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Rinnovo pds – E’ possibile assumere un lavoratore durante la fase di rinnovo, se chiesto nei tempi previsti dalla legge

L’art. 22 comma 12 del T.U. sull’Immigrazione prevede una sanzione penale nei confronti del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di un regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, senza che ne abbia richiesto il rinnovo nei termini di legge.
Dal punto di vista pratico questo significa che si può assumere un lavoratore durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno, così come si può proseguire un rapporto di lavoro già in corso anche durante la fase del rinnovo, a condizione che il lavoratore si attivi per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro nei termini di legge e possa dimostrarlo con l’apposita ricevuta o prenotazione.
Tuttavia, bisogna capire cosa significa secondo i termini di legge e questo è un problema abbastanza controverso. La legge Bossi Fini all’art. 5 prevede che lo straniero debba richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno prima della sua scadenza effettiva. In particolare se dispone di un permesso di soggiorno:
– di durata superiore a un anno deve richiedere il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza
– se possiede un permesso di soggiorno fino ad un anno deve richiedere il rinnovo 60 giorni prima della scadenza
– se possiede un permesso di soggiorno di durata fino a 6 mesi deve richiedere il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza.
Il testo originario di legge Turco Napolitano prevedeva che la richiesta doveva essere presentata 30 giorni prima della scadenza. Questa non è una grossa differenza, se non l’indicazione differenziata dei termini preventivi per presentare la domanda di rinnovo perché, sia nella vecchia legge che in quella nuova (Bossi Fini) non è prescritta alcuna sanzione e quindi nessuna conseguenza specifica per lo straniero che non rispetta questo termine preventivo.

Una vecchia sentenza della Corte di Cassazione – quando ancora vigeva un termine unico di 30 giorni per la richiesta di rinnovo – ha chiarito in maniera pacifica che quel termine, proprio per il fatto che nessuna norma di legge prevedeva una sanzione specifica per la eventuale inosservanza, non deve considerarsi come un termine perentorio, trascorso il quale non sarebbe più possibile presentare la domanda di rinnovo. Si deve invece considerare un termine ordinatorio ovvero che la legge suggerisce di rispettare per favorire una sostanziale continuità tra il permesso di soggiorno in scadenza e quello che dovrà essere rilasciato. Questa continuità non può essere realizzata quasi da nessuna parte perché sappiamo che se anche è vero che la legge prevede – anche in questo caso con un termine non perentorio – che la questura dovrebbe provvedere entro 30 giorni al rilascio del permesso di soggiorno, di fatto nessun ufficio è in grado di rispettare questo termine.
Tornando al problema del termine preventivo per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno non è fornito di alcuna sanzione. Se questo termine scade, non è previsto che si debba applicare nei confronti dello straniero alcuna sanzione, né di tipo penale né di tipo amministrativo, nemmeno sotto il profilo del rifiuto automatico del rinnovo del permesso di soggiorno. Questo perché – in base alla sentenza della Corte di Cassazione – il vero termine perentorio, quello che una volta trascorso non consente più di regolarizzare il rinnovo del permesso di soggiorno è quello dei 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno. La sanzione, in questo caso, è espressamente prevista dalla legge all’art. 13 che assimila lo straniero, il cui permesso di soggiorno sia scaduto da oltre 60 giorni senza che possa dimostrare di essersi attivato nel frattempo per chiedere il rinnovo, allo straniero clandestino che deve essere espulso. In questo caso la sanzione è prevista dalla legge.
Si potrebbe considerare che è questo il vero termine che bisogna rispettare, trascorso il quale non è più possibile perfezionare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Dunque è pacifico che lo straniero ha la possibilità fino ai 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno di inoltrare la domanda di rinnovo, avendo cura di farsi rilasciare l’apposita ricevuta (la cosiddetta tagliatella).
A questo proposito la direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto scorso precisa – sostenendo che vi è il diritto di svolgere tutte le normali attività durante la fase di rinnovo – che questo periodo intercluso tra la data di scadenza e i 60 giorni successivi è una sorta di periodo di tolleranza, entro il quale lo straniero conserva ancora la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno. La direttiva però non chiarisce se all’interno di questo periodo di tolleranza lo straniero possa, anche se non ha ancora presentato la domanda di rinnovo, essere regolarmente assunto e se quindi il datore di lavoro che procede all’assunzione senza avere verificato l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo, corre oppure no il rischio di essere sottoposto a procedimento penale.

Cosa fare
A scanso di equivoci – visto che su questo punto non risulta vi siano sentenze della magistratura tali da poter dire che l’interpretazione a questo riguardo è chiarita – dobbiamo consigliare a chi intende assumere un lavoratore con il permesso scaduto, sia pure che siano trascorsi i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, di indirizzare prima il lavoratore a presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e solo dopo procedere all’assunzione.