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Sentenza Giudice di Pace di Ascoli Piceno del 31 dicembre 2005

Ricorso avverso decreto di espulsione dal Territorio dello Stato italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ASCOLI PICENO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP circondariale di Ascoli Piceno
Dott. Enrico Caliari

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.128/05 RGCCI”V” promosso con ricorso ex
art. 13, co. 8, D. Lgvo n. 286/98 come modificato dal D.L. n. 241/04,
depositato il 27-10-05.

da ***, nato a *** (Romania) il ***, Cod. F.***.., rappresentato e difeso
dall’Avv.*** del Foro di Ascoli Piceno.

RICORRENTE

Contro

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO in persona del Prefetto p.t in carica

QUESTURA DI ASCOLI PICENO in persona del Questore p.t. in carica

RESISTENTI

In punto a: ricorso avverso decreto di espulsione dal Territorio dello Stato.

*** * ***

Il Giudice di Pace Circondariale di Ascoli Piceno

a scioglimento della riserva assunta nella Camera di Consiglio del
15-11-2005;

letto il ricorso avverso il decreto di espulsione dal Territorio dello
Stato, Cat.A11105/IMM emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno in data
19-10-05, nonché l’ordine notificato in pari data emesso dal Questore di
Ascoli Piceno di lasciare il Territorio dello Stato, poiché il cittadino
straniero ometteva di richiedere il permesso di soggiorno negli 8 gg, dal
suo ingresso in Italia; preso atto preliminarmente, in base alla
documentazione prodotta in giudizio, che a carico del *** non sono emersi
precedenti penali, né, parimenti, sussistono procedimenti penali pendenti,

osserva quanto alla doglianza relativa alla violazione dell’obbligo di
traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, tale doglianza va accolta.
Precisato che l’Autorità Amministrativa deve eventualmente dimostrare
l’effettiva comprensione della lingua italiana da parte dello straniero e
che la stessa A. A., nel caso di specie, ha reputato di dover tradurre il
verbale dì notifica del decreto di espulsione nelle tre lingue dì cui
all’art.2, co.6, T.U.Imrn.ne, ritenendo evidentemente che il ***
ignorasse o quanto meno non conoscesse correttamente l’italiano, quanto
meno in forma scritta. La S.C. in sentenza n.16032/01 ha stabilito che
l’impossibilità di tradurre il decreto di espulsione – sul cui presupposto
è prevista la traduzione dell’atto nelle tre lingue predette – sussiste
solo quando la lingua dell’espulso sia particolarmente rara, ovvero
risulti impossibile accertare la nazionalità dello straniero: circostanze,
queste, non ricorrenti nel caso di specie.

Pertanto, dalla violazione dell’obbligo di traduzione, discende la nullità
del decreto di espulsione per violazione del diritto alla difesa
costituzionalmente garantito (cfr. Cass.n.879/02).

Quanto alla doglianza secondo cui il T.U. sull’i migrazione è
inapplicabile ai cittadini dei Paesi che hanno aderito alla U.E. e che vi
entreranno a far parte con data certa ( nel caso di specie la Romania
entrerà nella U.E. il 01-01-2007), tale doglianza va parimenti accolta.

Infatti, è stata sancita l’inapplicabilità del D.Lgvo n.286/98 ai
cittadini di Stati già membri dell’U.E. (Cass.Pen., Sez. I, n.43912000)
ivi compresi i paesi di nuova adesione e, conseguentemente, per analogia,
sussistendo un’identica ratio, risulta già sancita l’inapplicabilità del
T.U. anche ai cittadini rumeni in vista dell’ingresso della Romania nella
U.E. e dei negoziati che regolamentano sia da ora la libera circolazione
delle persone: l’esclusione del D.Lgvo n.286/98 deve applicarsi ai
cittadini di Stati candidati, il cui ingresso nella U.E, sia già fissato a
data certa e rispetto a ciò esiste già una regolamentazione della libera
circolazione, come si evince agevolmente dalla sent,n. 1122104 del
Tribunale di Livorno e dalle numerose, analoghe decisioni di altri giudici
di merito. In accoglimento, quindi, delle suddette doglianze il ricorso va
accolto e conseguentemente annullato il provvedimento opposto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione dello straniero
Cat.Al 1105/IMM emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno in data 19-10-2005 e
notificato in pari data dal Questore di Ascoli Piceno nei confronti di *** , nato a *** (Romania) il ***

Ammette il medesimo al beneficio del gratuito patrocinio.

Sì comunichi.

Ascoli Piceno, 31-12-05

IL G.d.P. CIRC. Dr. Enrico Caliari