Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione umanitaria

Procedura in vigore fino al 2 marzo 2008

Premessa

In Italia non esiste una legge organica in materia di asilo e per realizzare una sorta di bussola in questo importante campo del diritto degli stranieri è necessario fare riferimento a numerosi strumenti del diritto nazionale, internazionale e comunitario.

La definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra fa riferimento a situazioni rare e difficili da provare. Lo status di rifugiato è riconosciuto ad una percentuale molto bassa di richiedenti asilo, ma altre norme e dispositivi di legge consentono di fornire tutela a persone in fuga dal proprio paese e legittimamente in cerca di tutela, attraverso la protezione umanitaria, che si può ottenere con la medesima procedura.

Rispetto a questi primi elementi, si fa un solo cenno all’asilo politico – status concesso dal Tribunale ordinario con una procedura completamente diversa – a chi non possa godere nel proprio paese delle libertà democratiche garantite in Italia dall’articolo 10 della Costituzione (“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”). Si tratta spesso di un estremo tentativo una volta esaurite le strade del ricorso avverso diniego della Commissione. La Costituzione offre garanzie ad una casistica di situazioni molto più ampia rispetto a quelle che saranno in seguito affrontate, inoltre, negli ultimi anni, alcuni Tribunali hanno emesso sentenze molto interessanti, come quella del Tribunale di Catania, n. 4010 del 15 dicembre 2004, ma i tempi dei tribunali sono molti lunghi. Si ricordi il caso di Ocalan, che, giunto in Italia per chiedere asilo, ha visto concesso lo status quando già era ‘al sicuro’ in un carcere turco.

Sommario

[Scarica ] la scheda pratica

[Télécharger ] la fiche pratique

1 – Dove e come presentare la domanda?

2 – Chi può fare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della procedura umanitaria?

3 – Chi non può accedere alla procedura?

4 – Entro quando si può fare domanda?

5 – Cosa accade dopo la presentazione della domanda?

6 – Chi decide in merito alla domanda?

7 – Quali sono i tempi ed i modi per l’esame della domanda?

8 – Riesame

9 – Ricorso

10 – Lavoro

11 – Sanità