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Coesione familiare – Un po’ di chiarezza sui figli maggiorenni a carico e sullo status giuridico dei familiari di cittadini italiani

Sembra, per così dire, curioso il suggerimento della questura di chiedere la cittadinanza italiana, perché sappiamo (e sanno) che a tal fine è necessario un permesso di soggiorno in corso di validità e che normalmente le domande vengono rifiutate nei confronti di persone che non possono dimostrare di avere un reddito sufficiente.
Se l’interessato non avrà la possibilità di perfezionare il contratto in base ad un permesso di soggiorno rinnovato, non avrà nemmeno la possibilità di chiedere la cittadinanza. Senza contare che per ottenere una qualsiasi risposta – anche negativa – si aspetta fino a tre anni (secondo le statistiche). Dobbiamo pertanto subito scartare questa possibilità suggerita dalla questura. D’altra parte dobbiamo pure considerare che non si comprende perché questo contratto di collaborazione a progetto (una tipologia di lavoro autonomo) non potrebbe consentire all’interessato di rinnovare il permesso di soggiorno e quindi di passare da un permesso di soggiorno per coesione familiare a un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Chi si è occupato del caso nell’ufficio competente ha considerato questa situazione equiparandola alla situazione di una persona che è arrivata dall’estero per motivi diversi e che dovrebbe utilizzare le quote. Non si è invece considerato che il permesso di soggiorno per motivi familiari, in base al Testo Unico sull’Immigrazione (art. 30, comma 2), può essere usato anche per svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo, con la conseguenza che il permesso verrà rinnovato per l’attività corrispondente ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Per l’appunto, trattandosi in questo caso di una persona già legalmente soggiornante per motivi familiari, non si devono per nessun motivo utilizzare le quote. Questa persona dovrebbe avere la piena possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno a fronte di un’opportunità di lavoro autonomo o subordinato, senza essere sottoposta ad alcun altra condizione.
Peraltro il suggerimento per cui la mamma del’interessato potrebbe chiedere la cittadinanza italiana potrebbe prestarsi alle stesse considerazioni. Il fatto che la mamma chieda la cittadinanza italiana non fornirebbe a suo figlio una soluzione immediata perché, come minimo, dovrebbe attendere due o tre anni per avere una qualsiasi risposta.
A parte le precisazioni che abbiamo fatto fin qui relative al pacifico diritto, nel caso descritto, di ottenere un rinnovo del pds per lavoro subordinato o autonomo, semmai altre sono le considerazioni che potrebbero rafforzare il pacifico diritto dell’interessato di lavorare in regola.

La direttiva europea
La recente direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Gazz.Uff.Un.Eur. L 158/77 del 30.04.2004), disciplina in maniera molto chiara i diritti di libertà di circolazione nel territorio dell’Unione europea dei cittadini comunitari e dei loro familiari, introducendo una serie di precisazioni rispetto al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sulla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione Europea (Dpr 18 gennaio 2002, n. 54) che potrebbero essere utili per questo caso specifico.
La direttiva (il cui termine per il recepimento negli Stati membri è scaduto il 30 aprile 2006) attribuisce la piena libertà di circolazione, non solo ai cittadini comunitari, ma anche alle persone a loro vicine. Si considera come familiare di cittadino comunitario il coniuge ed i suoi discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, anche se di età superiore a 21 anni (art. 2). Quindi, l’interessato che ha 23 anni e sta ancora studiando deve essere considerato a carico e sottoposto allo status giuridico comunitario, con piena libertà di circolazione.
Queste norme si applicano anche nel caso di decesso o di separazione rispetto al cittadino comunitario (artt. 12 e 13). La mamma, quindi, deve essere considerata cittadina comunitaria e lo stesso suo status giuridico deve estendersi anche a favore del suo figlio a carico, anche se ha più di 21 anni. Di conseguenza l’interessato dovrebbe essere trattato dal punto di vista giuridico non più come un extracomunitario, bensì come un cittadino comunitario a tutti gli effetti e non dovrebbe nemmeno essergli posta alcuna restrizione per la regolare conclusione di un qualsiasi contratto di lavoro.