Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza del Tribunale di Napoli, sez Ischia, del 23 luglio 2008

Iscrizione anagrafica Comune di Forio

Letto il ricorso di XXX depositato in data 21 maggio 2008;
rilevato che nel mese di Ottobre dell’anno 2007 la ricorrente si
recava presso il Comune di Forio per richiedere l’iscrizione
all’Anagrafe dopo essersi informata attraverso il sito della Polizia
di Stato circa i documenti da presentare; che, nonostante i documenti
corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana,
l’istanza le veniva respinta perché, secondo gli addetti all’ufficio
Anagrafe/Elettorale di tale Comune, c’era bisogno di un ulteriore
documento: l’atto di nascita; che chiedeva allora di presentare
un’autocertificazione, così come previsto dal D.P.R. 445/2000, ma le
veniva negata anche tale possibilità perché riferivano testualmente
gli addetti dell’Ufficio – l’Autocertificazione vale solo per i
cittadini Italiani “lei è straniera e non facciamo differenze fra
comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri”; che nel mese di
Novembre 2007 la ricorrente si recava al comune per depositare la
documentazione richiesta, comprensiva del proprio atto di nascita, al
fine di ottenere l’iscrizione anagrafica, ma l’Ufficio anagrafe del
Comune di Forio, in persona del Dirigente, Sig.ra …, obiettava che
la ricevuta del pagamento delle tasse universitarie non è un mezzo
idoneo a dimostrare lo status di studentessa; che, come già accaduto
il mese precedente, l’ufficio riferiva di non poter accettare le
autocertificazioni, e che invece sarebbe stato necessario produrre
anche la copia del proprio conto corrente italiano (accompagnata, se
francese, da traduzione legale) con dichiarazione di valore; che,
procuratosi il certificato di iscrizione all’università, in data
26.11.2007 la ricorrente doveva recarsi per la terza volta in Comune
nei giorni aperti al pubblico e, per tale motivo, era costretta ad
assentarsi dai corsi universitari: che in quella occasione la …,
Dirigente dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Forio, ribadiva che, ai
fini dell’attestatone della disponibilità economica,
un’autocertificazione non era sufficiente, e che era, invece,
necessario l’estratto conto bancario; che in data 28.11.2007, non
potendo consegnare la documentazione richiesta presso l’ufficio
anagrafe visto il rifiuto oppostole, provvedeva a depositarla presso
l’ufficio protocollo del Comune di Forio (prot. n. 30478 del
28/11/2007); che alcuni documenti facenti parte della richiesta,
precisamente le foto-tessera e la tessera sanitaria europea, non erano
consegnate perché non necessarie subito; che, inoltre, non le veniva
rilasciata alcuna attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica
di cittadino dell’Unione europea, come invece previsto ai sensi
dell’art 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2007 (“Fermo quanto
previsto dal comma 1, l’iscrizione è comunque richiesta trascorsi: tre
mesi dall’ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione
contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonché la data della richiesta”. Così anche l’art. 1 della Circolare
n. 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007, n. 3; che, in data
11 Gennaio 2008, l’istante riceveva una comunicazione dal Comune di
Forio (Protocollo n. 32596 del 21/12/2007 Comune di Forio) con la
quale l’Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile, Магia …, in riferimento
alla domanda di iscrizione anagrafica, la invitava a presentarsi
presso l’Ufficio Anagrafe nell’orario di apertura al pubblico; che,
nell’incontro che seguiva la missiva era richiesta l’integrazione
della domanda con ulteriori documenti (tessera sanitaria europea,
richiesta di modifica del codice fiscale per la presenza del secondo
nome sull’atto di nascita, richiesta di ripresentare domanda di
iscrizione all’anagrafe); che era così presentata una nuova domanda
(Protocollo n. 1054 del 11/01/2008 Comune di Forio). identica a quella
già presentata in data 28 Novembre 2007 (prot. 30478 Comune di Forio),
questa volta sul modulo previsto dal Ministero degli Interni, stesso
modulo presentato in Comune sin dal primo contatto ad Ottobre 2007, ma
che quella volta le era negato di depositare; che, alla fine del mese
di Gennaio 2008, i Vigili Urbani del Comune di Forio provvedevano a
verificare, con esito positivo, la effettiva residenza della
ricorrente presso l’abitazione indicata come domicilio; che in data
09.02.2008 la ricorrente riceveva comunicazione (Protocollo n. 3157
del 31/01/2008 Comune di Forio) dall’Ufficiale di Anagrafe e Stato
Civile del Comune di Forio, Maria …, con la quale, in riferimento
alle istanze di iscrizione anagrafica, si invitava, la stessa, per
l’ennesima volta, a presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe nell’orario
di apertura al pubblico “in quanto si ritiene che l’autodichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante il possesso della
disponibilità economica, allegate alle istanze del 11/01/2008, non
possa essere accettata perché priva di ogni elemento utile a
consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa, DPR
445/2000 e circolari ministeriali a riguardo. Si invita inoltre a
regolarizzare l’iscrizione nell’anagrafe tributaria presso l’agenzia
delle Entrate di Ischia”; che l’istante provvedeva a rispondere lo
stesso giorno 9 Febbraio 2008 e, ancora, dopo qualche giorno via fax
al Comune di Forio, facendo presente che riteneva di aver
sufficientemente adempiuto a tutte le formalità richieste dalla
normativa vigente.
Inoltre, riguardo alla richiesta di
regolarizzazione dell’iscrizione all’anagrafe tributaria, riferita ad
un presunto errore nella formulazione del codice fiscale, comunicava
che l’Agenzia delle Entrate l’aveva informata di non dover integrare
alcunché. Infatti la normativa del Ministero degli Interni prevede
che, quando sulla carta d’identità il primo nome è separato dal
secondo da una virgola, si prende in considerazione solo il primo,
così come è stato regolarmente fatto dall’Agenzia delle Entrale al
momento del calcolo del suo codice fiscale; che, in data 12.03.2008,
con una missiva inviata via Fax alla segreteria del Sindaco di Forio.
Hélène …, Console presso l’Ambasciata Francese a Roma, interveniva
per testimoniare la sua preoccupazione riguardante la situazione
amministrativa dell’istante, e auspicava l’uso della massima diligenza
per poter risolvere in tempi rapidi la questione; che, in data
12.03.2008, l’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni
costituzionali della Presidenza della Repubblica, per il tramite della
Direttrice Dott.ssa Giovanna Ferri, informava la ricorrente di aver
portato la sua questione al Comune di Forio, per l’esame e le
valutazioni di competenza (Protocollo SGPR 12/03/2008 0029928 P); che,
in data 01.04.2008, la ricorrente inviava, via fax, al Sindaco del
Comune di Forio, un’istanza avente ad oggetto “Esercizio del diritto
di voto” nella quale, “viste le richieste di iscrizione
all’anagrafe/elettorale di questo Comune come da Protocollo n. 30478
del 28/11/2007 Comune di Forio e Protocollo n. 1054 del 11/01/2008
Comune di Forio;
visto che:
la verifica della Polizia Municipale
(Vigili Urbani) del Comune di Forio atta a controllare la mia
effettiva residenza/domicilio presso l’indirizzo indicato è stata
compiuta a fine Gennaio 2008 e ha dato esito positivo;” chiedeva “di
essere messa in condizione di esercitare il proprio diritto di voto
per le prossime elezioni comunali del 13 e 14 Aprile 2008 come
previsto dall’Articolo 19.1 del Trattato che istituisce la Comunità
Europea, dalla direttiva comunitaria 94/48/CE nonché dal decreto
legislativo 197 del 1996 e dalla Costituzione della Repubblica
Italiana”; che in data 03.04.2008 l’istante riceveva per raccomandata
comunicazione dal Comune di Forio (Prot. n. 9578 del 31/03/2008 Comune
di Forio), a firma del Responsabile del servizio demografico Maria
…, avente ad oggetto “richiesta iscrizione in anagrafe della sig.ra
XXX cittadina francese. Comunicazione di avvio di procedimento ai
sensi dell’art 10 bis della legge 241/1990″ con la quale, al fine di
concludere il procedimento di iscrizione all’anagrafe, veniva
invitata, entro dieci giorni: 1) ad integrare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione (art 46 D.P.R. n 445/2000 e dell’art 9
comma 4 del D. Lgs. n. 30/2007); 2) ad esibire la titolarità di
un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi (art. 9 comma 3 lettera c) del
D.Leg.vo n. 30 del 2007). Riguardo a quest’ultimo punto, si precisa
che la ricorrente aveva depositato la Tessera europea di Assicurazione
Malattia (TEAM) ed è in possesso della tessera sanitaria rilasciata
dalla Asl; che in data 08.04.2008 la ricorrente provvedeva a
depositare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Forio la propria
risposta (Prot. n. 10489 del 08/04/2008) alla comunicazione ricevuta
in data 03 Aprile, indirizzata al responsabile dell’ufficio
demografico e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Forio, al
Dirigente dell’Area II Bis della Prefettura di Napoli Dott. Pazzanese,
nonché al Console di Roma presso l’Ambasciata Francese in Italia; che
con tale risposta, allegata una ricostruzione di tutti i fatti così
come avvenuti a partire dal mese di Ottobre 2007 e la documentazione
richiesta con il provvedimento di cui all’oggetto, si insisteva perché
si provvedesse alla iscrizione dell’istante nei Registri dell’Anagrafe
dei residenti del Comune di Forio; che, preavvisando, in ogni caso,
l’azione di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il
ritardo, e sottolineando come il preavviso di conclusione del
procedimento era stato notificato alla istante a distanza ben 5 mesi
dalla presentazione della domanda di iscrizione anagrafica; che nei
giorni 13 e 14 Aprile del 2008, nel comune di Forio si svolgevano le
elezioni amministrative e la ricorrente, a causa dei comportamenti
ostruzionistici e dei ritardi degli Uffici amministrativi del Comune
di Forio, non poteva esercitare il proprio diritto di voto; che, in
data 2 Maggio 2008, l’istante riceveva dall’ufficio per gli Affari
Giuridici e le relazioni costituzionali del Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica comunicazione (Protocollo SGPR
16/04/2008 0042611 P) a firma della Dott.ssa Giovanna Ferri,
attraverso la quale si informava di aver provveduto a sollecitare la
questione presso il Comune di Forio; che lo stesso giorno riceveva una
missiva, a firma di Maria …, con la quale il Comune di Forio le
comunicava il “mancato riconoscimento del diritto di soggiorno”
(Protocollo n. 12422 del 29/04/2008 del Comune di Forio) in quanto,
esaminando la documentazione presentata alla luce delle “indicazioni
operative” fornite dalla Circolare del Min. Int. n. 39, prot. n.
200704165/15100/14865, del 18 luglio 2007, risultava che
l’autocertificazione relativa al possesso della disponibilità
economica fosse incompleta dei parametri richiesti dalla vigente
normativa; che la Circ. Min. Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 7
prevede che l’autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso
della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i
parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto
legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall’art
9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007
e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento
dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del citato
D.P.R.”; che la copertura sanitaria della TEAM fosse inidonea a
coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; che la Circ. Min.
Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 8, prevede [..] invece i cittadini
dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di
formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico,
devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a
coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. [..] la tessera
sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non
sostituisce la polizza sanitaria;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del d.lgs 30/2007 “Il
cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] c) è iscritto
presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come
attività principale un corso di studi o di formazione professionale e
dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza
sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare
attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di
un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i
rischi nel territorio nazionale”;
considerato che il successivo art. 9, c. 4, – in conformità con l’art.
7, comma 1, lett. c), Dir. 2004/38/CE che ammette l’attestazione del
requisito “con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta
equivalente” – prevede che il cittadino dell’Unione possa dimostrare
di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche
attraverso l’autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR.
445/2000;
ritenuto che tale lineare normativa non impone un contenuto minimo per
l’autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può
essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo
l’attestazione del possesso del requisito e che, quindi,
l’autocertificazione non doveva necessariamente racchiudere, come
preteso dall’Ufficio Comunale alla ricorrente, la specificazione di
importi reddituali provenienti da fonte lecita o dettagliate
informazioni che agevolassero i controlli;
considerato che, di conseguenza, il Comune di Forio, vista la semplice
autodichiarazione allegata alla domanda, avrebbe dovuto ritenere
sussistente, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, il
possesso delle risorse economiche richieste dall’art. 7, comma 1, del
d.lgs. 30/2007. Invero la decisione dell’Ufficio Anagrafe di
respingere l’istanza della sig.ra XXX fu fondata sul su riportato art.
7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39, che
espressamente richiedeva la dimostrazione di un reddito annuo minimo
proveniente da fonte lecita e la specificazione delle dettagliate
informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a
campione, di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
ritenuto che detta Circolare travisa il dettato della normativa
vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del
cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla
normativa comunitaria e che, peraltro, la Circolare, ai fini
dell’individuazione della disponibilità minima, richiama l’articolo
29, comma 3, lett. b) del d.lgs, del 25 luglio 1998, n. 286, che fa
riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti già
soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l’entità del reddito
richiesto al numero dei familiari di cui si richiede il
ricongiungimento, mal si concilia con l’ipotesi di iscrizione
anagrafica di un singolo studente;
considerato che in data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo l’emissione
dell’erronea Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione
Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta
d’informazioni sull’accaduto scriveva che “Per l’iscrizione nel
registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari
basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per
loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri
non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la
disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione,
inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e
della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai
cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto
un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali
condizioni che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in
contrasto con il diritto comunitario” (Protocollo Commissione Europea
JLS/C3/DF/SW (2007) D17714);
ritenuto, inoltre, che, in data 29.02.2008, il Commissario Europeo –
Franco Frattini – rispondendo ad un’interrogazione
dell’Europarlamentare On. Angelilli del 17 Dicembre, in cui si faceva
anche cenno alle peripezie vissute dalla ricorrente, la quale, pur
essendo in possesso di tutta la documentazione prevista dalla
normativa italiana ed europea sin dal mese di Ottobre dell’anno
precedente, non aveva ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del
Comune di Forio – affermava: “[…] Con particolare riferimento alla
denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non
dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale
prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà
sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio
passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà
necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la
denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti,
senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale
dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse” (E-6276/07IT –
risposta di Franco Frattini a nome della Commissione) che l’Ufficio
anagrafe del Comune di Forio, piuttosto che adeguarsi al chiarito
quadro interpretativo della normativa vigente in materia, preferiva
persistere nel suo comportamento ostruzionistico e dilatorio, che ha
poi condotto all’illegittimo provvedimento di rigetto dell’istanza;
considerato che, inoltre, proprio di recente il TAR Lombardia con
ordinanza del 13 Maggio 2008, in accoglimento della sospensiva
chiesta, incidentalmente dichiarava l’illegittimità delle ordinanze
dei Sindaci leghisti che avevano subordinato il diritto di soggiorno
alla dimostrazione del reddito minimo, e la qualità della abitazione
quale requisito indispensabile;
ritenuto che la ricorrente è anche in possesso della tessera sanitaria
rilasciata dalla Asl Napoli 2 in data 12 Novembre 2007;
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
dichiara l’illegittimità del provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno;
ordina, per l’effetto, all’amministrazione del Comune di Forio
l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune;
compensa le spese.