Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 settembre 2005

Ordinanza Tribunale di Monza (Atto di promovimento) atto N. 424, 2 marzo 2005

Violazione dei principi costituzionali che dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori - misure di tutela per invalidi

Ordinanza emessa il 2 marzo 2005 dal tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Ali Osman Mohamed contro I.N.P.S. ed altra Straniero e apolide – Straniero – Pensione di inabilita’ – Condizioni – Possesso della Carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare – Violazione di diritto fondamentale – Irrazionalita’, per l’eliminazione con efficacia retroattiva di benefici assistenziali gia’ maturati in base ai diversi criteri anteriormente vigenti – Violazione della normativa internazionale sulla parita’ di trattamento degli stranieri in materia di sicurezza sociale – Lesione del diritto alla salute – Violazione del principio di tutela dei lavoratori – Incidenza sulla garanzia previdenziale.
– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. – Costituzione, artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che Ali Osman Mohamed, cittadino somalo presente sulterritorio nazionale e munito di permesso di soggiorno per lavoro dal1992, dopo aver prestato in Italia per dieci anni attivita’ di lavorosubordinato (ved. libretto di lavoro ed estratto contributivoprodotto) anche dopo aver ottenuto il riconoscimento della suariduzione della sua capacita’ lavorativa al 67% (ved. provvedimentoCommissione sanitaria del 16 marzo 1999), e’ stato riconosciutoinvalido civile al 100% al fine del trattamento economico diinabilita’ ex art. 12, legge n. 118/1971 in data 10 luglio 2000;
che il citato cittadino straniero, pur avendo diritto alsuddetto beneficio economico in ragione delle sue gravi e persistentiragioni di salute, non ha potuto ottenerlo a causa della mancatapresentazione della carta di soggiorno, considerata dalla legge23 dicembre 2000, n. 388, requisito indispensabile per la concessionedelle provvidenze economiche di cui alla legge n. 118/1987 (art. 80,comma 19);

che egli non puo’ ottenere la carta di soggiorno in quanto lastessa, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dallalegge n. 189/2002, viene attribuita allo straniero regolarmentesoggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolaredi un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numeroindeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un redditosufficiente per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;

che proprio a causa della sua inabilita’ egli non e’ in grado di produrre adeguati redditi servendogli anzi il trattamento stessoper sopperire a tale carenza;

che l’I.N.P.S. ha ritenuto indispensabile per la liquidazionedella prestazione la carta di soggiorno anche per chi avevapresentato domanda ed aveva maturato i requisiti in epoca antecedentela modifica legislativa;

che detta interpretazione dell’istituto erogatore apparecondivisibile in ragione della natura del rapporto di durata che siinstaura per effetto della concessione del beneficio;che il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti dilegge per fruire della pensione di inabilita’ ne e’ escluso nonavendo la carta di soggiorno ne’ la possibilita’ di procurarselaperche’ privo di redditi ed ormai anche della capacita’ diconseguirli in ragione della stessa invalidita’;

che parte ricorrente ha sollevato la questione dilegittimita’ di tale normativa sotto vari profili;che la questione appare rilevante in giudizio in quanto laeventuale pronuncia di incostituzionalita’ della norma che pone perlo straniero, quale condizione per i benefici ex legge n. 118/1971 anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possessodi un reddito sufficiente comporterebbe per Ali Osman Mohamed laconcessione della prestazione richiesta;

che la questione di costituzionalita’ non apparemanifestamente infondata in quanto i benefici economici previstidalla legge n. 118/1971 si inquadrano nell’ambito della assistenzasociale, specificatamente prevista e sancita, quale obbligo delloStato e diritto dei lavoratori e comunque delle persone ex art. 38della Costituzione per assicurare tutela ai soggetti sprovvisti direddito e menomati nella propria integrita’ psicofisica anche sottoforma di tutela economica per evitare la loro emarginazione sociale;che detta tutela economica, costituente diritto soggettivo inbase alla legislazione vigente, attiene a diritti fondamentali dellapersona e come tale e’ inviolabile e non attenuabile nei confrontidegli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

che la normativa censurata appare violare gli articoli 2 e38, primo e secondo comma della Costituzione, specificatamenteriferito quest’ultimo ai lavoratori, a prescindere, quindi dalrequisito di nazionalita’ o cittadinanza;

che, inoltre, la disciplina in esame appare in contrasto, siacon il principio di solidarieta’ sociale di cui allo stesso art. 2, Cost. sia con il precetto di parita’ e non discriminazione di cuiall’art. 3, 1° comma Cost. laddove, con la condizione della titolarita’ della carta di soggiorno e del connesso requisitoreddituale richiesto agli stranieri invalidi, pur gia’ lavoratoriregolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discriminaintroducendo per essi un trattamento deteriore per usufruire deibenefici della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logichesolidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei citatibenefici;

che la eliminazione di provvidenze a stranieri divenutiinabili, senza apparenti ragioni di protezioni di beni di pari osuperiore livello, appare in contrasto con il precetto di tutela della salute sancito dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentaledell’Individuo e interesse della collettivita’;

che e’ stato altresi’ violato l’art. 10, l’art. 35, 3° commae l’art. 117, 1° comma Cost. nella misura in cui la Repubblica,favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazionedel lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali ed alle normedi diritto internazionale generalmente riconosciute, si adegua econferma i principi espressi da organizzazioni che perseguono fini digiustizia sociale ed il riconoscimento dei diritti dell’uomo qualel’OIL in relazione alla sicurezza sociale;

che l’art. 6, della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratif. conlegge n. 1305/1952) vuole che venga assicurato all’immigrato untrattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati aipropri cittadini, e l’art. 10 della convenzione OIL n. 143/1975(ratificato con legge n. 158/1981) garantisce, per i lavoratorimigranti, parita’ di opportunita’ e di trattamento anche in materiadi sicurezza sociale;

che, per i motivi sopra esposti, la questione dicostituzionalita’ della normativa di cui al combinato disposto degliarticoli 80, comma 19, legge n. 388/2000 e 9, comma 1, leggen. 189/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117primo comma della Costituzione (comb. con le citate convenzioni OIL)e’ rilevante e non manifestamente infondata;

che, infine, la normativa richiamata contrasta con ilprincipio di razionalita’ espresso dall’art. 3 della Cost. nellamisura in cui, anziche’ limitarsi a regolare per il futuro in mododifforme e piu’ restrittivo per gli stranieri la materiadell’assistenza sociale, introduce norme che determinano laeliminazione, senza alcuna gradualita’ e disciplina transitoria, dibenefici assistenziali di durata con valenza alimentare e vitale,gia’ maturati in base a diversi criteri normativi anteriormentevigenti nella materia garantita dall’art. 38 Cost.

P. Q. M.

Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione dilegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 19 della legge23 dicembre 2000, n. 388 comb. con l’art. 9, comma 1, della legge30 luglio 2002, n. 189 in relazione all’art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38,117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui prevedono lanecessita’ del possesso della Carta di soggiorno e della relativacondizione reddituale perche’ gli stranieri inabili civili, taliriconosciuti dalla pubblica amministrazione possano fruire (ocontinuare a fruire) della pensione di inabilita’;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degliatti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura dellacancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri esia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Monza,

addi’ 2 marzo 2005

Il giudice del lavoro: Pipponzi

05C0931