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Cittadinanza italiana – Come mettere in regola madre straniera di minore italiana?

La normativa italiana offre una soluzione puntuale a questo caso, anche perché si parla di un diritto collegato al diritto della bambina ad avere nel proprio paese – l’Italia – non solo il padre, ma anche la madre.
Le norme in materia di diritto all’unità familiare contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) all’art. 28, comma 2, prevedono che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. Si tratta della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini dell’U.E. che è stata perfezionata nel corso del tempo.

Il vigente T.U. sulla libertà di circolazione nei paesi dell’Unione (DPR 18 gennaio 2002, n. 54 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Supplemento Ordinario n. 69) riconosce pacificamente anche il diritto dei genitori di seguire i figli che siano cittadini comunitari nell’esercizio della libertà di circolazione all’interno dell’UE (si vedano gli artt. 17 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea – TCE), a partire dall’ingresso nel territorio del proprio paese di cittadinanza.
E’ questo il senso della disposizione sopra citata ove si dice sostanzialmente che ai familiari stranieri di cittadini italiani si applicano le norme sulla circolazione nell’UE, ossia che sono equiparati ai cittadini comunitari e pertanto godono della libertà di circolazione nell’Unione europea.
Ad ulteriore conferma di questa impostazione, l’art. 29, comma 6, del T.U. sull’Immigrazione prevede che salvo quanto disposto dall’art. 4, comma 6 (che impedisce l’ingresso nei confronti di coloro che risultino espulsi o segnalati nel Sistema Informativo Schengen (SIS)), è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 (ovvero quelli previsti in via generale per la ricongiunzione familiare).

Siamo in presenza di una norma che è puntualmente riferibile alla situazione in cui si trova il genitore naturale di un cittadino italiano, ossia il genitore che non è unito in matrimonio con l’altro genitore dello stesso bambino. Si prevede quindi un diritto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore. Se il figlio minore, come nel caso descritto, si trova in Albania in possesso di passaporto italiano, ha un pacifico diritto di entrare in Italia; la norma trova pertanto applicazione nel senso di consentire in ogni caso l’ingresso al genitore del minore italiano.
La norma sopra riportata precisa inoltre che l’ingresso è consentito a condizione che entro un anno il genitore dimostri il possesso dei requisiti generalmente richiesti per la ricongiunzione familiare. La norma così formulata non fa altro che garantire questo diritto e condiziona la permanenza del diritto stesso e, quindi, il mantenimento del permesso di soggiorno, alla verifica – entro un anno dall’ingresso – degli ulteriori requisiti previsti per la ricongiunzione familiare che, per inciso, possono essere assicurati anche tramite la persona con cui si andrà ad instaurare la convivenza e che, magari, dispone già di un alloggio idoneo e può provvedere al mantenimento a proprio carico sia della figlia che della propria convivente.

Il diritto risulta quindi assolutamente pacifico. Non comprendiamo perché il Consolato Italiano pur essendo informato della situazione, non abbia saputo dare l’indicazione adeguata per istruire una pratica di rilascio del visto di ingresso. Non si tratta infatti in questo caso di un’autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata dalla questura – il cosiddetto nulla osta all’ingresso –, ma di una legittimazione diretta ad ottenere un visto di ingresso facendo richiesta direttamente al Consolato Italiano.
L’interessata deve chiaramente presentare una formale richiesta, farsi rilasciare la ricevuta e pretendere una risposta altrettanto formale, ovvero scritta e motivata.
La invitiamo a farci sapere gli sviluppi della situazione, tenendoci al corrente delle risposte che riceverà al riguardo dall’autorità consolare.

A questo caso aggiungiamo che una recente sentenza del Tribunale di Firenze afferma addirittura che non è lecito disporre il respingimento del prossimo congiunto di un cittadino italiano che si presenti alla frontiera perché –proprio in applicazione del principio di equiparazione dei cittadini comunitari e del principio di libertà di circolazione come previsto dal TCE citato che si applica, in questo caso, anche ai genitori stranieri di cittadino italiano– sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all’ingresso e alla circolazione nello spazio europeo e, quindi, anche nel territorio italiano.
Questa sentenza stabilisce il principio per cui è vietato il respingimento alla frontiera di una persona che, seppur priva di un visto di ingresso apposito, possa dimostrare di essere prossima congiunta di un cittadino italiano.
In linea teorica, la signora potrebbe addirittura prendere un biglietto, partire e presentarsi alla frontiera italiana con la bambina che ha il passaporto italiano, munita del certificato di nascita (che naturalmente dimostra che lei è la madre di questa cittadina italiana) e pretendere di essere ammessa comunque in Italia, anche se priva di un qualsiasi visto di ingresso. Precisiamo ciò, non tanto per suggerire il rischioso percorso dell’ingresso diretto (con il pericolo di incorrere in un respingimento alla frontiera, sia pure illegittimo), ma per dire che questo diritto sussiste a tal punto che è stato confermato anche nell’interpretazione della giurisprudenza, ove si ritiene che vi sia un diritto a presentarsi direttamente alla frontiera e a transitare nel territorio italiano di fronte alla sola e pura semplice prova del legame di stretta parentela con cittadino italiano.