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Permesso di soggiorno di lungo periodo – Indicazioni errate del Ministero dell’Interno e mancato aggiornamento della modulistica

a cura dell'Avv.Marco Paggi

Oltre agli aspetti per certi versi scandalosi, riguardanti le mancanze e gli errori contenuti nella nuova procedura postale ed i conseguenti effetti disastrosi che queste mancanze e questi errori producono, ci sono da considerare altri enormi problemi di impostazione contenuti nel sistema, in quanto lo stesso è stato concepito in base a norme e procedure esistenti ad una certa data, senza poi tenere conto degli aggiornamenti successivi: per fare un esempio, la distinzione tra cittadini comunitari ed extracomunitari non era aggiornata ai nuovi ingressi nell’Unione Europea, così come la procedura contenuta tuttora nel software, e le indicazioni operative e pratiche che vengono date, anche nel sito del Ministero dell’Interno, per la compilazione, non tengono conto di modifiche legislative importantissime che nel frattempo sono intervenute nella doverosa necessità di applicare le direttive UE.

E’ questo il caso delle Direttive CE n.86 e n.109 del 2003, che hanno rispettivamente regolamentato i diritti dei familiari e istituito il già citato permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in luogo della carta di soggiorno, per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti da almeno 5 anni. Queste direttive hanno introdotto significative modifiche alla normativa italiana vigente ed alla possibilità di tutela dell’unità familiare, nonché sulla libera circolazione e il libero stabilimento degli immigrati extracomunitari all’interno dello spazio europeo .

Di queste modeste modifiche però non ha voluto, o saputo, tener conto, il Ministero degli Interni, che tuttora continua ad utilizzare un modulistica e delle indicazioni, nel proprio “vademecum”, che non lasciano spazio al riconoscimento dei diritti sanciti. Ci riferiamo in particolare al diritto dei lavoratori immigrati regolarmente soggiornanti di richiedere l’ex “carta di soggiorno” (che oggi, a seguito della Direttiva CE n. 109 del 2003 recepita attraverso l’adeguamento disposto dal D.Lgs n.3 dell’ 8 gennaio 2007, si chiama permesso di lungo periodo) anche in favore dei genitori a carico.

Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – I genitori a carico
Il cittadino immigrato che possiede il permesso di lungo periodo, o che lo può richiedere, ha diritto di ottenerlo, non solo per se stesso, ma anche per i propri familiari a carico; la Direttiva n. 86 del 22 settembre 2003, e per conseguenza il D.Lgs n.5 del 2007, che ne ha dato attuazione, prevede che, per familiare a carico si debba intendere anche il genitore che non abbia sufficiente mezzi per provvedere a se stesso, il cosiddetto genitore a carico. Questa è una novità perché, al fine del rilascio della carta di soggiorno, venivano considerati, nel vecchio testo della normativa italiana, solo il coniuge ed i figli a carico, non anche il genitore.
Il genitore di un cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno avrebbe potuto avere a sua volta una carta di soggiorno solo se avesse posseduto una posizione economica autonoma e con un reddito sufficiente per il rilascio di una carta di soggiorno secondo i parametri previsti.

A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs n.5 del 2007, che attua la Direttiva n. 86 del 22 settembre 2003, anche i familiari ed i genitori a carico possono essere considerati ai fini del rilascio della carta di soggiorno.
Nonostante questa modifica sia chiaramente formulata e sancita dal nuovo testo dell’art 9 del T.U. come modificato dal D.Lgs n.3 dell’ 8 gennaio 2007, che regola il rilascio della carta di soggiorno e i diritti relativi, il regolamento di attuazione del Testo Unico non è stato conseguentemente modificato, e nemmeno lo è stata la modulistica.

Inoltre, neppure nell’ambito delle indicazioni operative e delle istruzioni fornite nel vademecum del sito del Ministero dell’Interno, sono contenute indicazioni a riguardo o soltanto suggerimenti su come impostare la pratica. Per esempio, un lavoratore immigrato che ha vissuto per almeno 5 anni regolarmente in Italia, che non ha commesso reati, che ha tenuto una condotta “specchiata ed illibata”, che ha un reddito adeguato per mantenere tutti i familiari a suo carico, ivi compreso uno o entrambi i suoi genitori (pure regolarmente presenti in Italia ed incensurati), che ha un alloggio idoneo per ospitare tutti costoro, ha diritto di presentare la domanda di permesso CE per sé stesso e per tutti i suddetti familiari a carico, in quanto ciò è espressamente previsto dalla legge, ma non è possibile sapere con quale modulistica dovrà farlo. Andando direttamente in questura per presentare la domanda, gli verrà contestata l’impossibilità di farlo; molto probabilmente gli verrà risposto: “non è possibile: lei, essendo extracomunitario ha l’unica possibilità di presentare la domanda tramite la posta”.
Ma tramite Poste Italiane gli verranno messi a disposizione dei moduli che non contengono fisicamente lo spazio per includere nella carta di soggiorno, fra i familiari a suo carico, anche il genitore o i genitori a carico.

Cosa fare in questi casi?
È difficile dire cosa fare in questi casi perché, in base a quanto precedentemente descritto, se la pratica non corrisponde esattamente allo standard previsto dal Ministero e dal relativo software (non aggiornato), allora presenterà evidentemente un’anomalia, che verrà evidenziata dal sistema e che la bloccherà, comportando quindi tempi di attesa ulteriormente lunghi rispetto ai tempi di attesa già non facilmente calcolabili per ottenere una convocazione presso la competente Questura.

Naturalmente non è pensabile che sia possibile rinunciare ad esercitare un diritto spettante per questo, anche perché, l’eventuale negazione di questo diritto potrebbe portare gli interessati a proporre con successo e con palese fondamento un ricorso davanti al tribunale ordinario del luogo di residenza o di domicilio, in base all’art 30 del Testo Unico sull’immigrazione

La domanda dovrà quindi essere presentata comunque allegando tutti i documenti relativi ai familiari a carico ivi compreso il genitore o i genitori, nel caso in cui si intenda esercitare questo diritto anche in relazione alla loro condizione di soggiorno.
I tempi di attesa saranno evidentemente prolungati e la pratica destinata ad incepparsi ed a essere quindi ripescata chissà quando, nella speranza che poi possa esservi un più semplice e diretto chiarimento allorquando ci sarà la convocazione presso la Questura.

Non è da escludere che prima ancora della convocazione in Questura l’interessato richiedente si veda destinatario di una comunicazione di avvio di procedimento di rifiuto per ritenuta irregolarità della domanda e mancanza di requisiti.

Prendiamo in considerazione questi problemi perché ci sono stati segnalati da persone direttamente interessate che con tali questioni hanno già avuto modo di scontrarsi.

Un esempio
Un signore serbo in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro in cui sono inseriti moglie, figlio e madre 57enne invalida civile certificata, interamente a suo carico, vuole richiedere la carta di soggiorno o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i propri familiari, avendo tutti i requisiti necessari: un lavoro regolare, un reddito sufficientemente alto (grazie al suo orario di lavoro straordinario), un alloggio idoneo per tutti.
I kit postali non prevedono che fra i familiari a carico vi siano anche i genitori, sono infatti previsti solo gli spazi per inserire le generalità dei figli a carico e del coniuge.
Questo signore è uno dei tanti che ha già fatto i conti con questo problema e che ora dovrà inoltrare necessariamente una pratica “anomala”.
Il consiglio che verosimilmente potrebbe ricevere presso molte questure, e che nella fattispecie lui ha già ricevuto presso la questura di riferimento, è quello di rinunciare a chiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con riguardo alla madre, e di chiedere semplicemente il normale permesso di soggiorno previsto per i familiari beneficiari della ricongiunzione.
Ma tra le due diverse ipotesi c’è una grossa differenza! Ad esempio, seguendo il consiglio della questura la madre perderebbe la possibilità di ottenere l’assegno per gli invalidi civili (o comunque dovrebbe affrontare una causa in tribunale per tentare di ottenerlo, mentre con il permesso CE otterrebbe automaticamente, su domanda, tale prestazione economica)

Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – Non è necessario un contratto a tempo indeterminato
Sempre a proposito della modulistica, che ancora viene divulgata, e delle relative indicazioni fornite dallo stesso Ministero dell’interno nel proprio vademecum scaricabile dal suo sito internet, c’è un altro problema da segnalare, di carattere ancor più generale, cioè che interessa una larga parte delle persone interessate ad ottenere il permesso CE (ex carta di soggiorno).
A differenza di chi si trova nella condizione di essere titolare di un normale permesso di soggiorno, quanti sono titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo hanno una serie di diritti più ampi.
In primo luogo, non devono presentarsi ogni poco tempo in Questura, spendendo 70 euro per avere il rinnovo del premesso di soggiorno, poi, chi è in possesso di un pds per soggiornanti di lungo periodo può evitare di avere lunghi periodi di attesa tra la scadenza del permesso di soggiorno ed il rilascio di quello nuovo, e usufruire di una gamma di diritti in materia di prestazioni di assistenza sociale ma anche per quel che riguarda il diritto di mobilità sul piano internazionale.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo consente infatti di accettare opportunità di occupazione regolare anche negli altri paesi dell’Unione Europea senza dover attivare una nuova procedura di ingresso in base alla normativa volta per volta prevista.
Si tratta quindi di un permesso di soggiorno spendibile sul piano europeo e quindi di un titolo che può consentire di trasferirsi stabilmente in qualsiasi altro paese UE sostituendo il permesso di soggiorno di lungo periodo italiano con quello rilasciato dalle autorità locali, della stessa natura.

Per ottenere questa carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo non è necessario dimostrare di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato poiché questo non è richiesto dalla legge. La legge richiede semplicemente che lo straniero dimostri di possedere un reddito adeguato al suo sostentamento, un reddito minimo.
Questo reddito minimo è pur sempre riferito all’importo annuo dell’assegno sociale.

La dimostrazione sulla disponibilità di fonti di reddito si può dare abitualmente con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e con le ultime buste paga che permettono di verificare il fatto che il reddito non c’è stato soltanto nel passato ma è attuale perché tuttora l’interessato continua a percepirlo.
Naturalmente questa è una valutazione che si fa in termini di proiezione: se un soggetto dispone di un reddito di mille euro al mese vorrà dire che in un anno avrà a disposizione una cifra corrispondente almeno all’importo annuo dell’assegno sociale.
Sappiamo quindi che non è necessario avere un reddito “garantito” da un contratto di lavoro a tempo indeterminato perché la legge non lo chiede.
La legge chiede invece di dimostrare un reddito minimo, nel momento in cui viene presentata la domanda di richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata, ma non richiede di dimostrare, con altri mezzi, o con particolari forme, che quel reddito sicuramente sarà garantito per il tempo futuro, anche perché non vi è ragione di pensare che un contratto di lavoro a tempo indeterminato possa dare delle garanzie maggiori per il futuro rispetto ad un contratto a tempo determinato, visto che sono sempre più diffuse la possibilità legali di risolvere il contratto di lavoro, di licenziare ecc.

Dall’ altra parte, infatti, non c’è motivo di pensare che una persona titolare di un contratto a termine non abbia delle aspettative future di reddito dello stesso livello di una persona che dispone di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pensiamo a quante persone, fenomeno recente e ben noto, vivono “stabilmente” con contratti di lavoro precario avendo tuttavia una continuità di occupazione.

Da questo punto di vista la divergenza interpretativa tra il Ministero dell’Interno e i diretti interessati che richiedono la carta di soggiorno è già stata affrontata dalla magistratura.

I ricorsi ai tribunali amministrativi regionali non sono stati molti ma, a quanto risulta, tutti si sono sinora conclusi smentendo la prassi indicata dal Ministero.
In particolare, il T.a.r del Veneto, con la Sentenza n. 3213/2006, e il T.a.r. Lazio (ordinanza n.8031 del 20.12.2001) hanno già pronunciato, con sentenza, il diritto del lavoratore immigrato di presentare la domanda di carta di soggiorno indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro in suo possesso.

Questi dispositivi, che peraltro non risultano essere stati impugnati da parte dell’amministrazione dello stato, hanno già accertato che non occorre avere un contratto a tempo indeterminato ma è sufficiente un reddito dimostrato dalla dichiarazione dei redditi e dalla attualità del reddito stesso sulla base di un contratto di lavoro in corso, anche a tempo determinato.

Le indicazioni errate fornite dal “vademecum” del Ministero dell’Interno
Ciò nonostante, il Ministero dell’Interno non ha voluto ancora tenere conto della interpretazione adottata dalla magistratura, unico organo, secondo la nostra Costituzione, che ha il diritto di stabilire qual è la corretta interpretazione della legge, e mantiene nella propria modulistica l’indicazione secondo la quale, per poter presentare la domanda di carta di soggiorno, è necessario avere un contratto a tempo indeterminato.
Il vademecum contenuto nel sito del Ministero dell’Interno, alla voce “come fare per richiedere il permesso di soggiorno Cee per soggiornanti lungo periodo”, tra i documenti da allegare, esplicita la richiesta di una copia della comunicazione di assunzione (modello C.ASS) e della ricevuta di deposito al Centro per l’Impiego dal quale si evinca che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Non vi è quindi una semplice svista, ma invece una precisa indicazione in questo senso, che contraddice l’ altrettanto precisa indicazione di diritto fornita dalla giurisprudenza, con sentenze che non risultano essere state nemmeno impugnate dall’avvocatura di stato.

Questa contraddizione è sin troppo evidente, e visto che il diritto è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza, dobbiamo dare indicazione agli interessati che vogliano richiedere la carta, nonostante abbiano un lavoro a tempo determinato, o magari plurimi contratti a tempo determinato, che si sono susseguiti negli anni senza soluzione di continuità, di presentare comunque la domanda e di allegare la documentazione relativa al contratto a tempo determinato.
C’è da aspettarsi che l’amministrazione risponda negativamente, o che la maggior parte delle questure persista, senza uniformarsi alle indicazioni della magistratura, nella sua interpretazione, e quindi c’è da mettere in conto, “tanto per cambiare”, l’eventualità di un ricorso.