Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza T.A.R. dell’Emilia Romagna del 14 febbraio 2008 n°222

Rinnovo del permesso di soggiorno. E’ sufficiente aver stipulato il contratto di soggiorno.



Repubblica Italiana
in nome del popopolo italiano
Tribunale Amministrativo
per l’Emilia-Romagna
Bologna
Sezione I

Registro Sentenze: 222/2008
Registro Generale: 44/2008

nelle persone dei Signori:
Calogero Piscitello Presidente
Rosaria Trizzino Cons. , relatore
Grazia Brini Cons.
ha pronunciato la seguente


Sentenza
ex art. 9 legge n. 205/2000

nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2008
Visto il ricorso 44/2008 proposto da:
Nasri Zouhaier Ben Salah
rappresentato e difeso da:
Gori Avv. Andrea
con domicilio eletto in Bologna Via Rizzoli 1/2
presso
Gori Avv. Andrea


contro

Questore di Bologna
Rappresentato e difeso da:
Avvocatura dello Stato
Con domicilio eletto in Bologna
Via Reni 4
Presso la sua sede
Prefetto di Bologna
Rappresentato e difeso da:
Avvocatura dello Stato
con domicilio eletto in Bologna Via Reni4 presso la sua sede
Ministero dell’Interno

Per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,del decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, pronunciato dal Questore di Bologna in data 15 novembre 2006;
del provvedimento di rigetto di ricorso gerarchico pronunciato dal Prefetto di Bologna in data 5 novembre 2007;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
Impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
Prefetto di Bologna
Questore di Bologna
Uditi nella camera di consiglio del 31 gennaio 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale di udienza, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione in forma
semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;


Fatto e diritto

1. Il ricorso in oggetto è rivolto avverso:
a) il provvedimento 15 novembre 2006 del Questore di Bologna, con cui si è negato al cittadino tunisino Nasri Zouhaier Ben Salah, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, scaduto il 13 ottobre 2006. adducendo mancanza di sufficienti mezzi di sostentamento;
b) il decreto 5 novembre 2007 del Prefetto di Bologna, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
2. – A sostegno del gravame si deduce il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione di legge ed erronea valutazione dei presupposti stabiliti dal d.lgs n. 286 del 1998 per il rinnovo del permesso di
soggiorno, con specifico riferimento alla posizione reddituale e lavorativa del richiedente.
2.1. – In particolare l’istante censura la determinazione del Prefetto di Bologna rilevando non sarebbe stato adeguatamente valutato quanto documentalmente comprovato e in particolare:
-il fatto che il ricorrente, coniugato con cittadina italiana e in attesa del rilascio della cittadinanza italiana, ha usufruito, nel periodo di validità del permesso di soggiorno,di aiuti economici della sua famiglia e di amici;
– la circostanza che, ancorché successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno, il 16 novembre 2006, fra il ricorrente e il legale rappresentante della Srl Clic è stato stipulato ai sensi dell’articolo 5 bis del d.lgs n. 286 del 1998 contratto di soggiorno per l’assunzione come operaio di terzo livello addetto alle macchine a controllo numerico, con contratto a tempo determinato fino al 31 marzo 2007, rinnovato senza soluzione di continuità e
attualmente prorogato fino al 31 luglio 2008.
3.–Il ricorso è fondato.
3.1 – Al riguardo, il Collegio deve innanzitutto premettere che questa Sezione ha affrontato la questione di diritto, consistente nello stabilire a quali criteri e
parametri l’Amministrazione dell’Interno debba fare riferimento al fine di valutare la situazione reddituale dello straniero richiedente il rinnovo del titolo
di soggiorno, in numerose e recenti pronunce (cfr. ad es. 3 agosto 2007, n.1774 e n. 1785; 29 novembre 2007, n. 3608; 17 gennaio 2008, n. 69) assumendo sul punto una meditata e ragionata posizione, dalla quale il Collegio non intende discostarsi.
4. – La Sezione dopo approfondita disamina del quadro normativo di riferimento ha consolidato l’avviso che:
a) il contratto di soggiorno per lavoro in essere equivale alla disponibilità di un reddito sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno;
b) nella logica del legislatore, quando si tratta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro il rinnovo – in via generale condizionato alla disponibilità
reddituale – è subordinato all’esistenza di un elemento (il contratto di soggiorno) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale (viene in tal modo privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto
che un elemento riguardante il periodo già decorso);
c) l’ingresso e la permanenza del lavoratore extracomunitario in Italia sono dunque subordinati, rispettivamente, alla stipula e alla sussistenza di un
contratto di soggiorno, per cui il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno conseguono ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento dello straniero nel mondo del lavoro e la conseguente percezione di un
reddito sufficiente per il sostentamento suo e dei familiari conviventi a carico;
d) se, come nella specie, lo straniero richiedente il rinnovo può far valere un contratto di soggiorno stipulato in tempi non troppo recenti (rispetto alla notifica del diniego e al ricorso gerarchico), la sua posizione lavorativa risulta caratterizzata da apprezzabile stabilità e rappresenta la migliore garanzia di proficuo inserimento sociale, rispetto alla quale il dato relativo alla pregressa disponibilità reddituale perde rilievo perché comunque assorbito dal contratto in essere;
e) in conclusione, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento (da parametrare sull’importo dell’assegno sociale), rappresenta un termine di raffronto utile e ragionevole di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un “paniere” di elementi rilevanti, tra i quali in primo luogo le concrete prospettive lavorative (e dunque anche
reddituali) dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento
sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo pregresso e dall’esistenza di vincoli familiari.
4.1 – Il provvedimento prefettizio qui impugnato non risulta rispondente ai canoni ermeneutici enunciati al punto precedente, in quanto, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ha assunto a parametro inderogabile il reddito pregresso omettendo di valutare adeguatamente, in sede prognostica per il futuro, le circostanze obiettive rappresentate e documentate nel presente ricorso e in sede gerarchica avanti al Prefetto.
In sostanza, l’Amministrazione ha rivolto la sua attenzione esclusivamente al passato (mancato conseguimento di sufficienti mezzi di sostentamento), anziché,prevalentemente, al futuro, e dunque:
– non ha effettuato quella valutazione discrezionale ad ampio spettro che, invece, le è imposta dal quadro normativo, come sopra ricostruito;
– è, così, incorsa nelle censure di violazione di legge e difetto di motivazione, dedotte dal ricorrente: censure che, alla stregua di quanto precede, devono essere accolte, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori deduzioni.
4.2 – Tale valutazione discrezionale andrà, pertanto, effettuata dall’Amministrazione in sede di riedizione del potere amministrativo, conseguente alla presente pronuncia di rimozione del diniego controverso, e con riferimento a tutte le evenienze fattuali sin qui richiamate (in primis, il reddito derivante dal contratto di lavoro e soggiorno con la Srl Clic.).
5. – Conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi che precedono, con consequenziale annullamento degli impugnati provvedimenti. Considerata la novità dei principi giurisprudenziali posti a fondamento della
questione controversa, appare equo disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 gennaio 2008.

Presidente f..to Calogero Piscitello
Cons. rel. est. F.to Rosaria Trizzino
Depositata in Segreteria in data 14.2 .2008
Bologna, lì 14.2.2008