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“Il clandestino recidivo non può essere arrestato”

La Cassazione: Niente carcere per l'immigrato che disubbidisce all'ordine di abbandonare l'Italia

Niente carcere per il clandestino che disubbidisce all’ordine di abbandonare l’Italia; tutt’al più dovrà essere dovrà essere accompagnato in un centro di temporanea permanenza in attesa di essere trasferito oltre confine. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione chiamata a dirimere il caso di un’immigrata clandestina di 24 anni, senza fissa dimora e senza un lavoro stabile, costretta dal Tribunale della libertà di Bologna a restare in carcere perché sorpresa per la terza volta a disattendere l’ordine di espulsione emesso dall’autorità di polizia.

Secondo la Corte suprema, “l’intenzione del legislatore è quella di ammettere, quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione dello straniero già condannato per non aver volontariamente ottemperato all’ordine di allontanamento, quella dell’accompagnamento alla frontiera. Qualora ciò non sia immediatamente possibile, può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di permanenza per i necessari accertamenti sull’identità e nazionalità in vista dell’esecuzione coattiva del provvedimento”.

Il Tribunale della libertà di Bologna la pensava diversamente. Chiamato dai legali dell’immigrata a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, il tribunale aveva respinto la richiesta sostendo che una scelta simile sarebbe stata “inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato”, tenendo conto anche che sul capo dell’imputata pendevano già due precedenti condanne sempre per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione.

Tesi bocciata dalla prima sezione penale della Cassazione: con la sentenza 19.436, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la liberazione della clandestina. Spiega la Suprema Corte che “quando lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’intimazione del questore a lasciare il territorio nel quale è arrivato da clandestino, non è più possibile procedere ad un nuovo arresto. Tutt’al più, per lo straniero recidivo può soltanto disporsi il trattamento presso un centro di permanenza in vista dell’esecuzione coattiva del provvedimento”.