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Ingresso in Italia di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in data 2 maggio 2008, il Decreto dell’11 aprile del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il Decreto istituisce l’elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca previsto dal Decreto legislativo n.17 del 9 gennaio 2008, emanato in recepimeno della direttiva UE (2005/71/CE), relativa all’ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di ricerca scientifica. L’ingresso in Italia per dottorandi e ricercatori cittadini di paesi extra-UE sarà più facile.

Dottorandi e ricercatori che si recano in Italia potranno firmare un contratto con gli istituti di ricerca pubblici e privati accreditati ed ottenere un permesso di soggiorno apposito e in tempi più brevi.
Gli istituti, pubblici o privati, devono registrarsi nell’elenco istituito dal decreto e previsto dalla direttiva europea per poter accogliere ricercatori anche se cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea al fine di realizzare programmi di ricerca.

Per essere iscritti nell’elenco gli istituti di
ricerca devono soddisfare alcuni requisiti:
a) svolgere attività di ricerca intesa come lavoro creativo
svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;
b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonchè per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.

L’iscrizione all’elenco ha validità cinque anni, è rinnovabile tacitamente, salvo il mancato rispetto dei requisiti richiesti, per il quale può anche esser disposta la revoca della iscrizione.