Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Assegno di maternità alle donne rifugiate

Messaggio INPS n° 12712 del 21 maggio 2007

L’assegno di maternità concesso dai Comuni alle madri cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, spetta anche alle cittadine extracomunitarie riconosciute come rifugiate politiche, anche se non sono in possesso di carta di soggiorno, fermi restando gli altri requisiti di legge. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota inviata all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), basata anche su un parere favorevole della Direzione Generale per l’Immigrazione e del Ministero dell’Interno.
Fonte: INPS

Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 21-05-2007

Messaggio n. 12712

OGGETTO: assegno di maternità di base concesso dai Comuni in favore di
cittadine extracomunitarie rifugiate politiche

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenute da diverse Sedi in merito al
riconoscimento del diritto all’assegno di maternità di base ex art. 74 del
D.Lgs.151/2001 (già art. 66 della L. 448/1998), in favore delle cittadine
extracomunitarie rifugiate politiche si evidenzia quanto segue.

E’ noto che, secondo quanto disposto dal comma 1 del citato art. 74 e dall’art. 10
del d.p.c.m. 452/2000, l’assegno di maternità di base viene concesso dai Comuni in
favore delle madri cittadine italiane o comunitarie ovvero extracomunitarie in
possesso di carta di soggiorno.

Con nota del 15.07.2005 inviata all’ANCI, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra (ratificata con
L. 722/1954), previo parere favorevole espresso della Direzione Generale per
l’Immigrazione e dal Ministero dell’Interno – ha ritenuto che, ai fini della
concessione dell’assegno di maternità, le cittadine extracomunitarie in possesso
dello status di rifugiate politiche debbano essere equiparate alle cittadine italiane;
conseguentemente, fermi restando gli altri requisiti di legge, le rifugiate politiche
possono accedere al beneficio in esame anche se non in possesso della carta di
soggiorno.

Per completezza espositiva, si evidenzia infine che, con la medesima nota, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto non estensibile in favore dei
cittadini rifugiati politici l’assegno “per il terzo figlio” ex art. 65 della L. 448/1998;
in merito si rinvia integralmente a quanto esposto nella circolare n.62 del
06.04.2004 riguardante anche il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare in favore della categoria in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL REDDITO
GOLINO