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Decreto Flussi 2006 – Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro

a cura dell'Avv. Marco Paggi

L’ordinanza del Tar del Veneto n.964 del 2007 relativa al decreto flussi per l’anno 2006 che come è noto ha avuto una lunga gestazione burocratica anche a seguito dell’allargamento delle quote che ha consentito di dare risposta a quasi tutte le domande che sono state presentate, occupa del caso di un lavoratore che, giunto in Italia dalla porta principale, con il visto di ingresso per lavoro, si è presentato al datore di lavoro, il quale nel frattempo, a distanza di quasi un anno dal momento in cui aveva presentato la domanda per l’autorizzazione ad assumerlo, aveva subito nella propria azienda un calo di commesse e quindi era stato costretto addirittura a licenziare del personale e a quel punto non aveva la possibilità di assumere il lavoratore entrato dall’estero con l’autorizzazione.
Una Circolare del Ministero dell’Interno, in data 20 agosto 2007 ha puntualizzato che il lavoratore che giunge munito di visto d’ingresso, a fronte del nulla osta all’ingresso rilasciato in base alla nota procedura del Decreto Flussi, nel caso in cui non abbia più la possibilità di instaurare il rapporto di lavoro per il quale era stata chiesta l’autorizzazione, non solo nel caso di cessazione dell’attività aziendale o della morte del badato, ma anche nel caso di riduzione dell’attività aziendale (crisi aziendale), quindi di circostanze che non consento più all’impresa di perfezionare il rapporto di lavoro per il quale si era chiesta l’autorizzazione, avrà la possibilità di ottenere comunque un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Attraverso queste disposizioni si consente di “salvare” la procedura che è stata percorsa fino a quel momento, salvare il visto di ingresso e la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno di tipo rinnovabile spendibile per svolgere attività lavorativa.
Ne consegue che, se il datore di lavoro si presenta presso lo Sportello Unico, o comunque è possibile rilevare che il rapporto di lavoro non è stato perfezionato per indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro, senza quindi che si richieda la dimostrazione della avvenuta cessazione dell’attività aziendale, ma basandosi semplicemente su una riduzione dell’attività aziendale (una sopravvenuta impossibilità di assunzione), è possibile comunque richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Per fare questo è necessario sempre presentarsi allo Sportello Unico presso la Prefettura e consentire quindi allo stesso S.U. di confermare l’indisponibilità sopravvenuta ad assumere.

Il caso in questione riguarda un lavoratore nigeriano che si è dovuto rivolgere al Tar Veneto: è un caso che si è verificato a cavallo fra l’emanazione di questa Circolare e l’ingesso in Italia.
Questo lavoratore infatti è giunto in Italia all’inizio del 2007 con regolare visto di ingresso.

Questa persona si è presentata presso il datore di lavoro, ma il datore di lavoro ha dichiarato di essere impossibilitato ad assumerlo. La Questura, sulla base della revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico competente – in questo caso quello di Venezia – aveva rifiutato la richiesta di permesso di soggiorno. Quando il lavoratore era giunto in Italia, secondo la procedura che valeva allora, avrebbe dovuto presentarsi prima in Questura per chiedere il permesso di soggiorno e successivamente avrebbe dovuto e potuto perfezionare il rapporto di lavoro: cosa impossibile perché il datore di lavoro autorizzato non era più disponibile ad assumere per un calo dell’attività aziendale.
A fronte della revoca del nulla osta adottata perché lo Sportello Unico non ha potuto costare il perfezionamento dell’assunzione, la Questura ha rifiutato il permesso di soggiorno.
L’interessato ha fatto valere quanto disposto dal Ministero competente con Circolare del 20 agosto 2007, precisando – si tratta non di una innovazione rispetto alle norme vigenti ma di una interpretazione delle norme vigenti che è quindi destinata a valere anche per i casi verificatesi anteriormente – che c’era in questo caso la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione.
L’interessato ha quindi impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta e di rifiuto del permesso di soggiorno davanti al Tar Veneto, ottenendo un ordinanza molto chiara, per quanto sintetica, che ha disposto per il caso specifico l’applicazione della Circolare ministeriale del 20 agosto 2007 nella parte in cui è previsto che, quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Considerato quindi che sussistevano questi presupposti, il Tar del Veneto ha ordinato al responsabile dello Sportello Unico di rilasciare, entro 30 giorni dalla data dell’emanazione dell’ordinanza, una dichiarazione dalla quale risultasse il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione e ciò per consentire all’interessato di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Questo è quanto è sta disposto con Ordinanza del Tar del Veneto n.964 del 13 dicembre 2007