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Decreto Ministero Lavoro 22.03.2006, G.U. 11.07.2006

Tirocini formativi e di orientamento: disciplina estesa agli extracomunitari

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 marzo 2006

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea.

(Gazzetta Ufficiale N. 159 del 11 Luglio 2006)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l’art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d’orientamento;
Visto il regolamento d’attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l’art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalita’ da defmire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell’interno e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l’art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», che prevede, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalita’ ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l’indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui e’ munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e’ stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all’Unione europea siano residenti all’estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.
2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l’obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonche’ l’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.
3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformita’ alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, e’ vistato dall’autorita’ competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed e’ presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d’ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.
4. Il soggetto promotore, qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da’ comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all’Unione europea.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell’interno
Pisanu

Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca
Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 57