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Pds ex art. 27 T.U. – E’ possibile cambiare tipo di lavoro?

Il permesso di soggiorno rilasciato originariamente a questa persona in base all’art. 27, comma 1, lett. d) del T.U. sull’Immigrazione (“Ingresso per lavoro in casi particolari”), non consente di cambiare tipo di attività lavorativa. E’ quindi necessario continuare a svolgere lo stesso tipo di attività lavorativa, solo così è possibile prorogare (o rinnovare, che dir si voglia) il permesso di soggiorno alla scadenza. L’interessato già attualmente sta svolgendo un’attività lavorativa in un settore diverso e quindi in condizioni illecite.
Verosimilmente il datore di lavoro, vedendo che il permesso di soggiorno porta come motivo l’attività di lavoro subordinato, non si è accorto della reale natura del permesso di soggiorno (anche perché la compilazione di questi moduli non lascia facilmente comprendere le origini dell’ingresso e la possibilità che ha il lavoratore di svolgere questa o quell’altra attività) e in buona fede ha assunto questa persona ritenendo di operare perfettamente in regola (si veda in questo sito una recente sentenza del TAR Piemonte, la n°796/2004, proprio in relazione alla confusione dovuta all’identica motivazione “lavoro subordinato” usata nel rilascio di un pds per lavoro stagionale, che ha dato luogo ad un’aspettativa ritenuta legittima circa la possibilità di proroga dl medesimo pds). In realtà, in questo caso è stata assunta una persona che dispone di un permesso di soggiorno non valido per svolgere quel tipo di attività lavorativa, con la conseguenza che il datore di lavoro potrebbe persino rischiare un procedimento penale per irregolare assunzione, ovverosia per assunzione effettuata in violazione dell’art.22, comma 12, del T.U.. Certo, il datore di lavoro potrebbe eventualmente difendersi in sede penale con probabile successo, sulla base della oggettiva difficoltà a comprendere la non idoneità del permesso di soggiorno posseduto da questa persona, ma ciò non toglie che la lavoratrice si vedrà verosimilmente rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di un’attività lavorativa di tipo diverso da quella “particolare” che era stata autorizzata in deroga al sistema delle quote.
In definitiva, la risposta che dobbiamo dare a questa persona è che non avrà la possibilità di ottenere, alla scadenza del permesso di soggiorno, la conversione o il rinnovo dello stesso, a meno che non dimostri che sta svolgendo l’attività di interprete per la quale era stato autorizzato il suo ingresso.
Di conseguenza, il consiglio che ci permettiamo di dare è quello di evitare di attendere il peggio, ossia un provvedimento di rifiuto con la possibilità di una conseguente espulsione e di utilizzare, se vi è un’opportunità di lavoro regolare, il decreto flussi di imminente emanazione. L’interessata dovrebbe pertanto tenersi informata e, non appena vi saranno notizie più precise in merito, dovrà trasmettere al proprio datore di lavoro tutte le informazioni necessarie perché provveda ad inoltrare la domanda in tempo utile prima che si esauriscano le quote (art. 3, comma 4 T.U. sull’Immigrazione).
Qualora l’interessata non trovasse altre offerte di lavoro, potrebbe anche cogliere l’eventuale opportunità di lavoro nei settori del turismo o dell’agricoltura, facendo quindi inoltrare una domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale (art.. 24 del T.U. sull’Immigrazione); questa tipologia di autorizzazione, se da un lato consente un soggiorno non superiore a nove mesi nell’arco dell’anno, con possibilità di svolgere una o più attività –anche diverse tra loro- di lavoro stagionale, dall’altro comporta il vantaggio che vi è una più ampia disponibilità di autorizzazioni, o quote, che dir si voglia.
In conclusione l’interessata non ha altra possibilità se non quella di utilizzare il prossimo decreto flussi, cercando un datore di lavoro interessato o eventualmente concordando con l’attuale datore di lavoro l’inoltro di una domanda di autorizzazione.