IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
CAPO I
Finalità e destinatari
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto intemazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall’articolo 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:
- a) eliminare ogni forma di discriminazione;
b) garantire l’accoglienza e l’effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi;
d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;
g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.
3. Con la presente legge la Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione in particolare dei principi espressi:
- a) dall’articolo 10 della Costituzione;
b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n, 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli A e B);
e) dalla Dichiarazione e dal Programma d’azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);
f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000;
g) dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n.
77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
h) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.
4. Le Province e i Comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all’integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.
Art. 2
(Destinatari e definizioni)
1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri immigrati.
2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In conformità ai principi di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali sono estesi alle figlie e ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell’Unione europea, laddove non siano già destinatali di benefici più favorevoli.
CAPO II
Assetto istituzionale e programmazione regionale
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazone degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.
3. Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dell’articolo 22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.
Art. 4
(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)
1. Le Province e i Comuni, al fine dì promuovere l’effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adattano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l’utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.
Art. 5
(Piano regionale integrato per l’immigrazione)
1. Il Piano regionale integrato per l’immigratone, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.
2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Il Piano regionale è predisposto e aggiornato, in armonia con il piano strategico regionale, dalla Direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre Direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 8 e dall’Assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell’Osservatorio sull’immigrazione di cui all’articolo 7 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall’articolo 6.
4. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali.
5. Partecipano all’attuazione del Piano regionale gli Enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All’attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10.
6. Il Piano regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell’Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all’accesso ai servizi e agli alloggi, all’inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all’informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell’efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.
3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento
per l’aggiornamento del Piano regionale.