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Corte di Cassazione, Sezione I civile – Sentenza n.2417/2006

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione I civile

Sentenza n.2417/2006

(Presidente: G. Cappuccio; Relatore: L. Panzani)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18/11/2002 il Prefetto di Pescara disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino algerino K.O. per non essere in possesso di titolo per rimanere in Italia per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il TAR Abruzzo sezione distaccata di Pescara, avesse dichiarato irricevibile l’impugnazione del K. In quanto tardiva.

Osservava il Tribunale che il mancato rinnovo del permesso di soggiorno si fondava sulla mancata disponibilità da parte del K. Di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento.

Peraltro al momento in cui era stato pronunciato oil decreto l’opponente risultava assunto a tempo indeterminato a far tempo dal 15/7/2002 e dunque da circa quattro mesi presso una ditta di Torre dei Passeri quale operaio comune.

Ad avviso del Tribunale la disciplina vigente (artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5 D.lgs. 286/98) nel prevedere che all’atto dell’ingresso in Italia o al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero debba dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza, si riferiva ad un requisito avente carattere di attualità.

Non era pertanto rilevante che il K. Non avesse dimostrato il possesso di redditi per l’anno 2001.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Pescara con un unico motivo.

Il K. Non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Prefetto di Pescara deduce violazione degli artt. 13, comma 2, 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, D.Lgs. 286/98 e difetto di motivazione.

L’art. 5 del D.lgs. 286/98 prevede che il permesso di soggiorno debba essere rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso in Italia, tra cui anche la disponibilità di mezzi di sussistenza.

Lo stesso principio è affermato anche dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/98.

Ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo l’ingresso in Italia dello straniero è subordinato al visto del Consolato Italiano presso lo Stato di origine, previa esibizione dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della Questura competente.

Nel caso del K. questi, entrato irregolarmente in Italia, aveva beneficiato della sanatoria di cui al DPCM 16/10/1998, che era subordinata alla dimostrazione della possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Egli peraltro aveva poi lavorato soltanto per quattro mesi, non dimostrando per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro subordinato.

Il ricorso non è fondato.

Va premesso che in questo caso non viene in esame, perchè non è oggetto dei motivi di ricorso, la questione dei limiti del potere del giudice ordinario in sede di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero, ed in particolare se il Tribunale potesse sindacare nel merito il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno al fine di stabilire l’illegittimità del decreto di espulsione.

Il Tribunale di Pescara ha ritenuto di disapplicare il provvedimento di diniego dal permesso di soggiorno ed ha conseguentemente affermato l’illegittimità del provvedimento di espulsione, perché il K., pur risultando privo di adeguati mezzi di sussistenza per l’anno 2001, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, era invece titolare di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 15/7/2002 (il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato scadeva il 18/9/2002).

L’Amministrazione ricorrente osserva in senso contrario che non è sufficiente il possesso attuale di un reddito di lavoro, requisito che deve invece sussistere sin dal momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, perché la ratio della disciplina dettata dagli artt. 4, comma 3 e 5 del D.Lgs. 286/98, è di impedire l’ingresso o la permanenza in Italia a soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza, che potrebbero pertanto essere dediti a traffici delittuosi o ad attività illecite in generale.

Osserva la Corte che ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo l’ingresso in Italia è consentito allo straniero che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

Dal complesso di queste disposizioni risulta evidente che la disponibilità di mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo.

Il legislatore ha tuttavia previsto che si debba tener conto dei nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98).

Di conseguenza la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi.

In altri termini occorre fare riferimento non alla situazione pregressa dello strani0ero, ma alle sue condizioni attuali.

Era pertanto illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in favore del K., nel momento in cui questi aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare attività lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non al 2001, vale a dire all’anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Roma, 23 set. 2005.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2006.