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Decreto Flussi – I manuali per la compilazione delle domande di ingresso

Come previsto dal Decreto interministeriale (Interno, Lavoro e Solidarietà sociale) del 23 febbraio 2008 sono disponibili i fax-simile dei modelli dei vari tipi di domanda. I moduli saranno utili per la compilazione dei campi attraverso il software

Per presentare la domanda di assunzione è necessario il pagamento di una imposta di bollo di Euro 14,62

Assunzione lavoratori domestici:
– lavoro domestico
[Modello A ] [.zip]

Si ricorda che, ai sensi della Circolare 1/2005 del Ministero del Lavoro, per l’assunzione di lavoratori domestici, il reddito annuo del datore di lavoro indicato dovrà essere al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Tale importo potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi.
Attenzione “la disposizione relativa alla verifica della congruità, in rapporto alla specificità economica del datore di lavoro, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.”(DPR 394/1999 art 30 bis comma 8)

Altri lavoratori subordinati:
– lavoro subordinato
[Modello B ] [.zip]

– lavoro subordinato per lavoratori inseriti nei progetti speciali
[Modello B-PS ] [.zip]

PdS Ce per soggiornanti di lungo periodo:
– lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
[Modello LS ] [.zip]

– lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
[Modello LS1 ] [.zip]

– lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
[Modello LS2 ] [.zip]

Attenzione:(Art. 9 bis comma 5, introdotto dal D.Lgs n. 3/2007, “agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e’ consentito l’ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all’articolo 22”)

Conversioni previa verifica della sussistenza di quota:
– conversione del permesso di soggiorno mediante verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato
[Modello VA ] [.zip]

– conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo mediante verifica della sussistenza di una quota
[Modello Z ] [.zip]

– conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato
[Modello VB ] [.zip]
Solo dopo il secondo accesso attraverso Decreto Flussi per lavoro stagionale

Conversioni esenti da verifica della sussistenza delle quote:
– Richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che hanno conseguito diploma di laurea in Italia
[Modello V2 ] [.zip]

– Domanda di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggior età o che hanno conseguito diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia
[Modello Z2 ]

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n.334 che ha modificato il regolamento di attuazione, all’art. 13, comma 5, dispone che:
Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla
data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi
di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in
permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta’. La stessa disposizione si applica agli stranieri
che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio
in Italia.

Quindi:
La verifica della disponibilità delle quote per motivi di lavoro relative all’anno in corso, non deve essere effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché da cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell’anno successivo.