Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 Febbraio 2007

Decreto legge 15 febbraio 2007, n.10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee e da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
nonche’ di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in
merito alla candidatura della citta’ di Milano per l’Esposizione
universale 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle
comunicazioni, della solidarieta’ sociale, dello sviluppo economico,
dell’interno, degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’
europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione
della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002.
Procedura d’infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.
1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3, terzo
comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del
5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale
l’aiuto e’ stato fruito, e’ effettuato dall’Agenzia delle entrate.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni
trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi
presentate dalle societa’ beneficiarie ai sensi rispettivamente dei
punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell’articolo 27
della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi
interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione,
l’Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli
elementi direttamente acquisiti. L’Agenzia delle entrate provvede al
recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in
relazione a ciascuna annualita’ interessata dal regime agevolativo,
contenente l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con
l’intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni
dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione
a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche’ degli
ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso,
all’applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di
ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della
dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.
La comunicazione contenente l’ingiunzione al pagamento delle somme
dovute a titolo di restituzione dell’aiuto costituisce atto
impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione
alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce
la Comunita’ europea, quanto dell’effetto negativo delle
determinazioni di competenza della Commissione europea sugli
interventi in favore di imprese nazionali, l’autorita’ giudiziaria,
previo accertamento della gravita’ ed irreparabilita’ del pregiudizio
allegato dal richiedente, puo’ disporre la sospensione in sede
cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle
ipotesi:
a) errore di persona;
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo.
3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui
al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla
Commissione europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato
C57/03, disciplinato dall’articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
29. Il tasso di interesse da applicare e’ il tasso in vigore alla
data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo
delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di
imposta interessato dal recupero dell’aiuto.
4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002,
costituiscono deroghe al divieto previsto dall’articolo 87,
paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di
iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque
determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto
beneficiario, rientranti nell’ambito di applicabilita’ della regola
«de minimis», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie
speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato
CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.
5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli
aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C
213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l’importo
complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione
96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal
primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente
dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.
6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione
«de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C
213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del
6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite
massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un
nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli
importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo
stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell’applicazione della regola
«de minimis» nei confronti delle societa’ beneficiarie e’ condizione
necessaria che il risparmio d’imposta goduto, risultante dalla
sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta,
sia inferiore a detto massimale.
7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l’importo massimo di aiuto
nel periodo di riferimento e’ espresso sotto forma di sovvenzione
diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini
dell’applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis»,
devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al
lordo dell’imposta eventualmente applicabile sull’aiuto. Ai fini
della determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti
fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di
conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli
aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e’
fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da
applicare e’ quello medio annuale relativo all’esercizio precedente a
quello di concessione dell’aiuto «de minimis».
8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo
fissato per l’applicazione della regola «de minimis» gli aiuti
autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di
esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto,
qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
9. Le societa’ beneficiarie, che intendono avvalersi della
disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni
relative agli aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo
di godimento dell’esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato
illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del
5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
10. La documentazione di cui al comma 9 e’ consegnata a mano o
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui
al comma 2, all’ufficio che ha adottato l’atto.
11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell’articolo 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62.

Art. 2.
Promozione della candidatura della citta’ di Milano all’Esposizione
universale del 2015
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della citta’
di Milano all’Esposizione universale del 2015, di cui all’articolo 1,
comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli
affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche
attraverso l’Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con
apposita convenzione sono regolate le modalita’ del finanziamento
statale al predetto Ente, fermo restando l’obbligo di
rendicontazione. Per le stesse finalita’ di promozione, gli importi
di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili
presso la pertinente unita’ previsionale di base del Ministero degli
affari esteri, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno
nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L’Ente,
nell’affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, e’
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni comunitarie, alle norme della contabilita’ generale
dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3.
Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e
societaria. Procedure d’infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
1. L’articolo 2450 del codice civile e’ abrogato.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 143, la parola: «maturati» e’ sostituita dalla seguente: «pagati».
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al
31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti
non residenti di cui all’articolo 26-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater,
comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle
ritenute restituite, utilizzano la modalita’ di compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni.
4. I compiti assegnati all’Agenzia delle entrate ai sensi del
presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie
assegnate a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
pari a 26 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita
contabilita’ speciale intestata al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte
delle stesse, pari a 26 milioni di euro, e’ riversata nell’anno 2007
all’entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale e’
impignorabile.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468
del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni
illustrative.

Art. 4.
Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di
pubblicita’ e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso
alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di
protezione del diritto d’autore delle opere del disegno industriale.
Procedure d’infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n.
2005/4088.
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300,
il comma 3 e’ abrogato.
2. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: « e degli investimenti per lo sviluppo di
reti e servizi innovativi» sono soppresse.
3. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e’ abrogato.
4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» e’
sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
b) l’articolo 239 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore).
– 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai
sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai
prodotti realizzati in conformita’ ai disegni o modelli che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico
dominio.».

Art. 5.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di
lavoratori cittadini di Paesi terzi nell’ambito di una prestazione di
servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d’infrazione n.
1998/2127 e n. 2006/2126.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni
superiori a tre mesi, secondo le modalita’ previste nel regolamento
di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si
trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed e’ rilasciato per le attivita’ previste dal visto
d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione
puo’ prevedere speciali modalita’ di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in
altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto,
nonche’ ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e
religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo
straniero dichiara la sua presenza all’ufficio di polizia di
frontiera, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale ovvero,
entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in
cui si trova, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’interno.»;
b) al comma 3 dell’articolo 5, la lettera a) e’ soppressa;
c) l’articolo 7 e’ abrogato;
d) all’articolo 13, la lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla
seguente:
«b) si e’ trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
presentato la dichiarazione di presenza di cui all’articolo 5,
comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e’ stato revocato o annullato, ovvero e’
scaduto da piu’ di 60 giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo
oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e’
trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il
minore termine stabilito nel visto d’ingresso;»;
e) All’articolo 27, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato
membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro e’ sostituito da
una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al
quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei
lavoratori da distaccare e attestante la regolarita’ della loro
situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro. La comunicazione e’ presentata allo sportello unico della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.».

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 15 febbraio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Ferrero, Ministro della solidarieta’
sociale
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Amato, Ministro dell’interno
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella