Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale 4 marzo 2005 n. 5 – Quarta parte: Artt. 20-29

CAPO IV
Interventi di settore

Art. 20
(Politiche abitative)

1. La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso abitativo
per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformità all’articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.
2. Nell’attuazione delle politiche abitative, le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), le
Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera. La disciplina della presente norma è demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
3. Con accordo di programma la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la realizzazione di programmi
integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di
formazione. Tali programmi sono inseriti nel Piano regionale.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, ai Comuni, alle ATER e alle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale
per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformità all’articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, con Regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all’ospitalità temporanea di cittadine e cittadini
stranieri immigrati. Tali strutture sono destinate anche a garantire l’alloggio a quanti necessitino di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.
5. La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l’attivazione e lo svolgimento
di servizi di agenzia sociale per la casa, nell’ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l’accesso all’alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio.
6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 5, viene data priorità ai Comuni convenzionati
con associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.

Art. 21
(Servizi territoriali)

1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province organizzano nell’ambito delle proprie competenze,
direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all’Albo regionale, i servizi territoriali che provvedono:

    a) all’erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;
    b) alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
    c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
    d) alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;
    e) all’organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all’articolo 13;
    f) allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell’interno.

2. I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati
detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all’Albo regionale.
3. La Regione sostiene l’attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi.
4. Qualora i Comuni e le Province non attivino i servizi di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione regionale
sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.

Art. 22
(Interventi di politica sociale)

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli altri cittadini.
2. L’Amministrazione regionale al fine di favorire l’integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all’accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge.

Art. 23
(Assistenza sanitaria)

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286/1998.
2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.
3. Sono, in particolare, garantiti:

    a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane;
    b) la tutela della salute del minore;
    c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
    d) gli interventi di profilassi internazionale;
    e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

4. L’Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente
fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è costituito
l’Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.
6. L’Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili
a una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attività finalizzate a:
    a) monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;
    b) attuare progetti e interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori a un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificità di genere;
    c) coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale, con particolare
    riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti.

7. L’Osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attività svolte ai sensi dell’articolo 7 e
fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.
8. In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.
9. Ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, l’Amministrazione regionale finanzia gli enti
del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità ai parametri definiti dalla Giunta regionale autorizza i ricoveri.
10. Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria mediante apposito finanziamento.

Art. 24
(Istruzione ed educazione interculturale)

1. Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai
servizi per l’infanzia e ai servizi scolastici. Sono altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi in materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate.
2. Le azioni poste in essere al fine dell’attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.
3. In attuazione dei principi di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunità scolastiche
accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e
dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. L’insegnamento e l’apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.
5. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni
scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica.
6. L’Amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti
locali per la realizzazione di interventi concernenti:

    a) la formazione alla cittadinanza e l’apprendimento della lingua italiana;
    b) l’attività di mediazione linguistica e culturale;
    c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
    d) la costruzione di reti di scuole che promuovano l’integrazione culturale formativa;
    e) la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di integrazione con il territorio;
    f) la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

7. Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.
8. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione
riguardanti l’educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.
9. L’Amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire
l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.
10. In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati è assicurata parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari.
11. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l’Ufficio scolastico regionale e le Università degli studi della Regione.

Art. 25
(Formazione)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di
parità con gli altri cittadini.
2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione
continua, finalizzate all’acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione
per l’organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.
3. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengano conto del livello formativo e delle
esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l’acquisizione delle specifiche
competenze professionali necessarie ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche anche in coordinamento tra Enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.
5. Nell’ambito della normativa statale in materia, l’Amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all’ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale. L’Amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene progetti
che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.
6. È istituito l’Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia immigrazione. L’iscrizione all’Elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.
7. Con regolamento regionale proposto di concerto dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:

    a) le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6;
    b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell’iscrizione all’Elenco;
    c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell’iscrizione;
    d) le modalità e i criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco.

8. L’Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonché corsi periodici di formazione e
di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio
sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l’immigrazione.

Art. 26
(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità
nell’inserimento lavorativo e al sostengo ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
2. Le Province, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di
politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche, provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.
3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall’articolo 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell’assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.
5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli Enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all’informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.
6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori e di quelli provenienti da Stati
dell’Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro Regioni.
7. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, la Regione
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
8. Le Province individuano i Centri per l’impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale
per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all’Elenco di cui all’articolo 25, comma 6, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

Art. 27
(Accesso al pubblico impiego)

1. In conformità ai principi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l’accesso al pubblico impiego, indetti nell’ambito dell’ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

Art. 28
(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

1. La Regione promuove l’integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli Enti locali e
alle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

    a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
    b) gestione di centri di aggregazione;
    c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all’immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;
    d) iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;
    e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

Art. 29
(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

1. La Regione promuove, nell’ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno degli studenti e dei ricercatori stranieri immigrati operanti nelle Università degli studi e
negli istituti di ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici stranieri immigrati presso le Università degli studi e i poli tecnologici e scientifici regionali ai fini della loro permanenza.
2. La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all’estero.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione,
a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è aggiunto il seguente:
«7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.».

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