Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007

Decreto Legislativo n. 3, dell’ 8 gennaio 2007

Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo;
Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge
comunitaria 2004;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze
ed il Ministro della solidarieta’ sociale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, di seguitodenominato: «decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286», sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
b)

«Art. 9.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di validita’, che dimostra la disponibilita’ di
un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e,
nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di
idoneita’ igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unita’ sanitaria
locale competente per territorio, puo’ chiedere al questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, per se’ e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e’
a tempo indeterminato ed e’ rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo
e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione
definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
non puo’ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita’ si
tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati
previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonche’,
limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo
codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il
questore tiene conto altresi’ della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si
computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle
lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse
nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita’
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e’ revocato:
a) se e’ stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il
rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo
di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo
periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa
comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e’ stato revocato il permesso di soggiorno
ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo’ riacquistarlo, con
le stesse modalita’ di cui al presente articolo. In tal caso, il
periodo di cui al comma 1, e’ ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba
essere disposta l’espulsione e’ rilasciato un permesso di soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione puo’ essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia
stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui
all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10, si tiene conto anche dell’eta’ dell’interessato, della
durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo’:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita’ lavorativa
subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente
riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di
attivita’ di lavoro subordinato non e’ richiesta la stipula del
contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di
previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla
procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei
limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E’ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea titolare
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.»;
c) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
d)

«Art. 9-bis
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
dell’Unione europea e in corso di validita’, puo’ chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi, al fine di:
a) esercitare un’attivita’ economica in qualita’ di lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e
26. Le certificazioni di cui all’articolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per l’immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai
sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di
essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di
importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e’ rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalita’ previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido
titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e’
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualita’ di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai
commi 1 e 3 si applica l’articolo 5, comma 7, con esclusione del
quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e’ consentito l’ingresso
nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di
rilascio del nulla osta di cui all’articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e’ rifiutato e,
se rilasciato, e’ revocato, agli stranieri pericolosi per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita’ si
tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati
previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonche’,
limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo
codice. Nell’adottare il provvedimento si tiene conto dell’eta’
dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i
suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel
territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e’ adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettera b), e l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato membro
dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel
caso sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, e dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l’espulsione e’
adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno e l’allontanamento e’ effettuato fuori dal territorio
dell’Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 9, e’ rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Dell’avvenuto rilascio e’ informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
. L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
. L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2003/109/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. n.
L 16 del 23 gennaio 2004.
. Si riporta il testo dell’art. 1, commi 1 e 3 della
legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».
. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 19,
supplemento ordinario.

Art. 2.
Disposizioni transitorie

1. All’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta
di soggiorno di cui all’articolo 9,» sono soppresse.
2. Agli stranieri gia’ titolari di carta di soggiorno si applicano
le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il
riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 1.
4. Il Ministero dell’interno provvede all’individuazione del punto
di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli
Stati membri dell’Unione europea in applicazione del presente
decreto.

Nota all’art. 2:
Il testo vigente dell’art. 30, comma 4, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
1.-3. (Omissis).
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con
il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
europea e’ rilasciata una carta di soggiorno.
5.-6. (Omissis).

Art. 3.
Norma finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, valutato in
1 milione di euro per l’anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007, si provvede per l’anno 2006 mediante
utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate
nell’anno stesso all’entrata del bilancio dello Stato e per gli anni
successivi mediante corrispondente riduzione della predetta
autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministero della solidarieta’ sociale
provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini della sollecita
adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell’articolo
7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o
nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Gli uffici competenti provvedono all’applicazione del presente
decreto, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 3:
Si riporta il testo dell’art. 5, della legge
16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle
politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee ed adeguamento dell’ordinamento interno
agli atti normativi comunitari.».
«Art. 5 (Fondo di rotazione). – 1. E’ istituito,
nell’ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro – fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita’ residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita’ del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita’
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c),
nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita’ di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita’ europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
– Si riporta il testo degli articoli 11-ter, comma 7 e
7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di
alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in
materia di bilancio».
«Art. 7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da’ notizia tempestivamente al
Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ altresi’ promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche’ riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e’ applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). – Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e’ istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l’accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e’ allegato l’elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».

Art. 4.
Norma finale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto,
nonche’ alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell’interno
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Ferrero, Ministro della solidarieta’
sociale
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Note all’art. 4:
L’art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto
1988, n. 400 cosi’ recita:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».