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Bocconi – Studentessa extacomunitaria discriminata. La condanna del tribunale

Testo dell'Ordinanza del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2006

Una studentessa di cittadinanza cinese che risiede in Italia con la famiglia, dopo aver frequentato con ottimo profitto le scuole superiori, ha chiesto di essere ammessa alla prestigiosa università privata Bocconi.
Il costo della retta annuale per frequentare tale università varia in aumento a seconda del reddito disponibile degli studenti, con quattro fasce di reddito crescenti.
Tuttavia le regole per l’iscrizione dell’Università privata in questione prevedono che agli studenti extracomunitari si applichi automaticamente la retta annuale di costo più alto, indipendentemente dal reddito.
La studentessa, assistita dall’avv. Faure di Genova ricorse al Tribunale di Bologna, dove risiede, chiedendo che il comportamento della Università privata fosse dichiarato “discriminatorio” per gli effetti dell’art. 44 TU immigrazione, Decr. Legisl. 286/1998, e quindi di essere ammessa alla Università con lo stesso prezzo richiesto ai cittadini italiani in ragione del reddito familiare.
Con provvedimento immediatamente eseutivo del 23 dicembre 2006 il Giudice Monocratico di Bologna, Dr.ssa Betti, RG 2968/2006, ha condannato l’Università ad ammettere la ricorrente cinese ai corsi a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Questa ordinanza sancisce un favorevole precedente per l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli immigrati, rammentando l’utile principio che i costi dell’apprendimento devono essere uguali per tutti.

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