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Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2559/06 del 23 Maggio 2006

Accoglimento di appello contro pronuncia del TAR Emilia Romagna, in materia di rinnovo p.d.s. per motivi di studio.

**Note a cura dell’Avv. Luca Castagnoli che ringraziamo per la segnalazione.

Nel caso di specie il rinnovo era stato negato con provvedimento emesso a dicembre 2005 perchè la Questura sosteneva che nell’anno accademico 2004/05 non erano stati sostenuti almeno due esami, come richiesto dall’art. 46 del dpr 334/04.

Pur dimostrando di aver sostenuto con esito positivo due esami, non registrati per problemi di “propedeuticità”, e dimostrando altresì che l’anno accademico di riferimento prevedeva una sessione di esami da gennaio a marzo 2006, che avrebbe consentito il superamento di altri esami, il TAR respingeva la richiesta di sospensione.

A seguito di appello il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2559/06 ha accolto l’appello ritenendo sussistere il fumus in considerazione della precisazione dell’appellante sul mancato esaurimento delle sessioni ordinarie di esame di profitto, ponendosi così in linea con le sentenze TAR Toscana n. 5880/03 e 5874/03, e TAR Liguria n. 1614/03), per il quale il riferimento all’anno contenuto nell’art. 46 va inteso come anno accademico, e non anno solare.