Questa possibilità dovrebbe esserci perché riteniamo che alla fattispecie di cui al quesito si possa applicare una norma (art. 30, comma 1, lettera c)) contenuta nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ove si prevede che sia possibile direttamente in Italia – senza fare la procedura di autorizzazione alla ricongiunzione familiare dall’estero – ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari nel caso in cui si tratti di una persona che è già in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validità, e ove siano dimostrati tutti i requisiti per la ricongiunzione familiare.
L’esempio più usuale è quello della persona che si trova in Italia con pds per motivi di turismo e che possiede tutti i requisiti per ricongiungersi ad un familiare regolarmente soggiornante; l’interessato può fare direttamente la conversione da turismo a motivi di ricongiunzione familiare stando in Italia, senza dover tornare nel proprio paese.
Se questa possibilità è riconosciuta nel caso di chi ha un permesso di soggiorno di tipo diverso e dimostra la sussistenza di tutti i requisiti per la ricongiunzione familiare, a maggior ragione dovrebbe essere riconosciuta anche a chi ha già un permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare e chiede – dimostrando la sussistenza dei requisiti da parte di un altro familiare – di poter passare dall’essere a carico di uno dei propri familiari ad un altro che dimostra il possesso di tutti i requisiti. Non dovrebbero esserci problemi anche se si tratta di una casistica che non si verifica spesso e proprio per questo si deve mettere in conto qualche dubbio e perplessità che si potrà manifestare presso la questura ove si farà questa richiesta, che pur essendo particolare, dovrebbe essere accolta. Non si spiegherebbe infatti perché debba avere meno diritto una persona che ha già un permesso per ricongiungimento familiare rispetto ad un’altra che ha un normale permesso per turismo.
Conversione del pds – Come farlo dopo aver ottenuto il ricongiungimento familiare?
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