Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto flussi 2007 – Circolare n.1/2007 del 30 novembre 2007 Ministero Solidarietà Sociale

“Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007” e ripartizione delle quote

Si comunica che in data 30.11.2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – serie generale, n. 279 – il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30.10.2007 “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari
non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007”.
La nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello
Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) per l’applicazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 è
stata definita con circolare del Ministero dell’Interno n. 23/07 in data 08.11.2007 e con circolare
del Ministero dell’Interno n. 5257/07 in data 30.11.2007.
In particolare, viene prevista una modalità esclusivamente informatica di presentazione delle
richieste di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture-UTG,
che consiste in una preventiva registrazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno
www.interno.it, nell’installazione su personal computer di uno specifico programma, nella
compilazione di speciali modelli elettronici (scaricabili on line dal medesimo sito)
corrispondenti alle varie tipologie di impiego o conversione del permesso di soggiorno e nella
loro successiva trasmissione via internet – secondo le decorrenze prestabilite – agli sportelli
unici per l’immigrazione.
Per quanto riguarda informazioni di carattere generale, requisiti tecnici ed operatività della
nuova procedura informatizzata per l’attuazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 si rimanda al
“Manuale per l’utente”, alla documentazione ed al programma informatico disponibili on line
sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno www.interno.it.
Gli utenti potranno ricevere assistenza tecnica contattando l’apposito servizio di help desk
presso il Ministero dell’Interno.
Per tutte le altre istanze da inviare agli sportelli unici per l’immigrazione, non riguardanti
specificamente il D.P.C.M. del 30.10.2007, fino a diversa comunicazione rimangono disponibili
le modalità già in uso.

Flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2007

Si riporta di seguito l’articolazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 relativo ai flussi d’ingresso per
l’anno 2007 di lavoratori extracomunitari non stagionali (di seguito indicato come “decreto”) e
si forniscono le disposizioni applicative anche con riferimento alla differente tempistica per
l’invio delle richieste agli sportelli unici per l’immigrazione.

L’articolo 1 del decreto stabilisce una quota massima di 170.000 cittadini extracomunitari da
ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2007 per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1, l’articolo 2 del decreto stabilisce una
quota complessiva di 47.100 ingressi riservati a cittadini extracomunitari di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria.
La quota di 47.100 ingressi viene ripartita in base alle singole nazionalità (cosiddette
“nazionalità riservatarie”) come da elenco seguente:
a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 5.000 cittadini filippini;
f) 1.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 6.500 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 1.000 cittadini senegalesi;
n) 100 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.500 cittadini tunisini;
q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione Europea che concludano
accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di
riammissione.

In base a quanto stabilisce l’articolo 7 del decreto, le richieste di nulla osta al lavoro – in
qualsiasi settore di impiego – riguardanti i cittadini extracomunitari appartenenti alle cosiddette
“nazionalità riservatarie” devono essere inviate agli sportelli unici per l’immigrazione a
decorrere dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1, l’articolo 3 del decreto stabilisce una
quota complessiva di 110.900 ingressi di cittadini extracomunitari appartenenti a nazionalità
diverse (cosiddette “altre nazionalità”) rispetto a quelle elencate all’articolo 2 del decreto.
La quota complessiva di 110.900 ingressi comprende:
a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
b) 14.200 ingressi per il settore edile;
c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore
dell’autotrasporto e della movimentazione di merci;
e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.
In base a quanto stabilisce l’articolo 7 del decreto, le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti
i cittadini extracomunitari appartenenti alle cosiddette “altre nazionalità” devono essere inviate
agli sportelli unici per l’immigrazione rispettando la seguente tempistica:
– in caso di assunzioni per lavoro domestico e di assistenza alla persona, a decorrere dalle
ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

– in caso di assunzioni nei restanti settori produttivi, a decorrere dalle ore 8.00 del
ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1, l’articolo 4 disciplina l’applicazione di
una quota complessiva corrispondente a 8.500 cittadini extracomunitari.
In particolare, il comma 1 autorizza complessivamente 7.000 conversioni di permessi di
soggiorno, di cui 5.500 di permessi di soggiorno per studio e tirocinio in permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, a cui si aggiungono 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in
permessi di soggiorno per lavoro non stagionale, secondo lo schema seguente:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 2.500 permessi per tirocinio;
c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
I permessi di soggiorno per tirocinio fanno riferimento ad ingressi – con visto per studio e
formazione professionale – finalizzati alla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento,
ai sensi del decreto interministeriale 22 marzo 2006.
La conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale fa riferimento alla modifica del
titolo di cui dispongono lavoratori extracomunitari presenti sul territorio italiano con permessi
di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità per i quali viene proposta l’assunzione a
tempo indeterminato. In proposito, si ricorda che a partire dal secondo periodo di soggiorno in
Italia per lavoro stagionale il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può
richiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
Il medesimo articolo 4, al comma 2, stabilisce una quota complessiva di 1.500 ingressi riservati
a cittadini extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei
Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione.
Come già avvenuto finora per le istanze di questo tipo inviate agli sportelli unici per
l’immigrazione (SUI), una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’assunzione le
Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), tramite le Direzioni Regionali del Lavoro (DRL),
provvedono a segnalare a questa Direzione Generale dell’Immigrazione l’esigenza di quote,
fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Una volta riscontrato che i
nominativi dei lavoratori corrispondano a quelli inseriti nelle liste realizzate presso questa
Direzione Generale dell’Immigrazione, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Regioni a
conclusione dei programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, questa Direzione
Generale dell’Immigrazione provvede all’attribuzione delle quote tramite il sistema
informatizzato SILEN.
Tutte le istanze riguardanti le quote di cui all’articolo 4 del decreto – sia quando si tratta di
lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette “nazionalità riservatarie”, sia quando si
tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette “altre nazionalità” – devono
essere inviate agli sportelli unici per l’immigrazione a decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1, l’articolo 5 del decreto stabilisce una
quota di 3.000 ingressi di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, riservata a:
ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; liberi
professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
All’interno di tale quota complessiva, sino ad un massimo di 1.500 unità sono ammesse
conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Le restanti 1.500 unità sono destinate agli ingressi diretti dall’estero e sono gestite dal Ministero
degli Affari Esteri tramite le rappresentanze diplomatico-consolari.
Le istanze riguardanti le quote per conversione di permessi di soggiorno di cui all’articolo 5 del
decreto – sia quando si tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette
“nazionalità riservatarie”, sia quando si tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle
cosiddette “altre nazionalità” – devono essere inviate agli sportelli unici per l’immigrazione a
decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1, l’articolo 6 del decreto stabilisce una
quota complessiva di 500 ingressi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per motivi
di lavoro autonomo, di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti
in un elenco in cui vengono specificate anche le qualifiche professionali, istituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi indicati.
Al riguardo si confermano le indicazioni applicative già fornite con riferimento all’analoga
quota prevista per gli anni 2004, 2005 e 2006. L’inserimento nell’elenco implica l’accertamento,
da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell’origine italiana entro il
grado prescritto. È previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione
dell’elenco attraverso il sistema informativo condiviso con le direzioni provinciali del lavoro.
Nei casi in cui l’inserimento nell’elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema
informativo, esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.
Le istanze riguardanti le quote di cui all’articolo 6 del decreto devono essere inviate agli
sportelli unici per l’immigrazione a decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modalità e termini di presentazione delle richieste
Le modalità di applicazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 corrispondono a quelle indicate nella
circolare del Ministero dell’Interno n. 23/07 in data 08.11.2007 e nella circolare del Ministero
dell’Interno n. 5257/07 in data 30.11.2007, disponibili sul sito istituzionale del Ministero
dell’Interno www.interno.it e sul sito istituzionale del Ministero della Solidarietà Sociale
www.solidarietasociale.gov.it .

Le richieste di nulla osta al lavoro devono essere inviate agli sportelli unici per l’immigrazione:

– a decorrere dalle ore 8.00 del 15.12.2007: per l’assunzione – in qualsiasi settore di
impiego – di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette “nazionalità
riservatarie” di cui all’articolo 2 del decreto;
– a decorrere dalle ore 8.00 del 18.12.2007: per l’assunzione – nel settore del lavoro
domestico e di assistenza alla persona – di lavoratori extracomunitari appartenenti alle
cosiddette “altre nazionalità” di cui all’articolo 3 del decreto;
– a decorrere dalle ore 8.00 del 21.12.2007: per l’assunzione – nei restanti settori
produttivi – di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette “altre nazionalità”;
per la conversione dei permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari appartenenti
alle cosiddette “nazionalità riservatarie” ed alle cosiddette “altre nazionalità”; per
l’assunzione di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette “nazionalità
riservatarie” ed alle cosiddette “altre nazionalità” che hanno concluso programmi di
istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del testo unico
sull’immigrazione.

Indipendentemente dal differimento dei tempi di attuazione previsti dalla procedura di
presentazione delle varie tipologie di richieste agli sportelli unici per l’immigrazione, il decreto
ha durata di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Istruttoria
In base a quanto previsto dall’articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999 come modificato
dal D.P.R. 334/2004 ed a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell’Interno e
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005, le direzioni provinciali del
lavoro svolgono l’istruttoria di relativa pertinenza relativamente alla verifica delle condizioni
contrattuali rispetto ai CCNL di riferimento, al numero di richieste presentate dallo stesso datore
di lavoro in relazione alla sua capacità economica, alla verifica della sussistenza di quota.
Per quanto attiene alla verifica della sussistenza della quota, come negli anni precedenti le
direzioni provinciali del lavoro e gli uffici del lavoro non ministeriali si avvalgono del sistema
informatizzato SILEN, in cui affluiscono i dati relativi alle singole richieste agli sportelli unici
per l’immigrazione ed in cui sono disponibili le varie tipologie di quote.
Le direzioni provinciali del lavoro rilasciano il parere utilizzando gli appositi dispositivi nel
sistema telematico dello sportello unico per l’immigrazione. In proposito, si informa che le
credenziali d’accesso al portale SPI attualmente a disposizione degli operatori delle direzioni
provinciali del lavoro risultano confermate dal Ministero dell’Interno. Per la modifica o
cancellazione delle precedenti credenziali d’accesso o per ottenere nuove credenziali d’accesso
occorre inviare una richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica [email protected] .
A rettifica di quanto comunicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 23 in data
08.11.2007 e come comunicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 5257/07 in data
30.11.2007, le direzioni provinciali del lavoro non dovranno inserire l’indicazione dell’importo
della retribuzione da corrispondere al lavoratore. Nel contratto, il datore di lavoro si impegna in
linea generale a rispettare quanto previsto dai CCNL di riferimento.

Regioni a statuto speciale e Province autonome
In base a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell’Interno e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome le funzioni attribuite allo sportello unico per l’immigrazione dagli articoli
22, 24, 27 e 29 del Testo Unico in materia di immigrazione sono svolte dagli stessi uffici già
competenti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 394/1999 come modificato dal D.P.R.
334/2004, fino all’emanazione delle apposite norme di attuazione dei rispettivi statuti previste
per disciplinare le forme di raccordo tra lo sportello unico per l’immigrazione e gli uffici
regionali e provinciali.

Nella Regione Sardegna, le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni attribuite agli
sportelli unici per l’immigrazione, con tutto quanto ciò comporta con riferimento alla ricezione
telematica, allo svolgimento dell’istruttoria ed al rilascio del nulla osta al lavoro. L’accesso al
sistema informatizzato SILEN avviene tramite intranet all’indirizzo http://inwelfare/silen2008.

Nella Regione Valle d’Aosta è stato istituito lo sportello unico per l’immigrazione, per cui
l’operatività dell’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
corrisponde a quella degli uffici della medesima amministrazione presenti nelle regioni a statuto
ordinario. La Direzione Regionale del Lavoro di Aosta accede al sistema informatizzato SILEN
tramite intranet all’indirizzo http://inwelfare/silen2008.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per
l’immigrazione, si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell’Interno.
Indipendentemente dal collegamento con il sistema telematico degli sportelli unici per
l’immigrazione, gli uffici del lavoro non ministeriali accedono al sistema informatizzato SILEN
tramite intranet all’indirizzo http://inwelfare/silen2008.

Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui non sono stati
istituiti gli sportelli unici per l’immigrazione, si fa riferimento alle intese intercorse direttamente
con il Ministero dell’Interno. Indipendentemente dal collegamento con il sistema telematico
degli sportelli unici per l’immigrazione, gli uffici del lavoro non ministeriali accedono al
sistema informatizzato SILEN tramite internet all’indirizzo http://silen.welfare.gov.it/silen2008.

Ripartizione territoriale delle quote
Nella ripartizione generale delle varie tipologie di quote determinate dal D.P.C.M. del
30.10.2007, la Direzione Generale dell’Immigrazione trattiene con la tabella di cui all’allegato 1
una parte delle quote presso l’Amministrazione centrale, sia per la costituzione di riserve
relative all’avvio di progetti speciali nell’ambito di forme di collaborazione internazionale sia –
in considerazione del fatto che la ripartizione territoriale delle quote viene effettuata in periodo
antecedente all’invio delle richieste agli sportelli unici per l’immigrazione – per far fronte alle
esigenze di successivi “aggiustamenti”.
Le quote d’ingresso che si riferiscono a lavoratori formati all’estero, lavoratori nel settore della
pesca marittima, conducenti muniti di patente europea per il settore dell’autotrasporto e della
movimentazione di merci, cittadini somali e lavoratori di origine italiana non vengono ripartite a
livello territoriale bensì restano disponibili presso la Direzione Generale dell’Immigrazione per assegnazioni in corrispondenza di specifiche richieste pervenute agli sportelli unici per
l’immigrazione e segnalate a questa Direzione Generale dell’Immigrazione dalle direzioni
provinciali del lavoro, tramite le direzioni regionali del lavoro.
Pertanto, tenuto conto dei fabbisogni indicati da alcune realtà territoriali, dell’andamento dei
flussi di lavoratori extracomunitari non stagionali negli anni precedenti in base alle richieste
presentate agli sportelli unici per l’immigrazione, con le tabelle allegate 2-4 viene effettuata la
ripartizione territoriale delle quote di ingresso tra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
Come da prassi consolidata, le direzioni regionali del lavoro assegnatarie delle quote
provvedono ad attribuire le quote alle direzioni provinciali del lavoro attraverso il SILEN ai fini
del rilascio dei pareri di competenza da parte delle direzioni provinciali del lavoro e del
successivo rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l’immigrazione.
Il Direttore Generale
Giuseppe Maurizio Silveri

Scarica la circolare

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4