Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza Consiglio di Stato n. 6023 del 10 ottobre 2006

Si ringrazia l’Asgi per la segnalazione

L’ autorizzazione alla permanenza in Italia per le ragioni di cui all’art. 18 del t.u. n. 286/1998 non ha valore premiale di un contributo dato al corso delle indagini di polizia giudiziaria proseguite in sede penale.La norma persegue, infatti, l’esigenza sul piano sociale di assicurare immediata protezione ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento), onde consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. La determinazione dell’ Autorità di p.s. circa la sussistenza dei presupposti per apprestare detti presidi – onde assicurare su un piano di effettività lo scopo perseguito dalla norma – non deve attendere la conclusione del processo penale per i fatti denunziati ma, in presenza di istanza di protezione, può intervenire allo stato delle indagini ed della acquisizioni istruttorie con valutazione autonoma dell’ effettiva situazione in cui versa lo straniero e dell’ attendibilità dei fatti denunziati.

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