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Decreto Flussi – Alcune risposte alle domande più frequenti

Si sta avvicinando la data del varo del decreto flussi da parte del Governo, atto legislativo con il quale annualmente viene stabilita la quota di lavoratori stranieri, non appartenenti ai Paesi dell’U.E., che possono entrare in Italia e lavorare regolarmente con un contratto di lavoro subordinato, domestico o stagionale.

Sono tantissime le domande che arrivano tramite posta elettronica alla redazione di Melting Pot, per chiedere chiarimenti sui requisiti, la compilazione e l’inoltro delle domande per l’assunzione dall’estero.
Crediamo sia importante fare circolare il più possibile informazioni e chiarimenti, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa prassi contorta.

Di seguito specifichiamo alcuni punti importanti, riferiti alle perplessità e ai dubbi di chi ci scrive.

. Domestici e Badanti – Per l’assunzione delle cosiddette badanti non è richiesto un reddito minimo. Viceversa, saranno fornite indicazioni ministeriali per quanto riguarda la verifica della capacità di reddito del datore di lavoro nel caso di assunzione di lavoratori domestici (babysitter, donne delle pulizie, maggiordomi, cuochi, ecc). Vecchie indicazioni ministeriali prescrivevano la necessità di dimostrare un reddito per nucleo familiare, corrispondente a 47.000 € circa. Recenti disposizioni invece, prescrivono la necessità per il datore di lavoro di poter dimostrare la disponibilità di un reddito pari al doppio del costo del lavoro.

. Assunzioni part-time– Per lavoratori domestici e badanti è possibile anche l’assunzione part-time (minimo di 20 ore settimanali), sulla base di un reddito minimo garantito al lavoratore, riferita all’importo annuo del cosiddetto assegno sociale (lo scorso anno era 439 € mensili).

. Garanzia dell’alloggio – Sembra confermato che per le autorizzazioni delle assunzioni dall’estero per il decreto flussi 2006, il datore di lavoro dovrà limitarsi, compilando la modulistica, a dichiarare sotto la sua responsabilità che il lavoratore avrà un alloggio idoneo.
Senza però – e questa è la cosa importante – dover documentarne nel momento dell’inoltro della pratica la effettiva disponibilità. Cosa che avverrà successivamente, al momento dell’arrivo in Italia del lavoratore. Al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, verrà verificato che l’alloggio messo a disposizione rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi di edilizia residenziale pubblica. Sarà il datore di lavoro che dovrà richiedere direttamente il certificato di idoneità dell’alloggio presso l’ufficio tecnico comunale o presso l’Usl competente per quel territorio.

. Conversione da pds stagionale a lavoro subordinato – Un lavoratore già regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un pds per lavoro stagionale, potrà utilizzare il decreto flussi tramite un’apposita domanda che dovrà inoltrare il datore di lavoro. In caso di esito favorevole della procedura, la conversione si fa direttamente in Italia, a condizione che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità nel momento in cui viene presentata la domanda di autorizzazione all’assunzione dall’estero.
Nel caso in cui il posto di lavoro offerto si trovi in una Regione diversa rispetto a quella dove il lavoratore è già stato occupato con il pds stagionale, possiamo dire che questo non crea nessun problema.