Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza Tar Sardegna n.4 del 9 gennaio 2007

Diritto elettorale di cittadini neocomunitari

Sintesi della decisione:
E’ legittima l’ammissione al voto da parte della Commissione elettorale di Cagliari di quattro cittadini polacchi in occasione dell’elezione del sindaco. È stata infatti applicata la norma che prevede l’ammissione al voto, su richiesta di coloro che hanno acquistato il diritto elettorale, anche in deroga al termine di trenta giorni antecedenti alla data delle elezioni concesso per poter modificare le liste elettorali. Sarebbe contrario al principio costituzionale di uguaglianza interpretare tale disposizione, volta a favorire l’esercizio del diritto di voto, come indirizzata ai soli cittadini italiani e non anche ai comunitari.

…………..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

Sent.n. 4/2007

Ric. n. 597/2005

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 597/2005, proposto S. M., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Pubusa, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Cagliari via Tuveri n. 84;

contro

il Comune di Silius, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetto Ballero, presso lo studio del quale in Cagliari corso Vittorio Emanuele n. 76 è elettivamente domiciliato;

e nei confronti dei sigg.

Giuseppe Erriu, Luigi Cardia, Antonio Carta, Francesco Lallai, Petronilla Porru, Salvatore Pilia, Luisa Congiu, Carlo Gabriele Lallai, Mario Delogu, Mosè Erriu, Matteo Mascia, Claudia Murtas, Jaroslaw Smolik, Miroslaw Bazyli Bil, Roman Kaminski, Krysztof Fokczynski, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei componenti il Consiglio comunale relativo alle elezioni svoltesi in Silius, nei giorni 8/9 maggio 2005, e di tutti gli atti connessi, ivi compresi i verbali relativi alle operazioni elettorali ed allo scrutinio dei voti, e la delibera consiliare di convalida della proclamazione degli eletti;

per la correzione

del risultato elettorale, con proclamazione del signor S. M. e della lista n. 1 “Benidiesu silesu” vincitrici delle elezioni;

nonché per l’annullamento

della delibera della Commissione elettorale circondariale di Cagliari del 6/5/2005, verbale n. 120, recante ammissione al voto di 4 cittadini polacchi;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del comune;
VISTI i motivi aggiunti presentati dal ricorrente;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 13 dicembre 2006 il Consigliere Rosa Panunzio;

UDITI l’avvocato Pubusa per il ricorrente e l’avvocato Ballero per il Comune;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Nelle elezioni comunali svoltesi in data 8 e 9 maggio 2005 nel comune di Silius, si fronteggiavano due candidati alla carica di sindaco: il signor S. M., con la lista n. 1, che ha conseguito 459 voti e il signor Giuseppe Erriu, con la lista n. 2, che ha conseguito 460 voti ed è perciò risultato eletto.
Avverso i risultati delle elezioni, il signor M., ha proposto ricorso giurisdizionale deducendo l’illegittima attribuzione di un certo numero di voti alla lista n. 2, nonché la mancata attribuzione di un certo numero di voti alla lista n. 1.
Sostiene il ricorrente che, una volta eliminati gli errori, risulterebbe vincente la lista n. 1 e, conseguentemente, egli dovrebbe essere proclamato Sindaco in luogo del signor Giuseppe Erriu.
In subordine ha dedotto l’illegittima ammissione al voto di quattro cittadini polacchi.
Il Comune di Silius si è costituito in giudizio, controdeducendo alle tesi esposte in ricorso e chiedendo una pronuncia di rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 83/2005 è stata disposta una verificazione in contraddittorio fra le parti, a cura della Prefettura di Cagliari, intesa ad accertare l’esistenza delle schede contestate, così come descritte dal ricorrente.
Con successiva ordinanza collegiale n. 41/2006 è stato corretto un errore materiale, contenuto nella precedente ordinanza ed è stata ordinata alla Prefettura la trasmissione di una scheda elettorale.
Con atto depositato il 9 novembre 2005, ritualmente notificato, sono stati dedotti motivi aggiunti, con i quali si insiste sull’illegittima ammissione al voto di quattro cittadini polacchi e sull’illegittima non ammissione al voto di un cittadino italiano.
Con atto depositato il 8 febbraio 2006, il ricorrente ha dedotto ulteriori motivi aggiunti, con i quali contesta la legittimità delle operazioni elettorali per il fatto che, a seguito della verificazione, è stato accertato che il plico contenente le schede della sez. n. 1 era aperto.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, il difensore del comune, in relazione alla censura di illegittima ammissione al voto di quattro cittadini polacchi, avendo presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha chiesto la sospensione del giudizio e l’invio presso la Corte di Cassazione del fascicolo perché decidesse sulla giurisdizione.
Con sentenza n. 1412/2006 il Collegio, ha deciso parzialmente la controversia rigettando tutti i motivi di censura, tranne quelli relativi all’ammissione al voto di quattro cittadini polacchi, quindi, in relazione a questa contestazione, ex art. 367 c.p.c. ha sospeso il giudizio ed ha disposto che, con ordinanza, fosse trasmesso il fascicolo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, perché decidesse sulla giurisdizione.
La Suprema Corte regolatrice, con ordinanza del 16 ottobre 2006, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, presenti i difensore delle parti, dopo ampia discussione, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

D I R I T T O

Come già esposto in narrativa la presente controversia è stata già affrontata e decisa con una sentenza parziale di rigetto; ora deve essere esaminata la censura in ordine alla quale la Corte di cassazione ha affermato esservi la giurisdizione di questo Decidente.
In particolare, si deve affrontare la questione relativa all’ammissione al voto di quattro cittadini polacchi.
Ad avviso del ricorrente, gli stessi, non iscritti alle liste aggiunte, ai sensi del D. Lgs. 12.4.1996 n. 197, sono stati d’ufficio ammessi al voto il 6.5.2005 (senza previa iscrizione alle liste aggiunte), a seguito di domanda presentata il 4.5.2005, e cioè fuori del termine perentorio di cui all’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 197 del 12.4.1996. Gli stessi, inoltre, sembra che abbiano ottenuto la residenza d’ufficio, non risultando al ricorrente alcuna istanza volta ad ottenerla, né alcun verbale di accertamento. Tale censura è stata riproposta e ampliata con i motivi aggiunti depositati in data 9 novembre del 2005.
Ritiene il Collegio che la questione sottoposta al suo esame debba limitarsi alla legittimità dell’ammissione al voto dei cittadini polacchi, prescindendo, quindi, dalla verifica della legittimità delle procedure relative alla attribuzione loro della residenza, e questo in adesione all’ordinanza della Corte di cassazione che, sul punto, espressamente chiarisce: “la domanda del M., da identificarsi sulla scorta del petitum sostanziale, non mette in discussione, come invece sostenuto dal comune, il diritto al voto di detti cittadini polacchi, nè formula specifiche contestazioni sul presupposto di tale diritto costituito dalla residenza in Italia (limitandosi sul punto a prospettare meri dubbi sui modi e tempi dell’iscrizione nel registro dei residenti del Comune di Silius), ma si esaurisce nell’assunto dell’illegittimità dell’operato della Commissione circondariale, per avere esaminato ed accolto istanze di inclusione nelle liste elettorali aggiunte… in tesi tardivamente presentate.”.
Ciò premesso, e ritenendo che, comunque, in merito all’accertamento sulla legittima attribuzione della residenza questo Tribunale non abbia giurisdizione, si passa all’esame del motivo di illegittima ammissione al voto.
A sostegno della propria tesi, l’interessato, deduce violazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 197 del 12.4.1996, che espressamente recita: “In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all’art. 1 (ndr. di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, proposta dai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che intendono partecipare alle elezioni) deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Ad avviso del Collegio la censura è infondata in quanto è erroneo il richiamo alla normativa sopra riportata per disciplinare il caso in esame.
La Commissione elettorale circondariale di Cagliari, nel provvedimento impugnato di ammissione al voto dei quattro cittadini polacchi del 6.5.2006, espressamente afferma:
Viste le istanze presentate dai signori…con le quali chiedono di essere ammessi al voto;

……

accertato che i predetti cittadini Polacchi sono in possesso dei requisiti di elettorato attivo, ma non risultano iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea del comune di Silius;
visto l’art. 3, comma 3, della Legge 7/2/1979 n. 40.
decide che i cittadini polacchi…siano ammessi al voto presso una sezione elettorale del comune di Silius…”.
Il richiamo all’art. 3 (L. 40/79, che ha aggiunto l’art. 32-bis al D. P. R. 20/3/1967 n. 223), consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione ed il quadro normativo entro cui collocare il diritto di elettorato attivo attribuito ai “cittadini dell’Unione” (così denominati dall’art. 1) con il D. Lgs. n. 197/1996.
Prima di esaminare la norma sopra citata è opportuno chiarire che il sistema normativo in materia elettorale garantisce tutta una serie di garanzie procedimentali, al fine di assicurare che nelle liste non compaiano cittadini che non hanno diritto al voto e che, viceversa, vi compaiano tutti coloro che risultino elettori. Per raggiungere tale finalità, nel T.U. n. 223/1967, vi sono una serie di articoli che indicano come si deve procedere per modificare le liste elettorali. (artt. 30 e 31)
L’art. 32 prevede che a tali liste possano, tuttavia, apportarsi delle variazioni, anche prima della revisione del successivo semestre, in alcune particolari ipotesi, che sono elencate tassativamente (morte, perdita della cittadinanza italiana, perdita del diritto elettorale per sentenza, trasferimento della residenza, acquisto del diritto elettorale), in questi casi le liste possono essere modificate, ma entro determinati limiti temporali, specificati dal comma 4 della stessa disposizione; in particolare, tali modifiche non possono essere fatte, in tre casi, oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e, in un caso specifico, non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni.
Vi è, tuttavia, una ulteriore possibilità per i soggetti che hanno “acquisito” diritto al voto ed è l’ipotesi prevista proprio dall’art. 3 della legge n. 40 del 1979, diventato l’art. 32- bis del D.P.R. 223/1967.
La norma espressamente recita: “Decorso il termine di cui al quarto comma dell’articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell’articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all’elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all’articolo 36.
Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.
Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione
.”.
Si tratta di una deroga avente carattere eccezionale introdotta dal legislatore al fine di privilegiare la concreta possibilità dell’esercizio di un diritto che può trovare esplicazione solo nella data prefissata per l’elezione e che è prevista solo nell’evenienza di cui al punto 5) del primo comma dell’art. 32, e cioè nell’ipotesi “dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età...”.
In buona sostanza, il soggetto che acquista il diritto elettorale può, anche dopo la scadenza dei termini previsti dalle disposizioni sopra citate in relazione alla variazione del liste, chiedere l’ammissione al voto, si badi bene non l’iscrizione alle liste, che non più è possibile fare; tant’è vero che il legislatore in questo caso, assolutamente particolare, prevede che tali variazioni siano eseguite dopo la consultazione (entro il mese successivo, comma 4).

Molto opportunamente il Consiglio di Stato (con parere della prima sez. n. 2343 del 13 gennaio 1988) ha chiarito che: “si giustifica la scelta del legislatore di favorire l’esercizio del diritto anche se acquisito o riacquistato in un momento successivo al termine di 30 giorni dalla data delle elezioni, pur quando le esigenze di ordine e certezza nell’esplicarsi della procedura elettorale impongono il c.d. “blocco” delle risultanze delle liste”, in quanto il sistema normativo in materia è ispirato al principio di assoluto rispetto del diritto al voto.
Il Collegio condivide la lettura della disposizione fatta dal Consiglio di Stato di strenua difesa, da parte del legislatore, del diritto di voto, massima espressione della volontà popolare, che supera, in casi eccezionali, anche la garanzia del “blocco” delle liste ad una certa data.
In realtà, il sistema può essere ricondotto sostanzialmente a tre ipotesi: a) variazioni delle liste – a regime – nei termini ordinari, b) variazioni delle liste in termini ridotti, in casi espressamente elencati e, c) ammissione al voto, senza iscrizione alle liste (che sarà fatta successivamente), in casi eccezionali.
Ed è proprio in quest’ultima ipotesi che si colloca la fattispecie in esame, difatti i cittadini polacchi hanno, in data 4 maggio 2005, chiesto semplicemente di essere ammessi al voto, così come risulta dalle loro domande, depositate agli atti di causa.
L’amministrazione comunale ha, quindi, adempiuto agli obblighi imposti dalla norma (come sopra elencati) e, quindi, ha reso possibile l’esercizio del diritto di voto anche per questi elettori.
Né può obiettarsi che la disposizione invocata dall’amministrazione sia riferibile solo ai cittadini italiani e che, quindi, per i “cittadini polacchi” andava applicata la normativa specifica che riguarda il diritto di elettorato attivo attribuito ai “cittadini dell’Unione” (così denominati dall’art. 1) con il D. Lgs. n. 197/1996.
Ad avviso del Collegio, difatti, se la norma di cui all’art. 32-bis fosse da intendere esclusivamente a favore dei cittadini italiani sarebbe costituzionalmente illegittima perché introdurrebbe una non consentita discriminazione fra i cittadini italiani e quelli dell’Unione, laddove agli stessi, a prescindere dal possesso della cittadinanza (è sufficiente, difatti, la residenza in Italia, oltre, evidentemente, il possesso degli altri requisiti prescritti per tutti i cittadini italiani) è attribuito il diritto al voto, con palese violazione del principio di uguaglianza.
Una volta acquisito tale diritto, ad avviso del Collegio deve, agli stessi, essere applicata la stessa disciplina e gli stessi principi del “favor voti” operanti per i cittadini italiani.
Conclusivamente, in ossequio al noto principio ermeneutico in base al quale nel caso di possibili, diverse interpretazioni di una norma deve essere preferita quella che non contrasta con i principi costituzionali, si ritiene che l’art. 32-bis si debba applicare anche ai cittadini dell’Unione, laddove abbiano i requisiti per l’elettorato attivo e che, pertanto, bene ha fatto la Commissione ad ammettere i cittadini polacchi al voto nelle elezioni di cui si tratta.

Il ricorso è pertanto respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Definitivamente pronunciando respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 dicembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l’intervento dei signori:

Lucia Tosti, Presidente
Rosa Panunzio, Consigliere estensore
Francesco Scano, Consigliere

Pubblicata nei modi di legge all’udienza del 13 dicembre 2006, mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente.

Il segretario
Il Segretario Generale f.f.

Depositata in segreteria oggi: 09/01/2007