesso internazionale di guida sono scaduti di validità, verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli art. 136, comma 7 e art. 126, comma 7, c.d.s. (sanzione da € 137,55 a € 550,20), oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente (Cfr. art. 216 c.d.s.).

2) Cittadino extracomunitario che abbia fissato la residenza in Italia da più di un anno senza provvedere alla conversione della propria patente nazionale di guida.
GUIDA CON PATENTE CONVERTIBILE, MA NON ANCORA CONVERTITA, IN CORSO DI VALIDITA’.
In questo caso verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli art. 136, comma 7 e 126, comma 7, c.d.s. (sanzione da € 137,55 a € 550,20), oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente (Cfr. art. 216 c.d.s.).
GUIDA CON PATENTE CONVERTIBILE, MA NON ANCORA CONVERTITA, SCADUTA DI VALIDITA’.
In caso di guida senza patente verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.168,25 a € 8,676,15 (art. 136, comma 7 e art. 116, comma 13, c.d.s.). Verrà inoltre applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi (art. 116, comma 18, c.d.s.).

7.4 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI, APPARTENENTI A STATI CON I QUALI NON VIGONO CONVENZIONI IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Due sono le situazioni riscontrabili:
1) Il cittadino in questione, qualora non abbia fissato la propria residenza in Italia o nel caso sia trascorso meno di 1 anno dall’effettiva fissazione della residenza in Italia, guida con patente del proprio Paese d’appartenenza o con permesso di guida internazionale scaduti di validità.
2) Pur essendo trascorso più di un anno dalla data dell’effettiva fissazione della residenza nel nostro Paese, il cittadino in questione continua a guidare con la propria patente nazionale di guida senza aver conseguito la patente di guida italiana.
In entrambi i casi descritti, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.168,25 a € 8,676,15 (art. 136, comma 7 e art. 116, comma 13, c.d.s.). Verrà inoltre applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi (art. 116, comma 18, c.d.s.).

8 – PATENTE A PUNTI

Il D.L. 27.06.2003 n. 151 (G.U. 30.06.2003 n. 149), convertito nella L. 01.08.2003 n. 214 (Suppl. Ord. N. 133 alla G.U. 12.08.03 n. 186), recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, ha disposto sanzioni particolari per le violazioni del codice della strada italiano compiute da cittadini di stati nei quali non viga il sistema della patente a punti.
In particolare l’art. 6 ter (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero), prevede che “1. Per i titolari di patente rilasciata da uno stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di 1 anno violazioni per un totale di almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di 2 anni. Ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto nell’arco di 2 anni l’inibizione alla guida è limitata ad 1 anno. Ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i 2 e i 3 anni, l’inibizione alla guida è limitata a 6 mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste.”

9 – PERMESSO DI SOGGIORNO IN FASE DI RINNOVO. VALENZA DELLA RICEVUTA

Si sottolinea, infine, una problematica di carattere pratico che potrebbe profilarsi al moneto della presentazione dei documenti presso gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri territorialmente competente.
Infatti, è possibile che qualcuna delle sedi periferiche del Ministero dei Trasporti non riconosca validità alla ricevuta rilasciata dalle Questure in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
E’ opportuno ricordare che attualmente la situazione al riguardo non è generalizzata, in quanto i singoli Dipartimenti Trasporti Terrestri territorialmente competenti si comportano in modo differente. Così, ad esempio, mentre il Dipartimento Trasporti Terrestri di Padova non accetta l’esibizione della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura, quello di Firenze, viceversa, non pone alcun ostacolo e ne riconosce piena validità.
Si tratta, pertanto, di un problema ancora aperto e nei confronti del quale il ministero dei trasporti non ha ancora emanato alcuna circolare interpretativa che dissolva i dubbi.