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Commento alle nuove norme sul ricongiungimento familiare

Attuazione della Direttiva 2003/86/CE

Da tempo si attendeva la sua approvazione, visto che il termine per il recepimento da parte del governo italiano della direttiva comunitaria 2003/86/CE, era abbondantemente scaduto. Ora è norma vigente dello Stato.
L’elemento di particolare interesse contenuto nelle nuove norme è rappresentato dal miglioramento delle condizioni di soggiorno dei familiari di cittadini extracomunitari. In altre parole, quando sul territorio italiano non è presente un singolo individuo ma una famiglia, la direttiva CE – quindi il decreto legislativo appena entrato in vigore – garantisce una maggiore tutela rispetto al rischio di espulsione o di rifiuto di rinnovo del pds.
La normativa vigente del T.U. sull’immigrazione viene modificata nel senso di stabilire che «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»
Allo stesso modo, per quanto riguarda il provvedimento di espulsione si precisa che «Nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.»

Tutto questo significa che non vi dovrebbe essere più un automatismo nel rifiuto del permesso di soggiorno come pure dell’espulsione quando si verifica che il singolo individuo interessato al provvedimento non vive in Italia da solo ma con i familiari, regolarmente soggiornanti.

Questo superamento dell’automatismo dovrà essere dimostrabile sul piano concreto della pratica.
Come verrà amministrato? Per le questure vorrà dire semplicemente aggiungere una clausola di stile nei provvedimenti di espulsione, di rifiuto o revoca del pds, precisando che “dopo aver valutato l’interesse della famiglia ciò nonostante si dà luogo comunque ai provvedimenti negativi?

Bisognerà vedere nella pratica se effettivamente si terrà conto di quella che è la chiara volontà della direttiva CE, laddove la funzione di questa indicazione è di stabilire che, nel caso in cui uno straniero non sia regolarmente soggiornante – o non risponda ai parametri generalmente previsti dalla legge per ottenere il rinnovo del pds – si potrà disporre il rifiuto o l’espulsione nei suoi confronti solo nel caso in cui ci siano esigenze gravi che lo giustificano. Viceversa, la presenza dei familiari dovrebbe indurre a propendere per la tutela della famiglia nel suo complesso.

Il fatto stesso che la norma sia formulata in modo vago, dicendo semplicemente che “si tiene conto”, non significa nulla su quanto si dovrà tenere conto di ciò e di come lo si farà…

Staremo a vedere se da una parte la prassi di valutazione delle questure cambierà, dall’altra – ancora più importante – se la magistratura terrà conto della necessità di applicare rigorosamente questa norma, imponendo un’effettiva valutazione degli interessi del nucleo familiare e non una clausola di stile da inserire nei provvedimenti negativi che vengono notificati agli interessati.

La ricongiunzione familiare in favore dei genitori
Viene eliminata dal T.U. la previsione di impossibilità – nel caso di età inferiore di 65 anni o che vi siano altri figli in patria del genitore interessato alla ricongiunzione – di dar luogo all’autorizzazione. La previsione ora è molto più asciutta e incondizionata. Infatti si prevede che i genitori a carico interessati alla ricongiunzione sono coloro “che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza”. Una nuova norma formulata quindi senza ulteriori specifiche precisazioni rispetto alla presenza in patria di altri figli che potrebbero, magari solo teoricamente, concorrere al sostentamento del genitore.

Il fatto che finalmente sia stata recepita questa direttiva da parte del governo italiano è importante anche se, dal momento che costituisce un atto dovuto, non poteva che avvenire. Quello che sarà importante verificare è come verrà applicata da parte dell’amministrazione e interpretata dalla giurisprudenza.

Sono già molti i familiari che non sono riusciti a rinnovare il pds solo perché hanno avuto un periodo di disoccupazione troppo lungo o perché hanno avuto una condanna penale per un reato modesto o non hanno inoltrato tempestivamente la richiesta del rinnovo del permesso.
Ora – per così dire – queste persone dovrebbero ritornare in pista essendo legittimate, nonostante fossero già state colpite anche da un provvedimento di espulsione amministrativa (non ottemperato), a riproporre la domanda di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in relazione alla presenza e al radicamento del nucleo familiare presente nel territorio.

Ascolta il commento dell’Avv. Paggi

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