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Commento alla nuova disciplina

Soggiorno di breve durata – Soppresso l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno

a cura dell'Avv. Marco Paggi

E’ stato approvato in via definitiva, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge, già precedentemente approvata dal Senato nella stessa versione, che introduce la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri.

L’extracomunitario che entra in Italia per breve soggiorno, caratterizzato per visita, affari, turismo o studio, comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, non avrà più l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno, ma solo quello di dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o alla questura competente.
Il contenuto di questa legge corrisponde a quello di una norma inserita nel D.L. n. 10 dello scorso Febbraio che, relativamente a questa parte, non era però stato convertito in legge. Per ragioni poco comprensibili, si è preferito approvare un separato decreto di legge dal contenuto sostanzialmente identico.

Rimane l’obbligo di richiedere il visto di ingresso per tutti quei Paesi i cui cittadini sono subordinati ad effettuare tale richiesta (consulta l’ elenco), già stabilita con decreto ministeriale.
Quindi viene semplicemente soppresso il successivo adempimento all’ingresso nel territorio italiano ovvero la richiesta di permesso di soggiorno. Questo anche per motivi pratici, basti pensare all’attuale funzionamento del sistema postale: i tre mesi, durata massima dei permessi di breve soggiorno, non sarebbero sufficienti ad ottenere il pds, tanto lunghi sono i tempi di attesa previsti dalla nuova procedura.

Lo straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto giorni dall’ingresso.
Questa dichiarazione di soggiorno deve essere presentata con un apposito modulo, lo stesso che a suo tempo (col d.l. n. 10, poi non convertito in legge) la Questura di Milano aveva predisposto.

In realtà la legge non prevede che siano le questure a predisporre moduli, ma direttamente il Ministero, a livello nazionale. Questo modulo di comunicazione non dovrebbe richiedere nessun altro requisito, né successive verifiche tali da trasformare questa semplice comunicazione in una vera e propria autorizzazione, prevedendo la verifica di eventuali requisiti prescritti.

È importante sottolineare un commento di fonte politica rilasciato dal Ministro per le Politiche comunitarie Emma Bonino che, in un comunicato del dipartimento di cui è titolare, ha sottolineato con una certa enfasi l’applicazione di questa norma.
Adesso sarà più facile attrarre i talenti stranieri” recita il comunicato.
E’ utile fare chiarezza: queste tipologie di permesso di soggiorno di breve durata, non consentono in ogni caso lo svolgimento di attività lavorativa, ma soltanto il soggiorno in Italia, per svolgere attività di visita, turismo, studio di breve durata ed eventualmente la gestione di affari.
Per “gestione di affari” non si intende lo svolgimento di un’attività lavorativa di tipo subordinato, autonomo o libero professionale, ma semplicemente la gestione di affari come il perfezionamento di contratti, la partecipazione a fiere, manifestazioni commerciali. Niente cioè che comporti lo svolgimento effettivo di attività lavorativa.
La tanto conclamata agevolazione per l’impiego di “cervelli stranieri” non è concretamente realizzabile attraverso questa norma perché la legge non lo prevede (aspetto che il ministro non ha considerato per evidente disinformazione). Non è possibile infatti, secondo la legge vigente, né si prevedono proposte in tal senso, consentire la conversione del permesso di soggiorno per visite, affari, turismo e studio, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo.

I permessi di soggiorno di breve durata rimangono di breve durata: non è possibile, entro la scadenza dei tre mesi, ottenere una qualsivoglia altra autorizzazione al soggiorno per svolgere un’altra attività. Secondo la normativa vigente, è necessario tornare al paese di origine e aspettare il decreto flussi ed eventualmente utilizzare le quote d’ingresso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.

Ascolta il commento dell’Avv. Paggi http:///app/uploads/2007/06/pdsbrevedurata.mp3 (8.33 m)