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Accordo Italia Libia sui migranti

L’ASGI esprime estrema preoccupazione per l’ accordo raggiunto, dopo trattative coperte dal più stretto riserbo, tra il Governo italiano ed il Governo libico in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, accordo di cui il Ministero dell’Interno ha dato notizia con un laconico comunicato emanato il 29 dicembre 2007. La condizione dei migranti irregolari, arrestati o detenuti in Libia, denunciata da diverse agenzie umanitarie, e testimoniata da coloro che, giunti in Italia, hanno avuto accesso alla procedura di asilo, rimane ben lontana dall’effettivo rispetto dei diritti fondamentali della persona. I futuri tentativi di respingimento in mare, attuato con il pattugliamento congiunto italo libico delle acque prospicienti quel paese, potranno essere causa di ulteriori tragedie, aumentando il numero già impressionante delle vittime.

L’ASGI ricorda che gli accordi bilaterali di riammissione dei migranti irregolari non possono limitarsi ad intese operative a livello di forze di polizia o di rappresentanze diplomatiche, sottratte come tali alla verifica del Parlamento, né possono risultare in contrasto con il diritto internazionale del mare universalmente riconosciuto o con le norme di diritto interno ed internazionale relative alla protezione dei rifugiati. In particolare nel caso di interventi di pattugliamento in alto mare o nelle acque territoriali dei paesi di transito dei migranti occorre sempre dare scrupolosa attuazione alle norme che garantiscano l’accesso effettivo dei potenziali richiedenti asilo al territorio dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Ginevra.

La Convenzione Internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS) impone un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare “senza distinguere a seconda della nazionalità o dello stato giuridico”, stabilendo altresì, oltre l’obbligo della prima assistenza anche il dovere di sbarcare i naufraghi in un “luogo sicuro”. In base al diritto internazionale marittimo un luogo sicuro è non solo una località dove la sicurezza dei sopravvissuti e le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possano essere soddisfatte, ma è anche un luogo nel quale i richiedenti asilo presenti tra i migranti irregolari possano godere di un accesso pieno alla procedura di asilo prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951, nel rispetto rigoroso del principio di non refoulement sancito all’art. 33 della stessa Convenzione.

L’ASGI ricorda che la Libia è un paese che non ha neppure ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e che pertanto l’esercizio del diritto d’asilo in Libia è impossibile. Parimenti la Libia è ancora caratterizzata da un regime dittatoriale, responsabile tanto in passato che ancora oggi, di gravissime violazioni dei diritti fondamentali della persona. Centinaia di potenziali richiedenti asilo, tra i quali molti eritrei, e soggetti vulnerabili come donne e minori, sono ancora rinchiusi nel carcere di Misurata ed in altri centri di detenzione in Libia, dove subiscono quotidianamente gravissimi abusi.

L’accordo italo-libico, per quanto è dato desumere dalle notizie ufficiali diramate dal governo, mancherebbe di ogni effettivo elemento di controllo e di garanzia sulla sorte dei migranti che verranno intercettati e rinviati in Libia. In tal modo, al di là delle dichiarazioni espresse dal Governo italiano relative alle finalità meritorie del contrasto del tragico traffico degli esseri umani, l’accordo pone oggettivamente l’Italia in un pericolosissimo vortice di gravi responsabilità dirette per le violazioni dei diritti fondamentali della persona che in territorio libico potranno essere commesse a danno dei migranti che saranno respinti o arrestati in quel paese.

Di fronte ad una situazione di tale gravità, l’ASGI chiede al Governo italiano di rendere pubblico il testo dell’accordo, ivi comprese le modalità operative e l’impegno di spesa a carico dell’Erario, e comunque di rinviare con immediatezza la intera tematica al Parlamento, come sarebbe peraltro richiesto dall’art. 80 della Costituzione per i trattati internazionali “che sono di natura politica” o che importano “oneri alle finanze”, al fine di potere individuare nelle opportune sedi, e con la dovuta trasparenza, le iniziative da attuare sul piano internazionale rivolte al contrasto del traffico degli esseri umani nel pieno rispetto dell’insieme delle norme internazionali sui diritti dell’uomo e del diritto d’asilo in particolare.