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Ordinanza della Cassazione, Sezione I Civile n. 10028 del 28 aprile 2006

La Corte era stata adita per decidere in merito all’annoso problema dell’individuazione del Tribunale civile competente a ricevere i ricorsi avverso le pronunce negative emesse dalle Commissioni Territoriali.
Alcuni Tribunali (Crotone, Trapani, Foggia), ritenendo che la competenza vada individuata nel Foro Erariale in relazione all’articolo 25 c.p.c., continuano ad emettere provvedimenti di incompetenza e di deroga ai rispettivi tribunali distrettuali. Queste decisioni determinano rallentamenti nella procedura di riconoscimento dello status e rischiano di pregiudicare l’accesso dello straniero ai rimedi giurisdizionali previsti dalle nuove disposizioni di legge.

Con l’Ordinanza del 28.04.2006 la Cassazione, con un’interessante disamina del quadro amministrativo e giuridico introdotto dalle nuove disposizioni, che vi invitiamo a leggere, ha accolto il ricorso, ravvisando la competenza in capo ai Tribunali nei circondari dei quali sono istituite le Commissioni Territoriali.

Testo dell’ordinanza (in formato pdf)