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Ricongiungimento – Documentazione attestante i rapporti di parentela

La documentazione da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, deve attestare i rapporti di parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato, presentata alla Rappresentanza diplomatica dopo il rilascio del nulla osta da parte della Questura.

L’art. 5, comma 2, del DPR 334/2004, prevede che “l’autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.”

Con nota n.1479/2.1.7 del 13 giugno 2005, il Ministero dell’Interno ha comunicato che il Ministero degli Esteri ha precisato, riguardo alla documentazione concernente i rapporti di parentela da presentare allo Sportello Unico, la Rappresentanza diplomatica italiana dovrà comunque procedere alla legalizzazione della documentazione estera “nel caso in cui non suscitano accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell’Aja, 1967, “apostille”). Tutta la documentazione estera, poi, indipendentemente dal Paese di provenienza e a seguito delle verifiche ritenute necessarie, dovrà essere ‘validata’- con l’apposizione di un apposito timbro – dalla rappresentanza diplomatico-consolare. Diversamente, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del rilascio del nulla osta”.

La delega a favore di cittadino italiano o straniero – ha inoltre precisato il suddetto Ministero – prevista nella procedura riguardante i familiari al seguito dello straniero, deve essere “sottoscritta sull’apposito modello” disponibile presso la stessa Rappresentanza “di fronte al funzionario delegato dal Consolato“.

Modalità di presentazione dell’istanza per la validazione

La documentazione, da allegare alla richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia, deve recare il timbro di “validazione ai fini del ricongiungimento familiare” apposto dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana.

Il Ministero degli Esteri con nota n. 306/6990 del 9 gennaio 2006 ha precisato che la validazione, introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 6, comma 2, del DPR 31 agosto 2004, n. 334, si configura come un procedimento amministrativo che deve essere avviato dall’interessato mediante la presentazione di un’apposita istanza. E’ stato pertanto predisposto, a cura del Centro Visti un modello di istanza di legalizzazione e validazione degli atti di stato civile ai fini del ricongiungimento familiare.

La richiesta di validazione, indirizzata all’Ufficio Visti dell’Ambasciata o del Consolato generale d’Italia competente, deve essere sottoscritta dallo straniero extracomunitario residente in Italia che dovrà allegare copia del suo permesso di soggiorno.

La richiesta di validazione della documentazione può essere presentata agli Uffici Visti, oltre che dai diretti interessati, anche da terzi incaricati, senza limitazione alcuna.

* Modello di istanza/Richiesta di validazione

N.B. – Il 19 dicembre 2006, una circolare del ministero dell’Interno chiarisce che la validazione serve solo per i cittadini extracomunitari.
Testo della circolare