Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2005

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426 del 22 aprile 2005

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2005 concernente l’estensione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003 e 23 dicembre 2004;

Considerato l’elevato numero di richieste di lavoratori stagionali, superiore alla disponibilità di quote di ingressi autorizzabili, sulla base della vigente normativa, in particolare nei settori agricolo e turistico-alberghiero, pervenute agli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che se non tempestivamente soddisfatte potrebbero comportare una grave crisi in settori rilevanti dell’economia nazionale e favorire fenomeni di immigrazione clandestina;

Ravvisata pertanto l’urgenza di disporre, in deroga alla normativa vigente in materia, misure atte a fronteggiare la citata situazione emergenziale, provvedendo a soddisfare il fabbisogno di manodopera straniera per lavoro subordinato stagionale nel limite di ventimila unità, sulla base della stima effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota del 21 aprile 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione della situazione emergenziale in atto di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è autorizzato, per l’anno 2005, l’ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione dei summenzionati lavoratori tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro. Le domande di autorizzazione al lavoro, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro, anche se presentate prima dell’adozione della presente ordinanza, possono essere collocate nelle graduatorie ed accolte, con il perfezionamento del contratto successivamente all’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.

3. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini di Serbia e Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica di Jugoslavia e Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, nonché i cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il Presidente: Berlusconi