Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Consiglio di Stato – Sentenze sulla interpretazione dei tre mesi antecedenti

Sanatoria 2002

Con le sentenze n. 4 e 5, depositate il 31 marzo 2006, il Consiglio di Stato, riunito in Adunanza plenaria, ha chiarito che “ Le norme di cui all’art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nonché di cui all’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, avendo la specifica finalità di consentire, in via eccezionale, la “legalizzazione” di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già instaurato, possono trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui l’attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalità delle norme in parola quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalità della regolarizzazione.

La questione era stata rimessa la questione all’Adunanza Plenaria dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che aveva invece dichiarato che “il periodo di tre mesi indicato dalla legge, per consentire la regolarizzazione doveva “essere considerato come mero riferimento al lasso temporale nell’ambito del quale il lavoro, di qualsiasi durata, fosse stato effettivamente svolto, ancorché avviato dopo l’inizio del trimestre”.

Sentenza 4/2006

Sentenza 5/2006