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tratto da Altalex del 23 maggio 2007

Minori e maggiore età – Sentenza Sezione I ter TAR Lazio

T.A.R.

Lazio

Sezione I ter

Sentenza 7 maggio 2007, n. 4025

(Presidente – Relatore Tosti)

Fatto e diritto

Valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta l’esistenza dei presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 9 primo comma della legge 21 luglio 2000 n. 205, trattandosi di ricorso palesemente fondato, secondo il costante e ripetuto orientamento di questa Sezione;

Considerato che a sostegno del provvedimento di diniego impugnato la Questura richiama l’articolo 32 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 che, secondo l’interpretazione ministeriale, consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, al compimento della maggiore età, soltanto agli stranieri soggetti, da minori, a provvedimenti di affidamento, e non anche a quelli sottoposti a tutela, come nel caso del ricorrente;

Rilevato che il provvedimento è stato adottato in data anteriore alle innovazioni recate alla materia dall’articolo 25 della legge 30 luglio 2002 n. 189;

Richiamato il costante orientamento di questa Sezione, di accoglimento dei ricorsi proposti da stranieri cui era stato denegato il permesso di soggiorno, all’atto del compimento della maggiore età, perché sottoposti, al momento dell’ingresso nel territorio italiano in età minore, a tutela e non ad affidamento;

Viste le numerose sentenze di questa Sezione (a partire dalla n. 2 del 3 gennaio 2003) che hanno accolto ricorsi in materia analoga a quella ora in trattazione, affermando i seguenti principi:

l’interpretazione restrittiva data dal Ministero con circolare n. 300 del 13 novembre 2000 all’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998 (direttiva alla quale si è adeguato l’atto impugnato) non appare giustificata alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. Se infatti risulta coerente con i valori tutelati dagli articoli 29-31 della Costituzione il trattamento differenziato assegnato dalla normativa sugli stranieri ai minori conviventi con genitori titolari di regolare premesso di soggiorno in Italia rispetto ai minori entrati da soli nel territorio nazionale, non altrettanta giustificazione può ricevere la discriminazione tra minori stranieri “comunque affidati” e minori soggetti invece a tutela;

l’apertura della tutela, infatti, lungi dal costituire un provvedimento preordinato al reinserimento del minore nella famiglia di origine, rappresenta più propriamente un istituto al quale fare ricorso in via generale per minori i cui genitori siano deceduti o non possano per altre cause esercitare la patria potestà (art. 343 cod. civ.), istituto finalizzato alla cura della persona e dei beni del minore fino al raggiungimento della maggiore età;

l’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998 consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro “ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184”; pertanto, l’espresso riferimento all’intero articolo 2 della legge in questione, e non al solo primo comma, consente di superare il mero dato letterale del richiamo alla procedura di affidamento e di ritenere applicabile lo stesso art. 32 anche ai soggetti individuati nel secondo comma dell’art. 2 L. 1983 n. 184, cioè a quelli che, nell’impossibilità di affidamento, siano inseriti in una comunità di tipo familiare o in istituto di assistenza pubblico o privato;

l’articolo 29 del regolamento approvato con D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, nel prevedere, alla lettera a), il rilascio di permesso di soggiorno per minore età, non opera distinzioni tra minori stranieri affidati o sottoposti a tutela;

Considerato che ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte costituzionale (sentenza 5 giugno 2003 n. 198) che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell’articolo 32 del D.Lgs n. 286 del 1998, ha espressamente affermato che la norma in questione va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela;

Ritenuto quindi di accogliere il ricorso in esame, con assorbimento di ogni altra censura e salva la verifica, da parte dell’Amministrazione, dell’esistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente per il rinnovo del permesso di soggiorno;

Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima Ter–accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da C. H. e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.