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Assegno di maternità – La madre non comunitaria di bimbo italiano deve essere equiparata a cittadina neocomunitaria

Dall’ufficio comunale la signora ha ricevuto la risposta sbagliata, perché si tratta di una persona che, essendo madre di cittadino italiano va considerata come una cittadina dell’Unione Europea.
Poiché si trova in Italia come madre di un cittadino italiano e convivente con lo stesso, a questa situazione familiare dovrebbe applicarsi una situazione non meno favorevole rispetto a quella che è riconosciuta ai cittadini comunitari che si stabiliscono in Italia e per i quali è riconosciuto serenamente il cosiddetto assegno di maternità, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Trattare diversamente la madre di un cittadino italiano rispetto alla madre di un cittadino comunitario sarebbe una palese discriminazione ed una violazione delle norme comunitarie, che in questo caso, prevedono la assimilazione della condizione giuridica di questa cittadina extra comunitaria ai cittadini comunitari, proprio in ragione del legame di maternità con un cittadino italiano (si veda peraltro anche la recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa C-200/02).
Ne discende che non serve la carta di soggiorno (art. 9, Testo Unico sull’Immigrazione). La semplice condizione di madre di cittadino italiano dovrebbe consentire di assimilare direttamente ai comunitari la posizione di questa persona. Resta fermo invece che per i cittadini extra comunitari l’accesso a questi diritti e prestazioni di assistenza sociale è riconosciuto soltanto per chi è in possesso della carta di soggiorno.
Si tratta di una situazione palesemente iniqua, voluta peraltro durante il governo di centro sinistra che ha firmato la legge sull’immigrazione Turco-Napolitano (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Con la legge finanziaria 388/2000 è stata infatti adottata all’ultimo momento una disposizione che ha specificato che le prestazioni di assistenza sociale sono limitate ai soli cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. In tal modo si è di fatto abrogato l’art. 41 della legge Turco-Napolitano, con cui originariamente si prevedeva la piena equiparazione sotto il profilo del riconoscimento di tutte le prestazioni di assistenza sociale, dei cittadini extra comunitari ai cittadini italiani, anche se muniti di semplice permesso di soggiorno.